VISTA la Legge 23/10/1992, n. 421 contenente la delega al Governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO il D.L. 30/12/1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all’istituzione, a decorrere dall’anno 1993, dell’imposta comunale sugli immobili;
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO il comma 53 dell’art. 3 della Legge 662/96, modificativo dell’art. 6 del D,lgs. 504/92, il quale stabilisce che l’aliquota dell’imposta è deliberata dal Comune in misura non inferiore al 4 né superiore al 7 per mille, con possibilità di diversificazione entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, nonché in relazione alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
VISTA la Legge 27/12/2006, n. 296 ed in particolare l’art. 1 comma 156, che modificando l’art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 504/92, stabilisce che l’aliquota ICI viene stabilita annualmente dal consiglio comunale;
VISTO il comma 169 dell’art. 1 della Legge 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;
RICHIAMATA la deliberazione consigliare n. 3 del 31/01/2008, con la quale venivano determinate le aliquote ICI per l’anno 2008 nella seguente misura:
- aliquota ordinaria del 6,5 per mille;
- aliquota del 7 per mille per le aree edificabili;
CONSIDERATO che, secondo valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 e tenuto conto della situazione economica esistente nel nostro Comune, risulta necessario aumentare l’aliquota ICI per le sole aree edificabili dal 6,5 per mille al 7 per mille;
RITENUTO, inoltre, di confermare in €. 103,30 la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado;
D E L I B E R A
Per le motivazione sovraesposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
- aliquota ordinaria del 6,5 per mille;
- aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili;
3. di incaricare il Responsabile dell'ufficio Tributi, quale funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri, ai sensi di legge e di regolamento in materia, di far pervenire comunicazione dell'aliquota stabilita per il 2009 al concessionario della riscossione e di disporre l'invio della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze mediante posta elettronica (dpf.federalismofiscale@finanze.it) richiesta di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi della circolare dello stesso Ministero 16/04/2003, n. 3 (in G.U. 29/05/2003, n. 123), sul sito internet del Dipartimento Politiche Fiscali;