PREMESSO che il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 al Tit. 1 capo 1, istituisce l’Imposta comunale sugli Immobili, il cui presupposto è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli e che la base imponibile è il valore di detti immobili;
RICHIAMATO l’art. 6 di detto decreto legislativo sostituito dall’art. 3 c.
VISTI:
- l’art. 8 del citato decreto leg.vo nel testo sostituito dall’art. 3 comma 55 della legge 23/12/1996 n. 662 e integrato con l’art. 3 D.L. 50/97 conv. 122/97, il quale stabilisce tra l’altro che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono sino alla concorrenza del suo ammontare € 103,29 elevabili sino a € 258,23;
- l’art. 58, comma 3 del D.leg.vo 15/12/1997 n. 446 che prevede la possibilità di stabilire la sopra citata detrazione anche in misura superiore a € 258,23;
VISTO altresì il comma 156 della legge 27/12/2006 n. 296 che modificando l’art. 6 comma 1 primo periodo del D.Lvo 504/1992, indica il Consiglio Comunale quale organo competente per la determinazione delle aliquote dell’Imposta Comunale sugli immobili;
VISTE le delibere n. 3 del 31/01/2008 e n. 27 del 22/12/2008 con le quali il Consiglio ha direttamente provveduto per gli anni 2008 e 2009 esercitando la competenza attribuitagli;
VISTO l’art. 77 bis comma 30 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 che conferma per il triennio 2009/2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
RITENUTO pertanto di determinare le aliquote d’imposta per l’anno 2010, conservandone l’articolazione differenziata ed in particolare mantenendo quelle stabilite per il 2008 e per il 2009 rispettivamente con delibere n. 3 del 31/01/2008 e n. 27 del 22/12/2008;
RITENUTO, inoltre, di confermare in €. 103,29 la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
D E L I B E R A
Per le motivazione sovraesposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
- 6,5 per mille per tutti gli immobili diversi dalla aree fabbricabili;
- 7 per mille per le aree fabbricabili;
- esente D.L. 93/2008 abitazione principale e relative pertinenze;
- esente D.L. 93/2008 abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado e relative pertinenze (sulla base delle casistiche previste dal regolamento comunale);
3. di incaricare il Responsabile dell'ufficio Tributi, quale funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri, ai sensi di legge e di regolamento in materia, di far pervenire comunicazione dell'aliquota stabilita per il 2010 al concessionario della riscossione e di disporre l'invio della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze mediante posta elettronica (dpf.federalismofiscale@finanze.it) richiesta di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi della circolare dello stesso Ministero 16/04/2003, n. 3 (in G.U. 29/05/2003, n. 123), sul sito internet del Dipartimento Politiche Fiscali;