PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Estratto della delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29/12/2008 adottata dal Comune di Fumane (Vr), in materia di aliquota I.C.I. per l’anno d’imposta 2009:

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI ANNO 2009

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

 

     che l'I.C.I. - Imposta Comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

     che l'art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta, aliquote e detrazioni applicabili;

     che il comma 156 dell’art. 1 della legge 296/2006, ha stabilito che il Consiglio Comunale approva le aliquote e le detrazioni ICI nei termini di approvazione del bilancio di previsione;

-          che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 05/12/2007, venivano approvate le aliquote I.C.I. per l’anno 2008;

 

CONSIDERATO il D.L. n. 93 del 27/05/2008, convertito dalla L. 24/07/2008 n. 126,il quale stabilisce che l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è esclusa dall’I.C.I., ad eccezione di quelle in categoria catastale A1, A8, A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione di legge;

 

VISTO il Regolamento Comunale I.C.I.;

 

DATO ATTO  che i  terreni agricoli sono esenti ai sensi dell’art.15, legge 984/77.

 

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate.

 

 DELIBERA

 

1)   DI STABILIRE per l’anno 2009, le seguenti aliquote per l’imposta comunale sugli immobili:

6 per mille:

·         aliquota ordinaria;

·         immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze per le fattispecie non esenti;

·         abitazione concessa in comodato d’uso gratuito a parenti entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale per le fattispecie non esenti; 

 

7 per mille:

·         Abitazioni non locate e/o non utilizzate come abitazione principale (seconde case) e pertinenze;

 

6,5 per mille (altri immobili):

·         immobili adibiti ad attività produttive e commerciali;

·         aree fabbricabili;

           

 

2)        DI DARE ATTO che si opera una detrazione di legge pari ad € 103.29, sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per le fattispecie non esenti.

 

 

3) DI STABILIRE inoltre che la spettanza dell’esenzione per gli immobili assimilati all’abitazione principale dati in uso a parenti entro il 2° grado, che la utilizzino come abitazione principale, deve essere comprovata da apposita autocertificazione da presentare annualmente all’ufficio tributi entro il 31 dicembre dell’anno al quale si riferisce il pagamento dell’imposta.

 

4)  DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, del comma 4° del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 (T.U. Enti Locali).