PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

INFORMATIVA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2010

Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22/03/2010 si confermano per l'anno 2010 le aliquote e le detrazioni relative all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) di cui alla delibera di CC n. 14 del 24/03/2009, precisando che gli anni di riferimento in essa indicati e relativi alla fattispecie della maggior detrazione di € 155,00, si intendono modificati nell'anno successivo a quello ivi riportato;
Qui di seguito sono riportati alcuni elementi per il calcolo dell'imposta:

1. le aliquote e le detrazioni relative all'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2010 sono le seguenti:

- aliquota ordinaria del 7 per mille,
- aliquota ridotta del 5,5 per mille applicata all'abitazione principale del soggetto passivo d'imposta così come definita dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs 504/1992 e dall'art. 5 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
- detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari a € 103,29;
- maggiore detrazione spettante pari a € 155,00 da applicarsi alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale possedute a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione dai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:
a. nucleo familiare con 3 o piu' figli minorenni alla data del 01/01/2010 con reddito familiare complessivo imponibile IRPEF riferito all'anno 2009 non superiore ad € 7.500,00 pro-capite;
b. nucleo familiare con portatori di handicap con attestato di invalidità civile superiore al 46% con reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 2009, non superiore ad € 7.500,00 pro-capite, per il periodo rapportato ai mesi compresi dalla data di attestazione di invalidità civile al 31 dicembre dell'anno in corso;
c. coppie che hanno contratto matrimonio nell'anno 2010, per il periodo rapportato ai mesi compresi dalla data del matrimonio al 31 dicembre dell'anno in corso;
Al fine di avvalersi della maggiore detrazione sopra riportata di € 155,00 i soggetti beneficiari dovranno presentare istanza scritta entro la data del pagamento del saldo per l'anno 2010;

2. l'art. 1 commi 1 e 2 del D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito in legge n. 126 del 24/07/2008, prevede l'esclusione dall'Imposta comunale sugli immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché degli immobili ad essa assimilati, a decorrere dall'anno d'imposta 2008, ad eccezione degli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata la periodo utilizzato. Le ipotesi di assimilazione all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale che godono dell'esclusione dall'imposta sono quelle precisate dalla Risoluzione Ministero Economie e Finanze n.1/DF del 04/03/2009 ovvero:
a) art. 3 comma 56 L. 662/1996: unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) art. 59, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 446/1997: unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela, adibite dagli stessi ad abitazione principale;

3. di dare atto che le assimilazioni di cui sopra che godono dell'esclusione dall'I.C.I. sono previste dal regolamento comunale vigente relativo all'Imposta Comunale sugli Immobili all'art. 5 comma 1 lettere e) ed f);


4. di precisare che le fattispecie previste dall'art. 5 comma 1 lettere b), c), d) non rientrano nell'esclusione dall'imposta prevista l'art. 1 del D.L. 93/2008 convertito in Legge n. 126/2, ma continuano a godere dell'assimilazione all'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione previste per l'anno 2010. Non rientrano inoltre nell'esclusione dall'imposta gli immobili concessi in uso gratuito ad affini entro il secondo grado, di cui alla lettera e) del medesimo articolo 5 comma 1, in quanto l'art. 59 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 446/1997 prevede come beneficiari dell'uso gratuito solo parenti in linea retta o collaterale;

Al fine di avvalersi della maggiore detrazione sopra riportata di € 155,00 i soggetti beneficiari dovranno presentare istanza scritta entro la data del pagamento del saldo per l'anno 2010;



Per ogni ulteriore informazione e a disposizione l'Ufficio Tributi dell'ente:
tel. 0442/413513-413561
fax 0442/419721
orario d¡¦ufficio:
dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 13.00
martedi e mercoledi dalle 17.00 alle 18.00

 

Il versamento del acconto o unica soluzione ICI anno 2010 dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2010.

Il versamento del saldo ICI anno 2010 dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2010