PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

Oggetto: Determinazione aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2009.

 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

            Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

            Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 13 dicembre 2008 (G.U. n. 3 in data
5 gennaio 2009) è stato prorogato al 31 marzo 2009 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2009;

 

Richiamata la deliberazione della Consiglio Comunale n. 6  in data 26/03/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2008;

 

Richiamato altresì l’articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale:

a)       al comma 1 esonera completamente dal pagamento dell’imposta a partire dall’anno 2008 l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fatta eccezione per le abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

b)       al commi 2 e 3 estende il beneficio dell’agevolazione anche alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale in base al regolamento o delibera comunale, nonché alle unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e alle unità immobiliari appartenenti a coniugi separati non assegnatari della casa coniugale, a condizione che non risultino proprietari o titolari di altro diritto reale nello stesso comune di altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

Vista la risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze n. 12/DF in data 5 giugno 2008;

 

Dato atto che sulla base del vigente regolamento, il comune ha assimilato all’abitazione principale a:

Ÿ     le pertinenze dell’abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purchè ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota a parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; 

Ÿ     l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado art 59 comma 1 lett. e) e da questi utilizzata come abitazione principale nonche’ l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprieta’ o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

 

Stimata in € 40.000,00= la perdita di gettito ICI connessa all’esenzione dall’imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed assimilate;

 

Preso atto che, sulla base delle previsioni normative sopra richiamate, il gettito dell’imposta comunale sugli immobili previsto per l’anno 2008, ammonta presuntivamente a € 155.000,00=

 

 

Richiamato inoltre l’articolo 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale estende per tutto il triennio 2009-2011 la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti da legge dello Stato disposta dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, ad eccezione degli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

 

Preso atto quindi che, l’articolo 1 comma 7 del d.L. n. 93/2008 vieta a partire dall’esercizio 2009 e fino a tutto il 2011 l’aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, fatta eccezione per gli aumenti e le maggiorazioni già deliberate ed inserite nello schema del bilancio di previsione (annuale e pluriennale) approvato nei termini di legge per l’esercizio 2008 e quelle relative alla TARSU/TIA;

 

Visto in proposito il parere n. 92 del 20 novembre 2008 rilasciato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia;

 

Dato atto che nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica 2008/2010, approvati con propria deliberazione n. 7 in data 26/03/2008, esecutiva ai sensi di legge, non erano previsti incrementi delle aliquote dell’imposta;

 

Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2009 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio, la necessità di assicurare un gettito di € 155.000,00=;

 

 

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili, i comuni hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare di:

a)       deliberare l’aliquota anche in misura inferiore al 4 per mille e fino ad un massimo del 7 per mille, diversificando l’imposizione, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati ovvero con possibilità di agevolazione in rapporto alle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro (combinato disposto dell’art 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997);

b)       ridurre l’imposta dovuta per l’abitazione principale fino ad un massimo del 50% ovvero elevare la detrazione fino a Euro 258,23 (L. 500.000), anche limitatamente a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale (art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992)[1];

c)       elevare la detrazione per l’abitazione principale fino alla totale concorrenza con l’imposta dovuta, a condizione che l’aliquota applicata per le abitazioni a disposizione non sia superiore all’aliquota ordinaria (art. 58, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997);

d)       considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662);

e)       applicare un’aliquota ridotta per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo sia almeno pari all’ultimo gettito realizzato (art. 4, comma 1, d.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996, n. 556);

f)         stabilire aliquote ridotte, fino ad arrivare all’esenzione dell’imposta, a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili sulla base degli accordi tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori (combinato disposto di cui all’art. 2, comma 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dell’art. 2, comma 287, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);

g)       stabilire aliquote agevolate per una durata di tre anni dall’inizio dei lavori, a favore di proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico ovvero interventi volti alla realizzazione di autorimesse, posti auto o all’utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449);

h)       applicare l’aliquota del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente delle attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 504/1992);

i)         applicare l’aliquota di imposta anche inferiore al 4 per mille a favore dei soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili (art. 1, comma 6, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244);

 

 

Richiamata la D.C.C. di approvazione dell’aliquota I.C.I. e delle detrazioni per l’anno 2008;

Ritenuto doversi confermare per l’anno 2009 le stesse aliquote e detrazioni, le quali sono pertanto così stabilite:

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE                                             5,5 ‰

(per le sole categorie A/1, A/8 e A/9)

ALTRI IMMOBILI                                                                                                   6,0 ‰

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE                                                    € 103,29=

(per le sole categorie A/1, A/8 e A/9)

 

Richiamato l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al consiglio comunale la competenza per l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

 

SI PROPONE

 

 

1.       DI CONFERMARE per l’anno 2009 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili già stabilite per l’anno 2008 come segue:

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE                                             5,5 ‰

(per le sole categorie A/1, A/8 e A/9)

ALTRI IMMOBILI                                                                                                   6,0 ‰

 

2.       DI CONFERMARE per l’anno 2009 le  detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili già stabilite per l’anno 2008 come segue:

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE                                                    € 103,29=

(per le sole categorie A/1, A/8 e A/9)

 

3.        DI STIMARE in € 155.000,00= il gettito complessivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2009 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

 

4.        DI INCARICARE l’ufficio tributi comunale della trasmissione al Ministero dell’Economia e Finanze, mediante posta elettronica (dpf.federalismofiscale@finanze.it) richiesta di pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi della circolare dello stesso Ministero 16/04/2003, n. 3 (in G.U. 29/05/2003, n. 123) sul sito internet del Dipartimento Politiche Fiscali; 

 

5.        DI INCARICARE altresì l’ufficio tributi dell’invio della presente atto al concessionario/agente della riscossione per gli adempimenti di competenza;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            Udita la relazione del Presidente;

            Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

            Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;

 

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

 

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

 

Rilevata l’urgenza, il Presidente pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

 

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:

 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

 

Proclamato l’esito della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento.