OGGETTO: Determinazione aliquote I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) anno 2005.
DATO ATTO che l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita a decorrere dall’anno 1993, è disciplinata dal Titolo I del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
Rilevato:
- che presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- che soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività;
- che l’imponibile dell’imposta è il valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale;
EVIDENZIATO che il valore degli immobili ai fini del calcolo dell’I.C.I. è così determinato:
· per i fabbricati iscritti in catasto esso è costituito da quello che risulta applicando alle rendite risultanti dal catasto, vigenti dal 1° gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità di cui al primo periodo dell’ultimo comma dell’art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ed al D.M. 14 dicembre 1991, ovverossia pari a 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a 50 per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10; e pari a 34 per quelle classificate nella categoria C/1;
· per i fabbricati diversi da quelli classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti;
· per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
· per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente dal 1° gennaio dell’anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque;
DATO ATTO che, ai fini del calcolo dell’I.C.I., l’art. 3, commi 48 e 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha stabilito la rivalutazione:
· del 5% delle rendite catastali;
· del 25% dei redditi dominicali;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni, l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, entro il 31 dicembre di ogni anno;
AVUTO PRESENTE che, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e all’art. 3 della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 28/12/2001, n. 448, ha previsto che “... il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali … omissis … è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
VISTO l’art. 8 del D. Lgs. 504/92, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della Legge 662/96, che prevede una detrazione di Euro 103,29 dall’imposta annua dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, con facoltà per i Comuni di elevare tale detrazione fino a Euro 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, con riferimento anche a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale;
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvato con DCC n. 23 del 26/02/1999;
DATO ATTO che, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2005, si ritiene per il corrente anno di confermare l’aliquota ordinaria del 6 per mille e l’aliquota ridotta al 5,5 per mille per le abitazioni principali, già applicate nel 2004;
RITENUTO di confermare la detrazione di Euro 103,29 dall’imposta dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, con elevazione della stessa a Euro 258,23 nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare che si trovino nelle sottoindicate condizioni:
a) portatore di handicap, con attestato di invalidità civile, riconosciuto almeno al 60%.
b) titolari di pensioni sociali, purchè nel proprio nucleo familiare non siano compresi altri soggetti titolari di redditi diversi da pensione sociale;
precisando che l’agevolazione dovrà essere comprovata da apposita autocertificazione da rendere entro il 31/12/2005, ovvero da documentazione attestante il possesso dei relativi requisiti;
RITENUTO altresì di introdurre con decorrenza 01/01/2005 l’ulteriore detrazione in Euro 258,23, non cumulabile con quelle di cui al punto precedente, relativamente all’abitazione principale e nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare, ritenuti svantaggiati e/o meritevoli di particolare tutela e residenti in Italia da almeno 10 anni, che si trovino nelle seguenti condizioni:
- disoccupato nel 2004 per almeno 6 mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento;
- lavoratore posto in cassa integrazione o in mobilità nel 2004 per almeno 6 mesi;
- componenti di famiglie monoreddito, le quali abbiano almeno due figli a carico ed un reddito imponibile IRPEF 2004 non superiore ad Euro 25.000,00;
- coniugi uniti in matrimonio da non più di un quinquennio al 31/12/2004 e che a tale data possano entrambi vantare un’età inferiore al 35° anno, con reddito imponibile IRPEF 2004 del nuovo nucleo (o risultante dalla somma dei redditi 2004 dei singoli) non superiore ad Euro 25.000,00;
precisando che l’agevolazione dovrà essere comprovata da apposita autocertificazione da rendere entro il 31/12/2005, ovvero da documentazione attestante il possesso dei relativi requisiti;
DATO ATTO che il minor introito conseguente all’adozione delle suindicate agevolazioni, detrazioni potrà essere recuperato dal maggior gettito per imposta derivante dall’ultimazione di nuovi alloggi e fabbricati sul territorio comunale, nonché dalla previsione di nuove aree edificabili inserite nella variante generale al P.R.G. approvata nel 2004;
RITENUTO di determinare nelle suddette misure le nuove aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’I.C.I. 2005;
CONSIDERATO che siffatta misura di imposizione si rende necessaria onde garantire un effettivo pareggio economico e finanziario del bilancio, oltre che per poter consentire il mantenimento dell’attuale ottimale livello qualiquantitativo dei servizi erogati alla cittadinanza;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 267/2000, che espressamente esclude dalla competenza consiliare la determinazione delle aliquote tributarie (riservando invece al Consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi locali);
SI PROPONE
1) DI DETERMINARE per l’anno 2005 l’aliquota ordinaria per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, e quella per le abitazioni principali nella misura del 5,5 per mille, confermando così la misura impositiva in discorso già stabilita per l’anno 2004;
2) DI DETERMINARE altresì per l’anno 2005 in Euro 103,291 la detrazione dall’imposta dovuta per le unità immobiliare adibite direttamente ad abitazione principale. Tale detrazione si rende applicabile anche nei confronti delle sottoindicate fattispecie:
a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli A.T.E.R.;
c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
d) abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta o collaterale entro il 2^ grado e da questi utilizzata come abitazione principale. Per godere di tale agevolazione il contribuente proprietario dell’immobile dovrà presentare apposita dichiarazione I.C.I., utilizzando il modello ministeriale, nella quale dovrà essere descritto l’immobile concesso in uso gratuito, indicando nelle “annotazioni” gli estremi del contratto di comodato (se esiste) e specificando la decorrenza della concessione gratuita dell’immobile.
Nei casi indicati ai punti sub a) e b) la detrazione spetta alle cooperative edilizie ed agli Istituti Case Popolari proprietari degli immobili.
3) DI DISPORRE la elevazione della stessa detrazione a Euro 258,23 nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare che si trovino nelle sottoindicate condizioni:
a) portatore di handicap, con attestato di invalidità civile, riconosciuto almeno al 60%.
b) titolari di pensioni sociali, purché nel proprio nucleo familiare non siano compresi altri soggetti titolari di redditi diversi da pensione sociale;
precisando che l’agevolazione dovrà essere comprovata da apposita autocertificazione da rendere entro il 31/12/2005, ovvero da documentazione attestante il possesso dei relativi requisiti;
4) DI INTRODURRE, con decorrenza 01/01/2005, uguale detrazione in Euro 258,23, non cumulabile con quelle di cui ai punti precedenti, relativamente all’abitazione principale e nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare, ritenuti svantaggiati e/o meritevoli di particolare tutela e residenti in Italia da almeno 10 anni, che si trovino nelle seguenti condizioni:
- disoccupato nel 2004 per almeno 6 mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento;
- lavoratore posto in cassa integrazione o in mobilità nel 2004 per almeno 6 mesi;
- componenti di famiglie monoreddito, le quali abbiano almeno due figli a carico ed un reddito imponibile IRPEF 2004 non superiore ad Euro 25.000,00;
- coniugi uniti in matrimonio da non più di un triennio al 31/12/2004 e che a tale data possano entrambi vantare un’età inferiore al 35° anno, con reddito imponibile IRPEF 2004 del nuovo nucleo (o risultante dalla somma dei redditi 2004 dei singoli) non superiore ad Euro 25.000,00;
precisando che le singole condizioni dovranno essere comprovate da apposita autocertificazione da rendere entro il 31/12/2005, ovvero da documentazione attestante il possesso dei relativi requisiti;
5) DI DARE ATTO, altresì, che il relativo gettito è previsto in Euro 1.900.000,00=;
6) DI DESIGNARE responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/90, la sig.ra Aldà Oriana, istruttore dell’ufficio ragioneria/tributi;
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che:
· è stato espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente
· è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore ragioneria;
· il Segretario Comunale ha espresso sulla proposta di deliberazione parere favorevole sotto il profilo della legittimità;
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge;
D E L I B E R A
DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.
Rilevata l’urgenza, il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.
La proposta viene approvata con voti unanimi espressi per alzata di mano.