LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).
Visto il capo I del D.Lgs. n. 504/92 che istituisce, dall’anno 1993 l’imposta comunale sugli immobili e ne disciplina l’applicazione.
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 83 del 10.12.2003, esecutiva, con la quale veniva confermata nella misura del 5,5 per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo Comune per l’anno 2004, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni.
Visto il regolamento I.C.I. approvato con delibera di C.C. n. 72 del 29.12.98, esecutiva, e successivamente modificato ed integrato con delibere di C.C. n. 18 del 12.2.99, esecutiva e n. 11 del 28.2.2000, esecutiva.
Dato atto che è confermato anche per l’anno 2005 il disposto dell’art. 3 , comma 48, della L. 662/96.
Ritenuto di confermare per l’anno 2005 l’aliquota ICI nella misura del 5.5 per mille, nonché di stabilire in €. 103,29 (secondo quanto previsto dalla L. 662/96) la detrazione dell'imposta dovuta per l’abitazione principale.
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico – contabile espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano,
1. Di confermare per l’anno 2005 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura unica del 5.5 per mille.
2. Di determinare per l’anno 2005 la detrazione per l’abitazione principale ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge 23.12.1996 n. 662 in €. 103,29.
3. Di dare atto che il relativo introito sarà imputato all’ex Cap. 6, Titolo I, Categoria 1, Risorsa 10, del Bilancio di previsione 2005.
4. Di dare atto che non si applicano né la riduzione dell’imposta, né, in alternativa, l’aumento della detrazione previste dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92, così come sostituito dall’art. 3, comma 55, della L. 662/96.
5. Di dare atto, in riferimento all’art. 3, comma 56, della L. 662/96, che si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
6. Di rimettere copia del presente provvedimento al concessionario della riscossione delle imposte per gli adempimenti di competenza.
7. Di richiedere la pubblicazione del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze utilizzando l’indirizzo di posta elettronica, come stabilito con circolare n. 3/DPF del 16.04.2003.