OGGETTO: AVVISO AI CONTRIBUENTI - I.C.I. PER L’ANNO 2011
Si informano i contribuenti del Comune di Lavagno che per l’anno 2011 le aliquote dell’Imposta comunale sugli immobili, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16.04.2011, sono rimaste invariate rispetto all’anno 2010.
I.C.I. 2011
In data 21 maggio 2008 il Consiglio dei Ministri ha stabilito che dal 1° gennaio 2008 è abrogata l’ICI per l’abitazione principale e relative pertinenze. L’abrogazione non riguarda le unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A1 abitazioni signorili – A8 Ville e A9 castelli.
Si riportano di seguito le aliquote e le detrazioni valide per l’anno 2011.
Abitazione principale: abitazione di dimora abituale (residenza), comprese le pertinenze della stessa abitazione anche se accatastate separatamente; sono considerate pertinenze le unità immobiliari quali ad esempio garage, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini o locali di deposito classificate o classificabili in categoria catastale C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale. |
5,6 |
Aliquota ordinaria a titolo esemplificativo: a. unità immobiliari locate; b. tutti gli immobili diversi dalle abitazioni e dalle pertinenze e quelli posseduti oltre l’abitazione principale; c. fabbricati realizzati per la vendita e non venduti; d. terreni agricoli. |
6,8 |
Aree edificabili |
7,0 per mille |
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