COMUNE   DI   FUMANE

          Provincia   di  Verona

 

Viale Roma, 2

 

 

Tel 045/ 6832811

37022 Fumane (VR)

 

 

Fax 045/ 6832888

 

 

 

Cod.F e P. IVA 00658150230

 

 

 

 

 

Estratto della deliberaz ione di Consiglio Comunale n. 47 del 05/12/2007, adottata dal Comune di Fumane, Provincia di Verona, in materia di aliquota I.C.I. per l’anno d’imposta 2008:

 

 

 

 

DELIBERA

 

1)   DI DETERMINARE  l'imposta I.C.I. anno 2008, applicando alla base imponibile le seguenti aliquote:

     6 per mille (abitazione principale):

  immobile adibito ad abitazione principale ed a tutto quanto costituisca pertinenza della abitazione principale;

  abitazione locata ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

  abitazione concessa in comodato, e/o titolo gratuito a familiari che la utilizzano come abitazione principale;

 

-     7 per mille (alloggi posseduti in aggiunta all’abitazione principale):

  Abitazioni non locate o non utilizzate come abitazione principale (seconde case) e pertinenze;

 

     6,5 per mille (altri immobili):

  immobili adibiti ad attività produttive e commerciali;

  aree fabbricabili;

 

I terreni agricoli sono esenti ai sensi dell’art.15, legge 984/77.

      

 

2)      DI DARE ATTO che si opera una detrazione di legge pari ad € 103.29, sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare.

 

3)      DI ELEVARE di un’ ulteriore 50% la detrazione fissata dalla normativa nei confronti dei seguenti contribuenti:

a) proprietari di una sola unità immobiliare (comprese le pertinenze) che siano portatori di handicap riconosciuto dal competente ufficio, nella misura del 66% almeno con reddito del nucleo familiare non superiore a € 35.000,00;

b)  siano soggetti passivi ICI  conviventi dei soggetti di cui alla lettera a) con reddito del nucleo familiare non superiore a € 35.000,00.

La spettanza dell’agevolazione deve essere comprovata da apposita autocertificazione  da presentare annualmente all’ufficio tributi entro il 31 dicembre dell’anno al quale si riferisce il pagamento dell’imposta.