PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

 

        

 Citta’ di Cerea

          N.  7   Reg. Delib.                 

                                                                                             

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Sessione ordinaria di prima convocazione.

 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE DETRAZIONI E DEI VALORI

                     VENALI DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI I.C.I PER L’ANNO 2010.

 

 

 

 

Nell’anno DUEMILADIECI , addì VENTICINQUE del mese di   FEBBRAIO alle ore 18,30, nella  Sala  delle  Adunanze Consiliari, premesse  le formalità di legge,  si è riunito in sessione  in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone di:

 

 

 

Presenti

Assenti

 

Presenti

Assenti

1

Marconcini Paolo

Sindaco

X

 

15

Tambalo Claudio

Consigliere

X

 

2

Zago Daniele

Consigliere

X

 

16

Faben Gilberto

Consigliere

X

 

3

Brendaglia Stefano

Consigliere

X

 

17

Bonfante Paolino

Consigliere

X

 

4

Lorenzetti Francesco

Consigliere

 

X

18

Bedoni Fausta Maria

Consigliere

X

 

5

Soffiati Lorenzo

Consigliere

X

 

19

Fazion Paolo

Consigliere

X

 

6

Masaia Flavio

Consigliere

X

 

20

Calza Francesco

Consigliere

X

 

7

Maggioni Lorenzo

Consigliere

X

 

21

Barini Giorgio

Consigliere

X

 

8

Possenti Gianluca

Consigliere

X

 

 

9

Perazzoli Andrea

Consigliere

X

 

1

Facchinetti Vittorio

Assessore

X

 

10

Merlin Carlo

Consigliere

X

 

2

Carmagnani Emanuela

Assessore

X

 

11

Bersan Federico

Consigliere

X

 

3

Franzoni Marco

Assessore

X

 

12

Bozzolin Tiziano

Consigliere

X

 

4

Cavaler Milko

Assessore

X

 

13

Ferrarese Andrea

Consigliere

 

X

5

Salmaso Rosetta

Assessore

X

 

14

Spigolon Matteo

Consigliere

X

 

6

Zonzin Giovanni

Assessore

X

 

 

 

Assiste all’adunanza il  Segretario Generale dr. Luigi Addeo .

Constatato legale il numero degli intervenuti, il sig. Brendaglia Stefano , assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere ed a deliberare sull’oggetto sopraindicato, depositato tre giorni liberi, non festivi, prima della seduta.

 

                                                

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

 

 

-  Premesso che, al fine di consentire ai Comuni di provvedere a una parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie, l’art. 4 della Legge n. 421 del 23 ottobre 1992 ha delegato il Governo ad emanare un D. Lgs. diretto ad istituire l’Imposta comunale sugli Immobili;

 

Visto che:

 

-  Il Titolo I del D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992 ha istituito l’imposta comunale sugli Immobili demandando al comune la determinazione delle aliquote;

 

-   Visto l'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 ( legge finanziaria 2007), il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

 

-     Richiamato il provvedimento del 17.12.2009  con cui il Ministero dell’Interno ha disposto il rinvio, al 30 aprile 2010, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, per l’anno 2010, degli Enti Locali;

 

-  Considerato che la Legge Finanziaria per l’anno 2007, Legge 296 del 2006, art. 1 comma 156, ha modificato l’art. 6 D. Lgs. 504/1992 affidando al Consiglio Comunale il compito di determinare le aliquote per l’ anno successivo;

 

-   Visto l’art. 1 del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, con il quale è stata esclusa dall’imposta  comunale sugli immobili, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

-  Considerato che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, il comma 2 dell’art. 1 del Decreto Legge n. 93/2008,  intende quella considerata tale ai sensi del D. Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni, nonché quelle a esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del  sopraccitato Decreto, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, comma 2 e 3, del citato decreto n. 504/1992;

 

-  Preso atto che  la detrazione  prevista per l’abitazione principale è fissata in un minimo di  euro 103,29;

 

-   Preso atto che in base all’art. 77- bis della legge 133/2008 resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

 

-  Vista la delibera di G.C. n. 7 del 22/01/2004 che determina i valori delle aree fabbricabili, e la successiva deliberazione n. 65 del 06/05/2004 di integrazione dei valori delle aree fabbricabili ;

 

-  Visto il verbale della commissione per la verifica della congruità dei valori delle aree edificabili ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, qui allegato;

 

- Visti i vincoli imposti dal Patto di Stabilità per l’anno 2010;

 

- Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità’, tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, del Responsabile del Servizio qui allegato;                

 

-          Sentiti gli interventi:

 

Facchinetti: sono stati rivisti i valori delle aree, ferme aliquote e detrazioni.

 

Fazion: si può fare un confronto?

 

Bonfante: quanto si pagherà?

 

Facchinetti: aumenta secondo l’aumento dell’aliquota.

 

Bonfante: un aumento così forte? Siamo messi così sul bilancio nonostante questo aumento?

 

Facchinetti: il gettito sarà di circa 150.000 €. Nella delibera sono evidenziati i motivi della revisione. Gli aumenti non vanno ad influenzare il mercato immobiliare. L’ultima revisione risale a 6 anni fa. Poi la valutazione reale delle aree è molto inferiore a quello di mercato.

 

Fazion: si vogliono raccogliere 150.000 € e questo è l’unico motivo di questa delibera. La tabella originaria aveva un valore perequativo. I cambiamenti di valore non possono giustificare un aumento del 50-60%. Questo aumento non è giustificabile in questo momento.

Inoltre col PI c’è la combinazione di riduzione di cubatura che si combina con questo contemporaneo aumento di ICI. Ritirate il punto e pensateci.

 

Facchinetti: è un modo per recuperare 150.000 € da distribuire in servizi a favore di tutti.

 

Bonfante: è incredibile la filosofia seguita. Siete diventati vampiri, in cerca di soldi. Fate le cose con criterio, rifiuto di votare.

 

Facchinetti: e se avessimo fatto un aumento ogni anno? Per dare servizi devo trovare fonti di entrata, è un’ingiustizia nei confronti di chi non è proprietario.

 

Fazion: negli anni i valori li abbiamo lasciati fermi perché era opportuno aggiungere anche questo elemento di sviluppo., una generale moderazione fiscale. Una revisione va fatta con gradualità.ù

 

Tambalo: le conseguenze sono pesanti, stiamo mettendo le mani nelle tasche di un gruppo ristretto di cittadini, che non fa bene al nostro paese. Perché esiste la tabella divisa in B1 e B2?

 

Facchinetti: non si sapeva quando sarebbe stato approvato il PI

 

Brendaglia visto l’orario (00.40) convoca i capigruppo per fissare una seduta di proseguimento.

 

Viene votata la nuova seduta nella giornata di martedì 2 marzo ore 18.30

 

-          Con voti 12 favorevoli e 7 contrari (Cerea Città – La Coccinella), espressi in forma palese dal

Presidente e dai 18 consiglieri presenti e votanti,

 

 

d  e  l  i  b  e  r  a

 

 

1) di determinare, per l'anno 2010  l'aliquota che sarà applicata in questo Comune nella misura:

5,00  per mille  per  la casa  di abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e      relative pertinenze;

  6,00 per mille per tutti gli altri immobili.

 

2) di determinare, la detrazione d'imposta da effettuare sull’abitazione principale, in euro 130,00.

 

3) E’ altresì equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica:

 

 

a)   dal coniuge, anche se separato o divorziato;

b)   ai parenti in linea retta di primo grado e collaterale fino al secondo grado;

 

purchè utilizzata dagli stessi come abitazione principale. 

 

Gli immobili di cui al comma 2 non beneficiano della detrazione  per l’abitazione principale, qualora  tale detrazione sia stata usufruita per l’abitazione dove il soggetto passivo ha la propria dimora abituale.

 

1) di elevare  a euro 180,00 per l’anno 2010 la detrazione prevista per l’abitazione  principale:

 

a) proprietari soli che al 01/01/2010 abbiano raggiunto il settantesimo anno di età e coppie di due persone appartenenti allo stesso stato famiglia di cui al 01/01/2010 almeno uno dei proprietari abbia raggiunto il settantesimo anno di età;

 

b)  proprietari di immobili nel cui nucleo familiare risulti, alla data 01/01/2010 :

 

-          invalido con totale o permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ( legge 18/80 e 508/88)- Indennità di accompagnamento-;

-          invalido con totale o permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ( legge 18/80 e 508/88 ) -Indennità di accompagnamento-;

-          cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione  ( legge 382/70 e legge 508/88 );

-          cieco assoluto ( legge 382/70 e legge 508/88 );

-          sordomuto ( legge 381/70 e legge 508/88);

 

-          La documentazione approvata dalle competenti Commissioni  dell’A.U.L.S.S, deve essere in possesso del soggetto beneficiario alla data del 01/01/2010.

 

I contribuenti interessati a fruire dell’agevolazione prevista dal comma 3, devono presentare al servizio tributi comunale, entro l’anno 2010, idonea documentazione o autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti.

L’autocertificazione si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni.

E’ fatto obbligo di comunicare nel termine di 60 giorni il venir meno delle condizioni che danno diritto all’agevolazione.

 

1)di confermare, in riferimento alle modalità di versamento dell’ICI ordinaria, la possibilità di utilizzo, oltre che del versamento sul conto corrente n. 88778881  

      intestato a : EQUITALIA NOMOS SPA CEREA-VR-ICI, anche del modello F24.

 

2) Di dare atto che l’attuale normativa ha disposto che il versamento dell’ICI in acconto deve essere effettuato entro il 16 giugno, e il saldo entro il 16 dicembre.

 

3) Di informare che non sono dovuti gli importi annuali ICI complessivamente (acconto + saldo) inferiori a euro 12,00.

 

4) di determinare i valori delle aree fabbricabili, ai sensi dell’art. 59, lettera g comma 1 del D. Lgs. n. 446/1997, nella seguente misura:

 

 

 

A

B1.1

B1.2

 B2.2

C1

C2

D1.1

D1.2

D1.3 D4

 D1.4

  D6   D3

C2 (conv.)

D1.3

(conv.)

1

Asparetto

 

60

85 fc

55

 

40

25

 

35

 

 

75

 

2

Isolella

 

 

 

 

160 fc

 

 

70

120 fc

45

20

 

 

65

3

Isolella

Palesella               

 

 

 

 

20

 

 

 

 

35

100 urb.

 

 

4

Barbuggine

 

60

 

 

40

38

 

35

 

 

90

 

5

San Zeno

 

70

65

 

50

34

 

35

 

 

105

 

5 bis

Ca’ Bianca

 

80

75

 

60

42

 

35

 

42

160

 

6

Capoluogo

250

100

130 fc

95

180

180 fc

70

45

 

45

 

 

160

 

7

S.Vito

 

95

   100

   120 fc

150

180 fc

60

42

 

45

20

 

150

80

8

Frescà

 

60

52

   120

180 fc

45

34

 

35

 

 

95

60

9

Calcara

 

 

 

   150

180 fc

 

 

60

150 fc

45 (zai 1)

 

25

55 fc

 

 

 

80

180 fc

 

10

Giardino

 

65

60

 

45

34

 

35

 

 

100

 

11

Cherubine

 

65

60

 

45

34

 

35

20

 

100

65

12

Aselogna

 

60

55

 

37

30

 

33

 

 

90

 

13

Vallette e

Valli Grandi

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

Valori espressi in Euro          fc= fronte commerciale       conv.=convenzionata

 

 

RELAZIONE  PER  NUOVA  DETERMINAZIONE  DEL VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI  SITI  NEL  TERRITORIO  COMUNALE   AI   FINI DEI CONTROLLI   E  DELLE  DENUNCE  E   VERSAMENTI   ICI

 

            Il Decreto Legislativo 15.12.1997, n° 446, all’art. 52, attribuisce potestà regolamentare alle Province ed ai Comuni, in ordine alle proprie entrate, anche tributarie, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, nonchè per aderire ai principi di chiarezza e trasparenza dettati dalla Legge 27.07.2000, n° 212. Si osserva inoltre che, all’art.59 del citato D.L.gs, viene disciplinata la potestà regolamentare  in materia di imposta comunale sugli immobili. In particolare alla lettera g), comma 1, dello stesso articolo, è stabilito che il Comune può “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati  al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso”.

            Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 7 del 22 gennaio 2004 e successiva deliberazione di Giunta Comunale n° 65 del 6 maggio 2004 venivano determinati i valori venali delle aree fabbricabili del Comune di Cerea, al fine di un idoneo controllo delle denunce e dei versamenti ici.

 

 

 

            Da una disamina dei valori delle aree fabbricabili contenuti nella tabella approvata con le citate Deliberazioni, emerge in maniera inequivocabile la necessità di aggiornare e rideterminare tali valori oggi non più rispondenti alla realtà in forza delle considerazioni che seguono.

 

            In primo luogo, una considerazione di carattere temporale. Dalla data di approvazione dei precedenti valori ad oggi sono trascorsi sei anni durante i quali i medesimi valori sono variati in maniera considerevole, anche se, ultimamente, è avvenuto un assestamento degli stessi. Il rialzo che si è avuto trova la sua giustificazione nella appetibilità dimostrata dal mercato nel voler investire in Comune di Cerea; Comune che offre ai propri cittadini tutta una serie di servizi ed opportunità che in altre parti non si riscontrano.

 

            Una seconda considerazione è strettamente legata alla valutazione reale delle aree edificabili espressa negli atti di compravendita. In tali atti è possibile riscontrare una evidente difformità con i valori tabellari espressi finora dal Comune di Cerea. E questo è penalizzante anche per i cittadini che effettuano le suddette transazioni in quanto, in più circostanze, l’Agenzia delle Entrate non ha ritenuto congruo il valore espresso nelle tabelle comunali svincolandosi pertanto dalle stesse, con una ricaduta negativa in termini di maggiorazione delle imposte. Il tutto crea, naturalmente, l’insorgere di spiacevoli contenziosi tra Erario e contribuenti.

 

            Una terza considerazione è di carattere comparativo. Da una attenta analisi di confronto con le tabelle valutative di altri Comuni limitrofi (vedi Bovolone e Legnago) si può rilevare con facilità la diversa valutazione attribuita a terreni edificabili simili per caratteristiche e ubicazione. In particolare alcune zone del territorio di Legnago hanno una valutazione tabellare maggiore di oltre il 200%.

 

            Una quarta considerazione è di carattere urbanistico. In questi sei anni dalle precedenti citate deliberazioni, varie parti del Territorio comunale sono state interessate da nuove opere di urbanizzazione, sono stati realizzati nuovi servizi e sono stati migliorati quelli esistenti. Ne va da sé che queste migliorie contribuiscono ad aumentare il valore venale dei terreni edificabili nelle varie zone interessate.

 

            Da ultimo, ma non meno rilevante, il fatto che è in fase di adozione il Piano degli Interventi in forza del quale verranno mutate di destinazione alcune zone fondamentali del territorio comunale. Grandi sono le aspettative dei cittadini per questo nuovo strumento urbanistico che valorizzerà le loro proprietà aprendo scenari edilizi di notevole valore.

 

            Tutte queste considerazioni verranno valutate ed  analizzate da una Commissione Comunale istituita con Deliberazione di Giunta Comunale in data 17 gennaio 2010. Il compito specifico di tale Commissione è quello di elaborare, sulla scorta dei rilievi sopra indicati, una nuova tabella di valori delle aree fabbricabili da sottoporre alla approvazione della Giunta.

 

Da un punto di vista strettamente tecnico, allo scopo di addivenire alla determinazione di tali valori, è stata mantenuta l’esistente suddivisione del territorio comunale in aree omogenee, mediante uno studio delle caratteristiche del territorio ed i valori in comune commercio. Successivamente, sulla base di detta distinzione, si provvederà ad assegnare un valore al mq., diversificato a seconda della zonizzazione derivante dallo strumento urbanistico esistente e quello in via di approvazione ed in osservanza ai parametri individuati dall’art. 5 del D.Lgs 504/92 che fanno riferimento “alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessario per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.“, oltre all’esistenza dei servizi pubblici esistenti o realizzati negli ultimi anni.

 

            Le aree rappresentano porzioni del territorio comunale, con omogeneità nei caratteri di ubicazione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonché nella dotazione dei servizi ed infrastrutture urbane.

 

 

 

            In ciascuna area il terreno ha uniformi caratteristiche topologiche; essa individua ambiti territoriali di mercato omogeneo, sul piano dei redditi e dei valori, ed in particolare per l'incidenza su tali entità delle caratteristiche estrinseche delle unità immobiliari.

 

            La suddivisione delle zone ove possibile, è individuata  da corsi d’acqua, arterie stradali e ferroviarie, ed anche da fogli di mappa catastale, ed è contraddistinta da un numero cardinale progressivo.

 

            Tale articolazione del territorio comunale data da elementi morfologici comporta divisioni nette di aree, anche se limitrofi, con caratteristiche diverse.

 

            Oltre all’elemento topologico le zone sono state individuate, tenendo conto dei seguenti caratteri:

            - zone di edificazione del capoluogo, delle frazioni, degli  agglomerati rilevanti e della zona Valli grandi;

            - servizi pubblici esistenti, reti tecnologiche, opere di urbanizzazioni più o meno rilevanti a servizio delle varie zone;

            - vicinanza alle grandi vie di comunicazione e viabilità.

 

            Successivamente, sulla base di tutte queste puntualizzazioni, si provvederà ad assegnare un valore al mq.

            Il valore come sopra determinato al mq., ai fini dell’accertamento del valore delle aree fabbricabili, potrà essere usato con flessibilità, sulla base di elementi oggettivi forniti dal contribuente, o altre valutazioni, a discrezione dell’Amministrazione Comunale che riterrà opportuno  tenere in considerazione.

 

            Ai fini della valutazione delle aree edificabili si  adotterà il procedimento diretto, basandosi su un criterio di stima che ne determini il valore di mercato  in base a prezzi noti, reperiti sul mercato.

 

            I prezzi di mercato delle aree edificabili nel Comune  di Cerea, sono ben noti, per conoscenza personale, per informazioni presso Studi Professionali ed agenzie immobiliari.

 

            Anche l’ubicazione geografica di Cerea, centrale  rispetto al comuni limitrofi come Legnago e Bovolone,  è motivo forte  per adeguare  i prezzi, rispetto a questi due comuni, che attualmente hanno valori delle aree ben più alti rispetto a Cerea.

 

            Per l’analisi specifica di ogni singola zona edificabile, di ampliamento o di trasformazione edilizia, si sono attentamente analizzati i contenuti del nuovo P.R.G., con particolare riferimento agli indici ed ai parametri urbanistici ivi contenuti.

 

            Le condizioni intrinseche ed estrinseche di ciascuna area analizzata sono state valutate sinteticamente in relazione all’ubicazione e quindi alla reale appetibilità sul mercato delle stesse ed in relazione al contesto edificato ed alle opere di urbanizzazione presenti nelle immediate zone limitrofe, nonché in rapporto ad eventuali vincoli di piano.

           

L'analisi economica è consistita anche nella stima dei costi per l’urbanizzazione delle aree, e del valore dei terreni privi di qualsiasi opera di urbanizzazione.

 

            La stima è stata fatta cercando una omogeneità dei valori dove la diversificazione è data esclusivamente dalla effettiva presenza di caratteristiche e valenze diverse sulle singole aree.

 

 

 

 

            Effettuata questa analisi territoriale, si procederà successivamente ad una analisi economica con la quale si assegnerà un valore a mq., diversificato a seconda della zonizzazione specifica del P.R.G. in cui ricade l’area. nella determinazione del più probabile valore di mercato, facendo  riferimento:

- alla zona territoriale di ubicazione;

- all’indice di edificabilità;

- alla destinazione d’uso consentita;

- agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessario per la costruzione;

- ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, consultando                     operatori immobiliari della zona e tecnici;

- all’esistenza dei servizi pubblici ed aree attrezzate, nonchè della dotazione o meno delle principali  opere - di urbanizzazione:

- al confronto con il valore delle aree edificabili dei Comuni limitrofi.

           

            Tenendo conto dei criteri sopra descritti, sulla base della carta tecnica regionale  scala 1: 13.000, si è mantenuta la suddivisione  del territorio  in tredici zone territoriali omogenee, individuate nel modo seguente:

 

            ZONA 1 - Asparetto - 

            Zona  2  -  Isolella-

            Zona  3  -  Isolella bassa, Ca del lago-

            Zona  4  -  Barbuggine -

            Zona  5  -  S.Zeno –

            Zona 5 bis  Ca’ Bianca -

            Zona  6  -  Capoluogo -

            Zona  7  -  S.Vito -

            Zona  8  -  Frescà -

            Zona  9  -  Calcara -

            Zona  10-  Giardino -

            Zona  11-  Cherubine -

            Zona  12-  Aselogna -

            Zona  13 - Vallette e Valli Grandi-

 

            La zona 1- Asparetto - include il centro storico della frazione, il territorio fino al confine con il comune di Sanguinetto ad ovest e l’asta del Menago ad est. Il centro abitato è dotato delle principali opere di urbanizzazione primarie ed anche di opere secondarie quali scuole, parchi, piazzali ed altri servizi. La zona al di fuori del centro è sprovista dei suddetti servizi.

 

            La zona 2 - Isolella - nella frazione di Asparetto è caratterizzata da una edificazione commerciale e produttiva, che va dal Menago alle linea ferroviaria Rovigo Verona; si sviluppa lungo la strada provinciale, si caratterizza per le mostre e per le attività artigianali. E dotata delle principali opere di urbanizzazione primarie.

            La zona 3 - Isolella, Cà del lago - ancora più ad est dalla linea ferroviaria sopra citata, fino alla transpolesana, delimitata a nord dal Comune di S. Pietro di Morubio e comune di Angiari ad est.Questa zona prevalentemente agricola, caratterizzata da  edificazioni locali, sparse lungo le strade; sprovista di servizi e di opere di urbanizzazione ad esclusione dell’illuminazione pubblica, presente in alcuni tratti.

            La zona 4 - Barbuggine - zona cuscinetto tra Asparetto e Capoluogo si distingue per una edificazione continua lungo le due strade Barbuggine e Ferramosche; questa zona di grande interesse dopo la realizzazione del sottopasso ferroviario risulta sprovista di alcuni servizi, ad esclusione della rete fognaria e dell’illuminazione pubblica.

            La zona 5 – S. Zeno posta nelle immediate vicinanze del capoluogo, dotata di servizi ed urbanizzazioni. La linea ferroviaria la separa dalla zona del capoluogo.

 

 

 

 

            La zona 5 bis – Ca Bianca presenta le caratteristiche della zona S. Zeno, con una viabilità migliore dovuto all’esistenza del sottopasso che la collega direttamente al capoluogo ed ai servizi del centro.

            La zona 6 - Capoluogo - rappresenta il centro storico e le zone di completamento immediatamente attorno.Dotata di servizi e delle urbanizzazioni primarie e secondarie.

            La zona 7- S. Vito - centro commerciale, include il nucleo storico del quartiere, le nuove zone residenziali un tratto della strada statale 10 caratterizzata dalla presenza di mostre, attività commerciali, ed area centro commerciale. Zona dotata di servizi (scuole, piazzali, parcheggi, negozi) e delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

            La zona 8 - Frescà - si estende sull’asse di via Mantova, a partire dallo scolo Corollo fino al corso d’acqua Rabbiosa confine con Casaleone  con incluso la zona produttiva delle Fontanelle. Si caratterizza per la prevalenza di mostre,  attività commerciali ed artigianali lungo la statale 10 strada mercato., residenziale all’interno, Zona dotata delle principali opere di urbanizzazione.

            La zona 9 - Calcara - Si sviluppa sull’asse della strada statale 10 denominata strada mercato con incluse le zone produttive zai edificata e quelle di nuova realizzazione. Zona prevalentemente commerciale lungo la statale 10, definita strada mercato.

            La zona 10 - Giardino - come per la zona 4 esiste una edificazione che si sviluppa lungo la strada, in questo caso  per Cherubine.

            La zona 11- Cherubine - include il centro abitato della frazione e l’area artigianale industriale. Quartiere dotato di servizi e di urbanizzazioni primarie e secondarie.

            La zona 12 - Aselogna - include il nucleo abitato della frazione con servizi ed una zona rurale con edificazioni sparse lungo le strade priva di urbanizzazioni.

            La zona 13 - Vallette e Valli Grandi - è la zona del parco del Brusà e rurale delle Valli Grandi con la località S. Teresa, unico nucleo abitato, sprovvista di urbanizzazioni.   

   

I valori riportati nelle tabelle sono suscettibili di variazioni in diminuzione in presenza di vincoli derivanti da norme o leggi che ne alterino il valore venale. In particolare si ritiene di abbattere gli importi fino alle seguenti misure percentuali:

            - vincolo stradale   30 %

            - vincolo fluviale o di scoli consorziali  30 %

            - vincolo di elettrodotto   30 %

            - vincolo cimiteriale    30 %

            - vincolo ferroviario    30%

            - vincolo vicinanze aree speciali      25%

            - vincolo documentabile o servitù previsto da leggi o strumenti urbanistici    25%

zona non servita da rete fognaria 30 %

altro da documentarsi da parte del contribuente.

            Tali riduzioni sono cumulabili fino ad un massimo di abbattimento   50%.

 

L’allegato contenente i valori venali dei terreni edificabili del territorio comunale avrà validità fino alla prossima revisione o aggiornamento di tali valori  da parte dell‘Amministrazione comunale.

         

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

-          Visto l’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

 

-          Ritenuta l’urgenza di provvedere;

 

-          Con voti 12 favorevoli e 7 contrari (Cerea Città – La Coccinella), espressi in forma palese dal Presidente e dai 18 consiglieri presenti e votanti,

 

d  e  l  i  b  e  r  a

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile data l’urgenza di provvedere.

 



 

 

COMUNE DI CEREA

          N.  11   Reg. Delib.                        

                                                                                             

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Sessione  ordinaria di prima convocazione.

 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI 2009.

 

 

 

 

Nell’anno DUEMILANOVE , addì VENTISETTE del mese di  FEBBRAIO alle ore 18,30, nella  Sala  delle  Adunanze Consiliari, premesse  le formalità di legge,  si è riunito in sessione ordinaria  in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone di:

 

 

 

Presenti

Assenti

 

Presenti

Assenti

1

Marconcini Paolo

Sindaco

X

 

15

Tambalo Claudio

Consigliere

X

 

2

Zago Daniele

Consigliere

 

X

16

Faben Gilberto

Consigliere

X

 

3

Brendaglia Stefano

Consigliere

X

 

17

Bonfante Paolino

Consigliere

X

 

4

Lorenzetti Francesco

Consigliere

X

 

18

Bedoni Fausta Maria

Consigliere

X

 

5

Soffiati Lorenzo

Consigliere

X

 

19

Fazion Paolo

Consigliere

X

 

6

Masaia Flavio

Consigliere

X

 

20

Calza Francesco

Consigliere

X

 

7

Maggioni Lorenzo

Consigliere

X

 

21

Barini Giorgio

Consigliere

X

 

8

Possenti Gianluca

Consigliere

X

 

 

9

Perazzoli Andrea

Consigliere

X

 

1

Facchinetti Vittorio

Assessore

X

 

10

Merlin Carlo

Consigliere

X

 

2

Carmagnani Emanuela

Assessore

X

 

11

Bersan Federico

Consigliere

X

 

3

Franzoni Marco

Assessore

X

 

12

Bozzolin Tiziano

Consigliere

X

 

4

Saggioro Stefano

Assessore

X

 

13

Ferrarese Andrea

Consigliere

X

 

5

Salmaso Rosetta

Assessore

X

 

14

Spigolon Matteo

Consigliere

X

 

6

Zonzin Giovanni

Assessore

X

 

 

 

Assiste all’adunanza il  Segretario Generale dr.Luigi Addeo .

Constatato legale il numero degli intervenuti, il sig.Stefano Brendaglia , assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere ed a deliberare sull’oggetto sopraindicato, depositato tre giorni liberi, non festivi, prima della seduta.

 

                                                

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

-  Premesso che, al fine di consentire ai Comuni di provvedere a una parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie, l’art. 4 della Legge n. 421 del 23 ottobre 1992 ha delegato il Governo ad emanare un D. Lgs. diretto ad istituire l’Imposta comunale sugli Immobili;

 

Visto che:

 

-  Il Titolo I del D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992 ha istituito l’imposta comunale sugli Immobili demandando al comune la determinazione delle aliquote;

 

-  Visto l’art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 in cui è stabilito che il termine ultimo  per deliberare le aliquote, detrazioni e riduzioni d’imposta per i tributi locali coincide con quello per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

 

-  Considerato che la Legge Finanziaria per l’anno 2007 Legge 296 del 2006, art. 1 comma 156, ha modificato l’art. 6 D. Lgs. 504/1992 affidando al Consiglio Comunale il compito di determinare le aliquote per l’ anno successivo;

 

-   Visto l’art. 1 del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008 con il quale è stata esclusa dall’imposta  comunale sugli immobili, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

-  Considerato che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, il comma 2 dell’art. 1 del Decreto Legge n. 93/2008,  intende quella considerata tale ai sensi del D. Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni, nonché quelle a esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del  sopraccitato Decreto, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, comma 2 e 3, del citato decreto n. 504/1992;

 

-   Preso atto che  la detrazione  prevista per l’abitazione principale è fissata in un minimo di  euro 103,29;

 

-     Preso atto che in base all’art. 77 - bis della legge 133/2008 resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

 

-  Vista la delibera di G.C. n. 7 del 22/01/2004 che determina i valori delle aree fabbricabili, e la successiva deliberazione n. 65 del 06/05/2004 di integrazione dei valori delle aree fabbricabili;

 

- Visti i vincoli imposti dal Patto di Stabilità per l’anno 2009;

 

- Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, qui allegati;

 

- Con voti 13 favorevoli e 7 astenuti (Coccinella – Cerea Città), espressi in forma palese dal Presidente e dai 19 consiglieri presenti e votanti,

 

d  e  l  i  b  e  r  a

 

1)      di determinare, per l'anno 2009  l'aliquota che sarà applicata in questo Comune nella misura:

5,00  per mille  per  la casa  di abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e  relative pertinenze;

 

 

 

6,00 per mille per tutti gli altri immobili.

 

2)      di determinare, la detrazione d'imposta da effettuare sull’abitazione principale, in Euro 130,00.

 

E’ altresì equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica:

 

a)   al coniuge, anche se separato o divorziato;

b)   ai parenti in linea retta di primo grado e collaterale fino al secondo grado;

 

purchè utilizzata dagli stessi come abitazione principale. 

  

Gli immobili di cui al comma 2 non beneficiano della detrazione  per l’abitazione principale, qualora  tale detrazione sia stata usufruita per l’abitazione dove il soggetto passivo ha la propria dimora abituale.

 

3)      di elevare  a euro 180,00 per l’anno 2009 la detrazione prevista per l’abitazione principale:

 

a)    proprietari soli che al 01/01/2009 abbiano raggiunto il settantesimo anno di età e coppie di due persone appartenenti allo stesso stato famiglia di cui al 01/01/2009 almeno uno dei proprietari abbia raggiunto il settantesimo anno di età;

 

b)    proprietari di immobili nel cui nucleo familiare risulti, alla data 01/01/2009 :

 

-          invalido con totale o permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (legge 18/80 e 508/88) - Indennità di accompagnamento -;

-          invalido con totale o permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 18/80 e 508/88 ) -Indennità di accompagnamento -;

-          cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione  (legge 382/70 e legge 508/88 );

-          cieco assoluto ( legge 382/70 e legge 508/88);

-          sordomuto ( legge 381/70 e legge 508/88);

 

-          La documentazione approvata dalle competenti Commissioni  dell’A.U.L.S.S, deve essere in possesso del soggetto beneficiario alla data del 01/01/2009.

 

I contribuenti interessati a fruire dell’agevolazione prevista dal comma 3, devono presentare al servizio tributi comunale, entro l’anno 2009, idonea documentazione o autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti.

L’autocertificazione si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni.

E’ fatto obbligo di comunicare nel termine di 60 giorni il venir meno delle condizioni che danno diritto all’agevolazione.

 

4) di confermare i valori delle aree fabbricabili come stabiliti dalla delibera di G.C. n°7 del 22/01/2004 e dalla successiva deliberazione n. 65 del  06/05/2004 di integrazione dei valori delle aree fabbricabili.             

 

 

 

 

 

Relazione sull’attribuzione del valore venale delle aree edificabili nel territorio comunale ai fini dei versamenti ICI

 

Il Decreto Legislativo 15.12.1997, n° 446, all’art. 52, attribuisce potestà regolamentare alle Province ed ai Comuni, in ordine alle proprie entrate, anche tributarie, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, nonchè per aderire ai principi di chiarezza e trasparenza dettati dalla Legge 27.07.2000, n° 212. Si osserva inoltre che, all’art.59 del citato D.L.gs, viene disciplinata la potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili. In particolare alla lettera g), comma 1, dello stesso articolo, è stabilito che il Comune può “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso”.Se il comune ,avendo il contribuente dichiarato un valore inferiore a quello prefissato, intende accertare un maggior valore, l’accertamento deve essere motivato facendo riferimento ai valori di mercato e,quindi, può ben condurre  alla determinazione di valori diversi da quelli indicati dal regolamento.

Allo scopo di addivenire alla determinazione di tali valori il territorio comunale è stato suddiviso in aree omogenee, mediante uno studio delle caratteristiche del territorio ed i valori in comune commercio. Successivamente, sulla base di detta distinzione, si è provveduto ad assegnare un valore al mq., diversificato a seconda della zonozzazione derivante dal P.R.G., ed in osservanza dei parametri individuati dall’art.5 del D.Lgs 504/92 che fanno riferimento “alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessario per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.“.

La aree rappresentano porzioni del territorio comunale, con omogeneità nei caratteri di ubicazione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonché nella dotazione dei servizi ed infrastrutture urbane.

In ciascuna area il terreno ha uniformi caratteristiche topologiche; essa individua ambiti territoriali di mercato omogeneo, sul piano dei redditi e dei valori, ed in particolare per l'incidenza su tali entità delle caratteristiche estrinseche delle unità immobiliari.

La suddivisione delle zone ove possibile, è individuata da corsi d’acqua, arterie stradali e ferroviarie,ed anche fogli di mappa catastale, ed è contraddistinta da un numero cardinale progressivo.

Tale articolazione del territorio comunale data da elementi morfologici comporta divisioni nette di aree, anche se limitrofi, con caratteristiche diverse.

Oltre all’elemento topologico le zone sono state individuate, tenendo conto dei seguenti caratteri:

- zone edifica capoluogo, frazioni agglomerati, zona Valli grandi;

- servizi pubblici esistenti, reti tecnologiche, opere di urbanizzazioni a servizio delle varie zone o

 

meno;

- vicinanza alle grandi vie di comunicazione e viabilità;

Successivamente, sulla base di detta distinzione, si è provveduto ad assegnare un valore al mq., all’interno di un limite massimo e minimo, diversificato a seconda della zonizzazione derivante dal P.R.G., ed in osservanza dei parametri individuati dall’art. 5 del D.Lgs 504/92 che fanno riferimento “alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.”

Il prezzo massimo e minimo determinato al mq., ai fini dell’accertamento del valore delle aree fabbricabili, potrà essere usato come criterio di flessibilità, sulla base anche di elementi oggettivi forniti dal contribuente, o altre valutazioni a discrezione dell’Amministrazione Comunale che riterrà opportuno tenere in considerazione.

Si evidenzia comunque che si tratta di valori relativi, per i quali sono possibili sia variazioni in aumento che variazioni in diminuzione, facendo riferimento ai singoli casi ed a riscontri obiettivi.

Tenendo conto dei criteri sopra descritti, sulla base della carte tecnica regionale scala 1: 13.000, si è proceduto alla suddivisione del territorio in tredici zone territoriali omogenee, individuate nel modo seguente:

 

Zona 1 - Asparetto -

Zona 2 - Isolella-

Zona 3 - Isolella bassa, Ca del lago-

Zona 4 - Barbuggine -

Zona 5 - S.Zeno –

Zona 5 bis Ca’ Bianca -

Zona 6 - Capoluogo -

Zona 7 - S.Vito -

Zona 8 - Frescà -

Zona 9 - Calcara -

Zona 10- Giardino -

Zona 11- Cherubine -

Zona 12- Aselogna -

Zona 13 - Vallette e Valli Grandi-

La zona 1- Asparetto - include il centro storico della frazione, il territorio fino al confine con il comune di Sanguinetto ad ovest e l’asta del Menago ad est. Il centro abitato è dotato delle principali opere di urbanizzazione primarie ed anche di opere secondarie quali scuole, parchi, piazzali ed altri servizi. La zona al di fuori del centro è sprovista dei suddetti servizi.

La zona 2 - Isolella - nella frazione di Asparetto è caratterizzata da una edificazione commerciale e produttiva, che va dal Menago alle linea ferroviaria Rovigo Verona; si sviluppa lungo la strada provinciale, si caratterizza per le mostre e per le attività artigianali. E dotata delle principali opere di urbanizzazione primarie.

La zona 3 - Isolella, Cà del lago - ancora più ad est dalla linea ferroviaria sopra citata, fino alla transpolesana, delimitata a nord dal Comune di S. Pietro di Morubio e comune di Angiari ad est.Questa zona prevalentemente agricola, caratterizzata da edificazioni locali, sparse lungo le strade; sprovista di servizi e di opere di urbanizzazione ad esclusione dell’illuminazione pubblica, presente in alcuni tratti.

La zona 4 - Barbuggine - zona cuscinetto tra Asparetto e Capoluogo si distingue per una edificazione continua lungo le due strade Barbuggine e Ferramosche; anche questa zona risulta sprovvista di servizi, ad esclusione della rete fognaria e dell’illuminazione pubblica, presente in alcuni tratti.

La zona 5 – S. Zeno posta nelle immediate vicinanze del capoluogo, dotata di servizi ed urbanizzazioni. La linea ferroviaria la separa dalla zona del capoluogo.

La zona 5 bis – Ca Bianca presenta le caratteristiche della zona S. Zeno, con una viabilità migliore dovuto all’esistenza del sottopasso che là collega direttamente al capoluogo ed ai servizi del centro.

La zona 6 - Capoluogo - rappresenta il centro storico e le zone di completamento immediatamente attorno. Dotata di servizi e delle urbanizzazioni primarie e secondarie.

La zona 7- S. Vito - centro commerciale, include il nucleo storico del quartiere, le nuove zone residenziali un tratto della strada statale 10 caratterizzata dalla presenza di mostre, attività commerciali, ed area centro commerciale. Zona dotata di servizi (scuole, piazzali, parcheggi, negozi) e delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

La zona 8 - Frescà - si estende sull’asse di via Mantova, a partire dallo scolo Corollo fino al corso d’acqua Rabbiosa confine con Casaleone con incluso la zona produttiva delle Fontanelle. Si caratterizza per la prevalenza di mostre, attività commerciali ed artigianali lungo la statale 10 strada mercato., residenziale all’interno, Zona dotata delle principali opere di urbanizzazione.

La zona 9 - Calcara - Si sviluppa sull’asse della strada statale 10 denominata strada mercato con incluse le zone produttive zaiedificata e quelle di nuova realizzazione. Zona prevalentemente commerciale lungo la statale 10, definita strada mercato.

La zona 10 - Giardino - come per la zona 4 esiste una edificazione che si sviluppa lungo la strada, in questo caso per Cherubine.

La zona 11- Cherubine - include il centro abitato della frazione e l’area artigianale industriale.

 

 

Quartiere dotato di servizi e di urbanizzazioni primarie e secondarie.

La zona 12 - Aselogna - include il nucleo abitato della frazione con servizi ed una zona rurale con edificazioni sparse lungo le strade priva di urbanizzazioni.

La zona 13 - Vallette e Valli Grandi - è la zona del parco del Brusà e rurale delle Valli Grandi con la località S. Teresa, unico nucleo abitato, sprovvista di urbanizzazioni.

Effettuata questa analisi territoriale, si è proceduto successivamente ad una analisi economica con la quale si è assegnato un valore a mq., diversificato a seconda della zonizzazione specifica del P.R.G. in cui ricade l’area.Nella determinazione del più probabile valore in comune commercio si è fatto riferimento:

- alla zona territoriale di ubicazione;

- all’indice di edificabilità;

- alla destinazione d’uso consentita;

- agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessario per la costruzione;

- ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, consultando operatori immobiliari della zona e tecnici;

- all’esistenza dei servizi pubblici ed aree attrezzate, nonchè della dotazione o meno delle principali opere - di urbanizzazione.

L'analisi economica è consistita anche nello stima dei costi per l’urbanizzazione delle aree, e del valore dei terreni privi di qualsiasi opera di urbanizzazione.

La stima è fatta cercando una omogeneità dei valori dove la diversificazione è data esclusivamente dalla effettiva presenza di caratteristiche e valenze diverse sulle singole aree.

I valori riportati nelle tabelle sono suscettibili di variazioni in diminuzione in presenza di vincoli derivanti da norme o leggi che ne alterino il valore venale. In particolare si ritiene di abbattere gli importi fino alle seguenti misure percentuali:

- vincolo stradale 30%

- vincolo fluviale o di scoli consorziali 30%

- vincolo di elettrodotto 30%

- vincolo cimiteriale 30%

- vincolo ferroviario 30%

- vincolo vicinanze aree speciali 25%

- vincolo documentabile o servitù previsto da leggi o strumenti urbanistici 25%

- zona non servita da rete fognaria 30%

- altro da documentarsi da parte del contribuente.

Tali riduzioni sono cumulabili fino ad un massimo di abbattimento 50%.

 

L’allegato contenente i valori venali dei terreni edificabili del territorio comunale avrà validità fino alla prossima revisione o aggiornamento di tali valori da parte dell‘Amministrazione comunale.

La determinazione dei valori delle aree fabbricabili ha la funzione di dare dei valori di riferimento ai fini della determinazione dell’ICI.

 

5) di pubblicare la presente delibera per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

-          Visto l’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

 

-          Ritenuta l’urgenza di provvedere;

 

-          Con voti 13 favorevoli e 7 astenuti (Coccinella – Cerea Città), espressi in forma palese dal Presidente e dai 19 consiglieri presenti e votanti,

 

 

d  e  l  i  b  e  r  a

 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile data l’urgenza di provvedere.