ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DI  G.C. N.51 DEL 07-04-2005

 
omissis
 DELIBERA
 
1)   le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
2)   di determinare per l'anno 2005 le aliquote per l'applica­zione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
 
-          aliquota ordinaria del 6,6 per mille (sei virgola sei per mille)
 
-          aliquota del 7 per mille: per le unità immobiliari ad uso abitazione, classificate nelle categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/11, possedute in aggiunta all’abitazione principale o non locate;
 
-          aliquota ridotta 4 per mille:
 
a.        per le persone fisiche e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale,  estesa alle fattispecie previste dall’art.5, comma 1, del “Regolamento Comunale Imposta Comunale sugli Immobili”; si considerano adibiti ad abitazione principale gli immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso immobile non risul­ti affittato, ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter del D.Lgs. 23-01-1993, n. 16 convertito con modificazioni dal­la Legge 24-03-1993, n. 75;
 
b.        per le  pertinenze "limitatamente a una per cia­scuna categoria classificate o classificabile nelle categorie C/2, C/6, C/7", ai sensi dell'art.3, comma 56, della Legge n.662/96;
 
c.        per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
 
3)       di precisare che, anche per l'anno 2005, per le fattispecie di cui al punto 2) sub a. della presente deliberazione, la detrazione prevista dall’art.8, comma 2 del D.Lgs. n.504/1992, così come modificato dall’art.3, comma 55, della Legge 662/1996 viene stabilita in  Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 
4)       di dichiararla, con separata ed unanime votazione, imme­diatamente eseguibile.