Il Sindaco: L’Imposta Comunale sugli Immobili costituisce una quota rilevante delle entrate dell’Ente. A causa della diminuzione dei trasferimenti l’importanza dell’ICI per l’equilibrio del bilancio dell’ente è aumentata. La nuova legge finanziaria ha imposto la modalità dell’approvazione dell’aliquota, entro un minimo ed un massimo predefiniti, e delle modalità di esenzione, in Consiglio Comunale.
Dà la parola all’Assessore al bilancio Signor Sartori Giuseppe.
Sartori: Non vengono apportate variazioni alle aliquote già vigenti, viene mantenuta l’aliquota dell’anno 2006, vengono confermate le casistiche e modalità delle detrazioni.
Il Sindaco: ai voti.
OGGETTO: |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). DETERMINAZIONI PER L’ANNO 2007. |
Richiamate le seguenti disposizioni:
Þ la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante la delega al Governo per l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
Þ il capo I del titolo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
Þ l’articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556;
Þ l’articolo 3, commi dal 48 al 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Þ l’articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha apportato ulteriori modificazioni al citato decreto legislativo n. 504/1992;
Þ l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell’articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che sancisce che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Þ l’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 25 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio per l’anno successivo;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 30 novembre 2006, che ha differito al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2007;
Appurato che, in conformità a quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 504/1992, come novellato dall’articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), l’organo deputato a stabilire l’aliquota dell’I.C.I. è il Consiglio Comunale;
Specificato, a tale riguardo, che in forza delle sopra citate norme:
Þ l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;
Þ può essere diversificata, entro tali limiti, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o in presenza di alloggi non locati;
Þ può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
Þ la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata, dall’anno 1997, nella misura annua minima di 103,29 €;
Þ l’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, può essere ridotta fino al 50% ovvero, in alternativa, l’importo della detrazione di 103,29 € può essere stabilito in misura non superiore a 258,23 €, nel rispetto degli equilibri di bilancio;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 01 febbraio ’07, dichiarata immediatamente eseguibile, a termini della quale l’Organo stesso in quanto Organo preposto, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 48, comma 2, ultimo periodo e dell’articolo 174, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predisposizione dello schema di bilancio annuale e pluriennale, ha proposto al Consiglio Comunale la misura delle aliquote e delle detrazioni in materia di I.C.I. per l’anno 2007 come di seguito specificato:
DESCRIZIONE DEI CESPITI E DELLE DETRAZIONI |
ALIQUOTE E DETRAZIONI |
Abitazione principale |
5‰ |
unità immobiliari non adibite ad abitazione principale, classificati nel gruppo catastale “A” |
7‰ |
aree fabbricabili |
6,5‰ |
per tutte le altre categorie di immobili |
5‰ |
detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza del soggetto passivo (fruibile comunque fino a concorrenza dell’imposta) |
euro 104,00 |
detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ai parenti fino al 1° grado di parentela, esclusivamente nel caso in cui venga presentata apposita dichiarazione entro il 31/12/2007, dichiarazione da presentarsi ogni anno (fruibile comunque fino a concorrenza dell’imposta). |
euro 104,00 |
detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di proprietà di un soggetto portatore di handicap e/o invalido con punteggio non inferiore al 80% (invalidità riconosciuta tale da apposita commissione per l’accertamento di invalidità dell’ASL) e/o di proprietà di persone nel cui nucleo familiare vi siano soggetti invalidi conviventi (figli e/o parenti), esclusivamente nel caso in cui venga presentata apposita dichiarazione entro il 31/12/2007, dichiarazione da presentarsi ogni anno. |
euro 208,00 |
Ravvisata l’opportunità, per l’anno 2007, tenuto conto della situazione finanziaria del Comune di Mezzane di Sotto, di conformarsi alle proposte della Giunta Comunale;
Richiamato il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30 novembre 1998, esecutiva ai sensi di legge;
DELIBERA
1) Di fissare per l’anno 2007 le aliquote e le detrazioni relative all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come desumibile dal prospetto specificativo di seguito riportato:
DESCRIZIONE DEI CESPITI E DELLE DETRAZIONI |
ALIQUOTE E DETRAZIONI |
Abitazione principale |
5‰ |
unità immobiliari non adibite ad abitazione principale, classificati nel gruppo catastale “A” |
7‰ |
aree fabbricabili |
6,5‰ |
per tutte le altre categorie di immobili |
5‰ |
detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza del soggetto passivo (fruibile comunque fino a concorrenza dell’imposta) |
euro 104,00 |
detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ai parenti fino al 1° grado di parentela, esclusivamente nel caso in cui venga presentata apposita dichiarazione entro il 31/12/2007, dichiarazione da presentarsi ogni anno (fruibile comunque fino a concorrenza dell’imposta). |
euro 104,00 |
detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di proprietà di un soggetto portatore di handicap e/o invalido con punteggio non inferiore al 80% (invalidità riconosciuta tale da apposita commissione per l’accertamento di invalidità dell’ASL) e/o di proprietà di persone nel cui nucleo familiare vi siano soggetti invalidi conviventi (figli e/o parenti), esclusivamente nel caso in cui venga presentata apposita dichiarazione entro il 31/12/2007, dichiarazione da presentarsi ogni anno. |
euro 208,00 |
2) Di introitare il gettito dell’imposta stimato in 255.000,00 €, in grado di assicurare, unitamente al complesso delle altre entrate correnti il pareggio finanziario, alla risorsa 1011002 “Proventi ICI”, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007;
3) Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all’articolo 172, lettera e), del decreto legislativo n. 267/2000 costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007;
4) Di comunicare il presente provvedimento al responsabile dell’area economico finanziaria per gli adempimenti conseguenti;
5) Di pubblicare la presente deliberazione secondo le modalità stabilite con la circolare 16 aprile 2003 n. 3/DPF del Ministro dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio federalismo fiscale – Reparto III;
6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 – ultimo comma – del decreto legislativo n. 267/2000.
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione
DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo facendola propria ad ogni effetto di legge.
Il Sig. Sindaco Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione in oggetto.
Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti, si hanno i seguenti risultati:
. Consiglieri presenti 09
. Consiglieri votanti 09
. Consiglieri favorevoli 09
. Consiglieri contrari 00
. Consiglieri astenuti 00
- Assessore esterno senza diritto di voto 01 (Spiazzi Maurizio)
Proclamato l’esito della votazione il Sig. Sindaco, Presidente, dichiara approvato il provvedimento in esame.
Il Sig. Sindaco Presidente, successivamente, propone ai Consiglieri Comunali di dichiarare con separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Valutata la proposta del Sindaco
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
Il Sig. Sindaco, Presidente, pone in votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione in oggetto.
Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti, si hanno i seguenti risultati:
. Consiglieri presenti 09
. Consiglieri votanti 09
. Consiglieri favorevoli 09
. Consiglieri contrari 00
. Consiglieri astenuti 00
- Assessore esterno senza diritto di voto 01 (Spiazzi Maurizio)
Proclamato l’esito della votazione il Sig. Sindaco, Presidente, dichiara approvato il
provvedimento in esame.