Delibera di G.C. n. 12 del 6/02/2006.

 

OGGETTO:     Determinazione aliquota I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) anno 2006

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

            DATO ATTO che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita a decorrere dall'anno 1993, è disciplinata dal Titolo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, modificato dall'art. 3, commi dal 53 al 59, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'art. 3 della Legge 9 maggio 1997, n. 122 e dagli artt. 58 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446:

 

            VISTO altresì l'art. 1.5 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

 

            RILEVATO:

- che presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

- che soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;

- che tale imponibile dell'imposta è il valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale;

 

            EVIDENZIATO che il valore degli immobili ai fini del calcolo dell'I.C.I. è così determinato:

a)  per i fabbricati iscritti in catasto esso è costituito da quello che risulta applicando alle rendite risultanti dal catasto, vigenti dal 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità di cui al primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ed al D.M. 14 dicembre 1991, ovverosia pari al 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B, e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a 50 per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a 34 per quelle classificate nella categoria C/1;

b)  per i fabbricati diversi da quelli classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute al accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti;

c)  per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

d)  per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente dal 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque;

 

            DATO ATTO che ai fini del calcolo dell'I.C.I., l'art. 3, commi 48 e 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha stabilito la rivalutazione:

a) del 5% delle rendite catastali;

b) del 25% dei redditi domenicali;

 

            RILEVATO che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;

 

            EVIDENZIATO che per l'anno 2005 l'aliquota era stata così determinata:

- 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

- 6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;

 giusta delibera di G.C. n. 10 del 3/02/2005;

 

DATO ATTO che, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2006, si ritiene per il corrente anno di riconfermare le aliquote applicate nell’esercizio 2005;

 

DATO ATTO che a seguito delle precisazioni di cui sopra le aliquote I.C.I. per l’anno 2006 vengono così determinate:

-         5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

-         detrazione abitazione principale € 103,29;

-         6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;

 

            CONSIDERATO che siffatta misura di imposizione garantisce un effettivo pareggio economico e finanziario del bilancio corrente esercizio, oltre che consente di mantenere l'attuale ottimale livello qualiquantitativo dei servizi erogati alla cittadinanza;

 

            RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del citato D.Lgs 267/2000;

 

SI PROPONE

 

1)      DI FISSARE per l'anno 2006 per tutto quanto sopra esposto e che si dà qui per riportato, le seguenti aliquote ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

-           5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

-           detrazione abitazione principale € 103,29;

-           6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;

 

2)  DI DESIGNARE responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/90, il Sig. Mantovani Maurizio, responsabile area amministrativa-contabile;

 

3)  DI DARE ATTO che da parte del responsabile del procedimento, Sig. Mantovani Maurizio, sarà cura di provvedere agli adempimenti utili per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico individuato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

 

4)  DI PRECISARE che il presente provvedimento non è soggetto ad omologazione del Ministero delle Finanze (R.M. Fin. N. 146 del 3 febbraio 1993).

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

            Uditi gli interventi;

 

            Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

 

            Preso atto che:

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs 267/2000;

 

            Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del citato D.Lgs 267/2000;

 

            Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento, con le concordate rettifiche;

 

            Con voti favorevoli unanimi

 

DELIBERA

 

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.