Delibera di C.C. n. 6 del 26/03/2008

 

OGGETTO:     Determinazione aliquota ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) anno 2008

 

 

DATO ATTO che l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita a decorrere dall’anno 1993, è disciplinata dal Titolo I del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

 

       RILEVATO:

-   che presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;

-   che soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività;

-   che l’imponibile dell’imposta è il valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale;

 

EVIDENZIATO che il valore degli immobili ai fini del calcolo dell’I.C.I. è così determinato:

 

     per i fabbricati iscritti in catasto esso è costituito da quello che risulta applicando alle rendite risultanti dal catasto, vigenti dal 1° gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità di cui al primo periodo dell’ultimo comma dell’art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ed al D.M. 14 dicembre 1991, ovverossia pari a 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a 50 per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10; e pari a 34 per quelle classificate nella categoria C/1;

     per i fabbricati diversi da quelli classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti;

     per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

     per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente dal 1° gennaio dell’anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque;

 

DATO ATTO che, ai fini del calcolo dell’I.C.I., l’art. 3, commi 48 e 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha stabilito la rivalutazione:

     del 5% delle rendite catastali;

     del 25% dei redditi dominicali;

 

ATTESO che nel 2006 la materia “de qua” è stata novellata dalla Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) nonché dal D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006, e dal D.L. n. 262/2006, convertito dalla Legge n. 286/2006 (“collegato alla Finanziaria”), in particolare nei seguenti punti:

 

     art. 1 Legge n. 296/2006:

-   commi 101 e 102: viene fatto obbligo dall’anno 2008 di specificare nella dichiarazione dei redditi i dati identificativi di ciascun reddito e gli estremi del versamento ICI dell’anno precedente;

-   comma 103: si introduce in capo all’Agenzia delle Entrate il meccanismo di controllo dei versamenti ICI;

-   comma  156: stabilisce la competenza dal 01.01.2007 del Consiglio Comunale, e non più della Giunta, in ordine all’approvazione annuale dell’aliquota;

-   comma 173, lettera a): viene soppresso l’obbligo di dichiarare la rendita presunta per i fabbricati non ancora censiti, e ciò nel presupposto che è obbligatoria la procedura Docfa di attribuzione della rendita;

-   comma 173, lettera b): si dispone che la detrazione spettante per l’abitazione principale debba essere collegata alla residenza anagrafica del contribuente, salva prova contraria (mentre sino ad ora il riferimento era alla dimora abituale del contribuente);

-   comma 173, lettera d): si abrogano le norme dettate dal D.Lgs. n. 504/1992 in tema di attività di liquidazione e di accertamento, così che ora può essere ammesso avviso di accertamento in rettifica (per insufficienti e tardivi versamenti) e avviso di accertamento d’ufficio (per omesso versamento);

 

     D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006:

-  art. 36, comma 2: viene formulata la definizione di area edificabile (valevole anche ai fini dell’IRPEF, dell’IVA, delle imposte di registro e catastali), prevedendo che il terreno è così qualificato ove utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dalla approvazione regionale e dall’adozione di strumenti attuativi (del resto l’art. 11 – quaterdecies, comma 14, del D.L. n. 203/2005, convertito dalla Legge n. 248/2005, aveva già fornito un’interpretazione autentica dell’art. 2 del D.Lgs. n. 204/1992 sulla nozione di area edificabile ai fini della sola ICI, e rispetto a tale norma viene ora inserita l’esplicita previsione della non necessaria approvazione da parte della Regione dello strumento urbanistico generale);

-   art. 37, commi 13 e 14: vengono modificati dal 01.05.2007 i termini di pagamento, anticipati al 16 giugno per l’acconto e al 16 dicembre per la rata a saldo;

-   art. 37, commi 53 e 54: sono soppresse la dichiarazione e la comunicazione (che rimarranno peraltro in vigore sino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali);

-   art. 39: viene disposta la disapplicazione dell’esenzione ICI per gli enti non profit relativamente alle attività commerciali dai medesimi svolte, introdotta dall’art. 7, comma 2 bis, della Legge n. 248/2006 (così che ora l’esenzione opera solo ove le attività di questi soggetti non abbia natura commerciale);

 

     art. 2 D.L. n. 262/2006, convertito dalla Legge n. 286/2006:

-   commi da 36 a 39, con le modifiche recate dall’art. 1, comma 339, della Legge n. 296/2006: vengono dettate disposizioni in ordine ai fabbricati rurali, prevedendo sostanzialmente un aggiornamento catastale per quelli che hanno perso i relativi requisiti ( gli stessi devono essere dichiarati al catasto urbano entro il prossimo 30.06.2007);

-   commi da 40 a 46: viene stabilito che negli immobili censiti alla cat. E non possono essere compresi fabbricati o porzioni di essi destinati ad uso commerciale, industriale, a ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentano autonomia funzionale e reddituale;

-   commi 45 e 46: il moltiplicatore da utilizzare per gli immobili accatastati nella cat. B, da applicare alle rendite catastali, è aumentata del 40% (con contestuale riduzione dei trasferimenti statali per il relativo maggiore reddito);

 

DATO ATTO che il comma 161 del citato art. 1 della Legge n. 296/2006 ha introdotto un termine decadenziale all’attività di recupero dell’evasione unico per tutti i tributi locali, fissato nel  31.12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il  versamento dovevano essere effettuati;

 

EVIDENZIATO che il successivo comma 171 della stessa Legge specifica che dette disposizioni sono applicabili anche ai rapporti pendenti al 01.01.2007, così che in materia di verifica dell’ICI lo spartiacque tra le vecchie e le nuove disposizioni si pone con riferimento alle annualità che potevano essere accertate entro il 31.12.2006;

 

TENUTO PRESENTE che il comma 169, art. 1, della menzionata Legge n. 296/2006 conferma che le tariffe e le aliquote di competenza comunale devono essere approvate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, precisando altresì che l’effetto delle medesime decorre dal 01 gennaio dell’anno di riferimento;

 

VISTO l’art. 8 del D. Lgs. 504/1992, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della Legge n. 662/1996, che prevede una detrazione di Euro 103,29 dall’imposta annua dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, con facoltà per i Comuni di elevare tale detrazione fino a Euro 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, con riferimento anche a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale;

 

DATO ATTO che l’articolo 1, comma 5, della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), aggiungendo un nuovo comma 2-bis all’articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992, introduce (a carico dello Stato) una ulteriore detrazione in materia di I.C.I. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, pari all’1,33 per mille della base imponibile, entro il limite massimo di euro 200,00 e con l’eccezione dei fabbricati di categoria catastale A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e castelli);

 

VISTA la risoluzione n. 1 in data 31/01/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la quale ha precisato:

-      che nella determinazione della base imponibile dell’abitazione principale, sulla quale calcolare l’ulteriore detrazione a carico del bilancio statale, deve essere incluso anche il valore delle sue eventuali pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, in quanto,  per loro stessa natura, come dispone l’articolo 817 del c.c., esse sono assoggettate allo stesso trattamento dell’abitazione principale;

-      che le pertinenze da tenere in considerazione ai fini di cui trattasi sono quelle che il Regolamento Comunale considera come tali ai fini I.C.I.;

-      che l’ulteriore detrazione statale non può essere applicata alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale o alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (anche se le stesse non risultano locate);

-      che rientrano invece nell’ambito dell’applicazione dell’ulteriore detrazione solo quelle unità immobiliare per le quali il legislatore ha esteso la disciplina dell’abitazione principale, vale a dire quelle contemplate dall’articolo 8, comma 4, e dall’articolo 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504/1992, ovvero rispettivamente di proprietà delle cooperative edilizie (adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari), nonché degli istituti autonomi per le case popolari e degli enti di edilizia residenziale pubblica, e dei soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, purché non siano titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione e situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

 

EVIDENZIATO che per l'anno 2007 l'aliquota era stata così determinata:

- 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

- 6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;

 giusta delibera di C.C. n. 7 del 29/03/2007;

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2008 le aliquote fissate per l’anno 2007;

 

CONSIDERATO che l’imposta in parola, così articolata, è in grado di garantire un effettivo pareggio economico e finanziario del bilancio, oltre che consentire il mantenimento dell’attuale ottimale livello quali-quantitativo dei servizi erogati alla cittadinanza;

 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

SI   PROPONE

 

1.    DI CONFERMARE per l’anno 2008 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) fissate per l’anno 2007 come segue:

- 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

- 6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;

 

2.    DI CONFERMARE per l’anno 2008 la detrazione per la 1^ casa in € 103,29=;

 

3)      DI DARE ATTO che da parte del responsabile del procedimento, Sig. Mantovani Maurizio, sarà cura di provvedere agli adempimenti utili per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico individuato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

 

4)    DI PRECISARE che il presente provvedimento non è soggetto ad omologazione del Ministero delle Finanze (R.M. Fin. N. 146 del 3 febbraio 1993).

 


Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

       Udita la relazione del Presidente;

 

       Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

 

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti.

 

D E L I B E R A

 

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

 

 

Il Sindaco propone, per il buon andamento dell’attività amministrativa, di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Udita la proposta del Sindaco.

 

Presenti e votanti n. 11 Consiglieri,

 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

 

DELIBERA

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267/00.