L’Assessore al Bilancio Sartori Giuseppe pone in discussione la seguente proposta di deliberazione:
Richiamate le seguenti disposizioni:
Richiamata la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
Appurato che, in conformità a quanto disposto dall’articolo 42, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che individua il Consiglio Comunale quale organo deputato all’istituzione e all’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative tariffe, il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Comunale;
Specificato quindi, in forza delle sopra citate norme in materia tributaria, che:
l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;
può essere diversificata, entro tali limiti, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o in presenza di alloggi non locati;
può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata, dall’anno 1997, nella misura minima di € 103,29 annue;
l’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, può essere ridotta fino al 50% ovvero, in alternativa, l’importo della detrazione di € 103,29 può essere stabilito in misura non superiore a € 258,23 nel rispetto degli equilibri di bilancio;
Ricordato che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 17 del 19 febbraio 2004, esecutiva ai sensi di legge, stabilì, a valere per l’esercizio finanziario 2004, quanto segue:
DESCRIZIONE DEI CESPITI E DELLE DETRAZIONI |
ALIQUOTE E DETRAZIONI |
abitazione principale |
5‰ |
unità immobiliari non adibite ad abitazione principale, classificati nel gruppo catastale “A” |
7‰ |
per tutte le altre categorie di immobili |
5‰ |
detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza del soggetto passivo (fruibile comunque fino a concorrenza dell’imposta) |
euro 104,00 |
detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ai parenti fino al 1° grado di parentela, esclusivamente nel caso in cui venga presentata apposita dichiarazione entro il 31/12/2005, dichiarazione da presentarsi ogni anno. |
euro 104,00 |
detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di proprietà di un soggetto portatore di handicap e/o invalido con punteggio non inferiore al 80% (invalidità riconosciuta tale da apposita commissione per l’accertamento di invalidità dell’ASL) e/o di proprietà di persone nel cui nucleo familiare vi siano soggetti invalidi conviventi (figli e/o parenti), esclusivamente nel caso in cui venga presentata apposita dichiarazione entro il 31/12/2005, dichiarazione da presentarsi ogni anno. |
euro 208,00 |
Ravvisata la necessità di acquisire le risorse finanziare necessarie a fare fronte ai programmi di spesa corrente previsti per l’esercizio finanziario 2005;
Ritenuto pertanto opportuno che, tenuto conto dell’attuale situazione del bilancio di previsione del Comune di Mezzane di Sotto, è intenzione dell’Amministrazione comunale di fissare l’aliquota ICI del 6,5 per mille sul valore delle aree edificabili;
Richiamato il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30 novembre 1998, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la nota datata 19 febbraio 1993 – protocollo n. 5539/93 – con la quale l’intendenza di finanza di Verona informava a che con comunicazione ministeriale n. 1/46 del 3 febbraio 1993 fu precisato che non è soggetta ad omologazione del Ministero delle finanze la deliberazione di determinazione dell’aliquota dell’I.C.I.;
Richiamato il “Regolamento di contabilità”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30 settembre 2004, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’articolo 48;
D E L I B E RA
DESCRIZIONE DEI CESPITI E DELLE DETRAZIONI |
ALIQUOTE E DETRAZIONI |
Abitazione principale |
5‰ |
unità immobiliari non adibite ad abitazione principale, classificati nel gruppo catastale “A” |
7‰ |
aree fabbricabili |
6,5‰ |
per tutte le altre categorie di immobili |
5‰ |
detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza del soggetto passivo (fruibile comunque fino a concorrenza dell’imposta) |
euro 104,00 |
detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ai parenti fino al 1° grado di parentela, esclusivamente nel caso in cui venga presentata apposita dichiarazione entro il 31/12/2005, dichiarazione da presentarsi ogni anno (fruibile comunque fino a concorrenza dell’imposta). |
euro 104,00 |
detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di proprietà di un soggetto portatore di handicap e/o invalido con punteggio non inferiore al 80% (invalidità riconosciuta tale da apposita commissione per l’accertamento di invalidità dell’ASL) e/o di proprietà di persone nel cui nucleo familiare vi siano soggetti invalidi conviventi (figli e/o parenti), esclusivamente nel caso in cui venga presentata apposita dichiarazione entro il 31/12/2005, dichiarazione da presentarsi ogni anno. |
euro 208,00 |
Successivamente con separata votazione unanime, la Giunta Comunale,
D E L I B E R A
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – ultimo comma – del decreto legislativo n. 267/2000.