COMUNE DI OPPEANO

Provincia di Verona

N. 15 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

oggetto: D.LGS. 30/12/1992, N. 504 -CAPO I - DETERMINAZIONE

ALIQUOTA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.

C.I.) PER L'ANNO 2007.

SI PROPONE

1) DI DETERMINARE per l’anno 2007 come segue le aliquote e le detrazioni I.C.I. (per

opportuna evidenziazione vengono indicate in grassetto le modifiche/integrazioni apportate

nel corrente esercizio):

aliquota ordinaria del 6 per mille;

aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze al 5 per mille;

aliquota al 4 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze in ordine ai nuovi

residenti nel Comune dal 01/01/2007 e in Italia da almeno 10 (dieci) anni, e per tre anni

successivi, onde favorire gli insediamenti residenziali sul territorio;

aliquota al 4 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze per i proprietari

non titolari di altri immobili e con reddito ISEE inferiore ad Euro 10.000,00= al

31/12/2006;

aliquota del 4 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze munita di

sistemi di risparmio energetico mediante alimentazione con pannelli fotovoltaici, anche

installati nell’anno 2007;

aliquota al 4 per mille per gli immobili oggetto nell’anno 2007 di interventi di

ristrutturazione edilizia riguardanti anche la facciata degli stessi;

aliquota del 4 per mille per immobili siti nelle ZTO A e B del Comune nei quali siano

insediate nel 2007 nuove attività commerciali;

aliquota al 7 per mille per le aree fabbricabili aventi ZTO C2 e D2 non convenzionate;

detrazione minima prevista per l’abitazione principale pari ad Euro 103,29=;

detrazione di Euro 258,23= per l’abitazione principale e relative pertinenze nei confronti dei

contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare che si trovino nelle sottoindicate

condizioni:

a) portatore di handicap, con attestato di invalidità civile, riconosciuto almeno al 60%;

b) titolari di pensioni sociali, purché nel proprio nucleo familiare non siano compresi altri soggetti titolari di

redditi diversi da pensione sociale;

detrazione di Euro 258,23=, non cumulabile con quelle di cui al punto precedente,

relativamente all’abitazione principale e nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola

unità immobiliare, ritenuti svantaggiati e/o meritevoli di particolare tutela e residenti in Italia

da almeno 10 anni, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) disoccupato nel 2006 per almeno 6 mesi, regolarmente iscritto nelle liste di

collocamento;

b) lavoratore posto in cassa integrazione o in mobilità nel 2006 per almeno 6 mesi;

c) componenti di famiglie monoreddito, le quali abbiano almeno due figli a carico ed un

reddito imponibile IRPEF 2006 non superiore ad Euro 25.000,00=;

d) coniugi uniti in matrimonio da non più di un quinquennio al 31/12/2006 e che a tale

data possano entrambi vantare un’età inferiore al 35° anno, con reddito imponibile

IRPEF 2006 del nuovo nucleo (o risultante dalla somma dei redditi 2006 dei singoli)

non superiore ad Euro 25.000,00=;

elevazione della detrazione da Euro 103,29= ad Euro 258,23= relativamente a nucleo

familiare composto da coniugi aventi, al 31/12/2006, più di 65 anni, con reddito imponibile

IRPEF 2006 non superiore ad Euro 25.000,00=;

2) DI PRECISARE che, nel caso di immobili concessi in uso gratuito (e utilizzati come

residenza anagrafica) ai parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado e al coniuge,

ai sensi dell’art. 10, comma 2, del regolamento comunale ICI, la detrazione si applica

nell’importo minimo di Euro 103,29=;