COMUNE DI OPPEANO

Provincia di Verona

 

 

 

 

 

N.    34 Reg. Del.                                                                                                                                                                              COPIA

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

Oggetto:         DETERMINAZIONI  ALIQUOTE  I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE

        SUGLI IMMOBILI) ANNO 2006.

       

       

 

 

L'anno  duemilasei, addì  ventuno del mese di febbraio alle ore 19.30, nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

 

 

Eseguito l’appello risultano:

 

COGNOME E NOME

 

PRESENTI / ASSENTI

MONTAGNOLI ALESSANDRO

SINDACO

P

BOARETTO GIULIANO

VICESINDACO

P

GIARETTA PIERLUIGI

ASSESSORE

P

TEBALDI FERNANDO

ASSESSORE

A

MOLINARI REMO

ASSESSORE

P

MASSAGRANDE ENRICO

ASSESSORE

P

PERUZZI VALERIO

ASSESSORE

P

 

 

                                                                                                       

 

 

 

Assiste alla seduta il Sig. DR. GIUSEPPE PRA - Segretario Comunale.

 

 

 

Il Signor MONTAGNOLI ALESSANDRO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, e riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

 

 


OGGETTO:     Determinazione aliquote I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) anno 2006.

 

 

DATO ATTO che l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita a decorrere dall’anno 1993, è disciplinata dal Titolo I del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

 

            Rilevato:

-       che presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;

-       che soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività;

-       che l’imponibile dell’imposta è il valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale;

 

            EVIDENZIATO che il valore degli immobili ai fini del calcolo dell’I.C.I. è così determinato:

 

·        per i fabbricati iscritti in catasto esso è costituito da quello che risulta applicando alle rendite risultanti dal catasto, vigenti dal 1° gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità di cui al primo periodo dell’ultimo comma dell’art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ed al D.M. 14 dicembre 1991, ovverossia pari a 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a 50 per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10; e pari a 34 per quelle classificate nella categoria C/1;

·        per i fabbricati diversi da quelli classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti;

·        per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

·        per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente dal 1° gennaio dell’anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque;

 

            DATO ATTO che, ai fini del calcolo dell’I.C.I., l’art. 3, commi 48 e 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha stabilito la rivalutazione:

·                                    del 5% delle rendite catastali;

·                                    del 25% dei redditi dominicali;

 

            RILEVATO che, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni, l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, entro il 31 dicembre di ogni anno;

 

            AVUTO PRESENTE che, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e all’art. 3 della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 28/12/2001, n. 448, ha previsto che “... il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali … omissis … è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

 

            VISTO l’art. 8 del D. Lgs. 504/92, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della Legge 662/96, che prevede una detrazione di Euro 103,29 dall’imposta annua dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, con facoltà per i Comuni di elevare tale detrazione fino a Euro 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, con riferimento anche a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale;

 

            EVIDENZIATO che:

·          l’art. 7, comma 2 bis, D.L 203/2005, convertito nella Legge n. 203/2005, ha stabilito che gli immobili utilizzati dagli enti no profit, destinati allo svolgimento delle attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione, cultura, nonché ricreative e sportive, godono delle esenzioni I.C.I. anche se queste attività vengono svolte in forma commerciale; 

·          l’art. 1, comma 133, dell Legge n. 266/2005 ha precisato che eventuali pagamenti effettuati a tale titolo dagli enti suddetti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto non possono formare oggetto di istanza di rimborso e restituzione di imposta;

·          l’art. 11-quaterdecies, comma 16, del D.L n. 203/2005, convertito nella Legge 248/2005, con un’interpretazione autentica dell’art. 2 del D. Lgs. 504/92, ha chiarito che “…un’area è da considerare comunque edificabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo…”;

 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvato con DCC n. 10 dell’11/02/2005;

 

DATO ATTO che con DGC n. 11 del 04/01/2005 sono state definite come segue le aliquote e le detrazioni in discorso per l’anno 2005:

·      aliquota ordinaria 6 per mille;

·      aliquota ridotta pari al 5,5 per mille per le abitazioni e relative pertinenze;

·      detrazione minima prevista per l’abitazione principale pari ad Euro 103,29;

·      elevazione della detrazione a €. 258,23 nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare che si trovino nelle sottoindicate condizioni:

a)    portatore di handicap, con attestato di invalidità civile, riconosciuto almeno al 60%.

b)    titolari di pensioni sociali, purchè nel proprio nucleo familiare non siano compresi altri soggetti titolari di redditi diversi da pensione sociale;

·      elevazione della detrazione ad €. 258,23, non cumulabile con quelle di cui al punto precedente, relativamente all’abitazione principale e nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare, ritenuti svantaggiati e/o meritevoli di particolare tutela e residenti in Italia da almeno 10 anni, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a)    disoccupato nel 2004 per almeno 6 mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento;

b)   lavoratore posto in cassa integrazione o in mobilità nel 2004 per almeno 6 mesi;

c)    componenti di famiglie monoreddito, le quali abbiano almeno due figli a carico ed un reddito imponibile IRPEF 2004 non superiore ad Euro 25.000,00;

d)   coniugi uniti in matrimonio da non più di un quinquennio al 31/12/2004 e che a tale data possano entrambi vantare un’età inferiore al 35° anno, con reddito imponibile IRPEF 2004 del nuovo nucleo (o risultante dalla somma dei redditi 2004 dei singoli) non superiore ad Euro 25.000,00;

 

RITENUTO per il corrente anno di assumere le seguenti decisioni circa l’imposta in discorso:

 

·      conferma dell’aliquota ordinaria del 6 per mille;

·      riduzione dal 5,5 per mille al 5 per mille dell’aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze;

·      riduzione dal 5,5 per mille al 4 per mille dell’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze in ordine ai nuovi residenti nel comune dal 01/01/2006 e in Italia da almeno 10 (dieci) anni, e per tre anni successivi, onde favorire gli insediamenti residenziali sul territorio;

·      conferma detrazione minima prevista per l’abitazione principale pari ad Euro 103,29;

·      conferma della detrazione di €. 258,23 nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare che si trovino nelle sottoindicate condizioni:

a)    portatore di handicap, con attestato di invalidità civile, riconosciuto almeno al 60%.

b)   titolari di pensioni sociali, purchè nel proprio nucleo familiare non siano compresi altri soggetti         titolari di redditi diversi da pensione sociale;

·      conferma della detrazione di €. 258,23, non cumulabile con quelle di cui al punto precedente, relativamente all’abitazione principale e nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare, ritenuti svantaggiati e/o meritevoli di particolare tutela e residenti in Italia da almeno 10 anni, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a)    disoccupato nel 2005 per almeno 6 mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento;

b)    lavoratore posto in cassa integrazione o in mobilità nel 2005 per almeno 6 mesi;

c)    componenti di famiglie monoreddito, le quali abbiano almeno due figli a carico ed un reddito imponibile IRPEF 2005 non superiore ad Euro 25.000,00;

d)    coniugi uniti in matrimonio da non più di un quinquennio al 31/12/2005 e che a tale data possano entrambi vantare un’età inferiore al 35° anno, con reddito imponibile IRPEF 2005 del nuovo nucleo (o risultante dalla somma dei redditi 2005 dei singoli) non superiore ad Euro 25.000,00;

·      elevazione della detrazione da Euro 103,29 ad Euro 258,23 relativamente a nucleo familiare composto da coniugi aventi, al 31/12/2005, più di 65 anni, con reddito imponibile IRPEF 2005 non superiore ad €. 25.000,00;

 

DATO ATTO che il diritto a dette agevolazioni deve essere comprovato dalla relativa documentazione o da autocertificazione da rendere il 31/12/2006.

 

            ATTESO che la riduzione dell’aliquota dal 5,5 per mille al 5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze si prevede possa comportare un minor gettito presunto per il 2006 di Euro 50.000,00, come da allegata nota in proposito predisposta dall’ufficio Tributi;

 

 

 

 

            CONSIDERATO che siffatte misure di imposizione sono in grado di garantire un effettivo pareggio economico e finanziario del bilancio, oltre che consentire il mantenimento dell’attuale ottimale livello quali-quantitativo dei servizi erogati alla cittadinanza;

 

            VISTO l’art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 267/2000, che espressamente esclude dalla competenza consiliare la determinazione delle aliquote tributarie (riservando invece al Consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi locali);

 

 

SI   PROPONE

 

1)      DI DETERMINARE per l’anno 2006 come segue le aliquote e detrazioni I.C.I.:

 

·      conferma dell’aliquota ordinaria del 6 per mille;

·      riduzione dal 5,5 per mille al 5 per mille dell’aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze;

·      riduzione dal 5,5 per mille al 4 per mille dell’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze in ordine ai nuovi residenti nel comune dal 01/01/2006 e in Italia da almeno 10 (dieci) anni, e per tre anni successivi, onde favorire gli insediamenti residenziali sul territorio;

·      conferma detrazione minima prevista per l’abitazione principale pari ad Euro 103,29;

·      conferma della detrazione di €. 258,23 nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare che si trovino nelle sottoindicate condizioni:

a)     portatore di handicap, con attestato di invalidità civile, riconosciuto almeno al 60%.

b)   titolari di pensioni sociali, purchè nel proprio nucleo familiare non siano compresi  altri soggetti titolari di redditi diversi da pensione sociale;

·      conferma della detrazione di €. 258,23, non cumulabile con quelle di cui al punto precedente, relativamente all’abitazione principale e nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare, ritenuti svantaggiati e/o meritevoli di particolare tutela e residenti in Italia da almeno 10 anni, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a)      disoccupato nel 2005 per almeno 6 mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento;

b)      lavoratore posto in cassa integrazione o in mobilità nel 2005 per almeno 6 mesi;

c)      componenti di famiglie monoreddito, le quali abbiano almeno due figli a carico ed un reddito imponibile IRPEF 2005 non superiore ad Euro 25.000,00;

d)      coniugi uniti in matrimonio da non più di un quinquennio al 31/12/2005 e che a tale data possano entrambi vantare un’età inferiore al 35° anno, con reddito imponibile IRPEF 2005 del nuovo nucleo (o risultante dalla somma dei redditi 2005 dei singoli) non superiore ad Euro 25.000,00;

·      elevazione della detrazione da Euro 103,29 ad Euro 258,23 relativamente a nucleo familiare composto da coniugi aventi, al 31/12/2005, più di 65 anni, con reddito imponibile IRPEF 2005 non superiore ad €. 25.000,00;

 

2)      DI STABILIRE che  il diritto alle agevolazioni dovrà essere comprovato dalla relativa documentazione o da autocertificazione da rendere il 31/12/2006.

 

3)      DI DARE ATTO che siffatte misure di imposizione appaiono in grado di assicurare nel corrente esercizio un gettito di complessivi Euro 2.150.000,00, e dunque di garantire l’effettivo pareggio economico e finanziario del bilancio, oltrechè consentire il mantenimento dell’attuale ottimale livello quali-quantitativo dei servizi erogati alla cittadinanza;

 

4)      DI TRASMETTERE al Ministero dell’Economia e Finanze mediante posta elettronica (dpf.federalismofiscale@finanze .it) richiesta di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi della circolare dello stesso Ministero 16/04/2003, n. 3 (in G.U. 29/05/2003, n. 123), sul sito internet del Dipartimento Politiche Fiscali;

 

5)      DI DESIGNARE responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/90, la sig.ra Aldà Oriana, istruttore dell’ufficio ragioneria/tributi;

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Preso atto che:

·      è stato espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente

·      è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore ragioneria;

·      il Segretario Comunale ha espresso sulla proposta di deliberazione parere favorevole sotto il profilo della legittimità;

 

            Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

 

            Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

 

Rilevata l’urgenza, il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.

 

La proposta viene approvata con voti unanimi espressi per alzata di mano.

 

 


 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

 

 

                   Il Presidente                                                                       Il Segretario comunale

F.to MONTAGNOLI ALESSANDRO                                            F.to DR. GIUSEPPE PRA

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

 

 

Certifico che la presente deliberazione della Giunta dell’Ente è copia conforme all’originale e viene affissa all’albo pretorio oggi 28-02-06                         e vi rimarrà pubblicata per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

 

 

Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell’elenco trasmesso ai Consiglieri capigruppo in conformità all’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

 

 

 

Lì, 28-02-06                                                                                         Il Segretario comunale

                                                                                                             DR. GIUSEPPE PRA

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 

 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

 

 

 

Lì, 10-03-06                                                                                         Il Segretario comunale

                                                                                                             DR. GIUSEPPE PRA