N. 11 Reg. Delib.
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria di prima convocazione.
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI 2009.
Nell’anno DUEMILANOVE , addì VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 18,30, nella Sala delle Adunanze Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone di:
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Presenti |
Assenti |
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Presenti |
Assenti |
1 |
Marconcini Paolo |
Sindaco |
X |
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15 |
Tambalo Claudio |
Consigliere |
X |
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2 |
Zago Daniele |
Consigliere |
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X |
16 |
Faben Gilberto |
Consigliere |
X |
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3 |
Brendaglia Stefano |
Consigliere |
X |
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17 |
Bonfante Paolino |
Consigliere |
X |
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4 |
Lorenzetti Francesco |
Consigliere |
X |
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18 |
Bedoni Fausta Maria |
Consigliere |
X |
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5 |
Soffiati Lorenzo |
Consigliere |
X |
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19 |
Fazion Paolo |
Consigliere |
X |
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6 |
Masaia Flavio |
Consigliere |
X |
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20 |
Calza Francesco |
Consigliere |
X |
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7 |
Maggioni Lorenzo |
Consigliere |
X |
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21 |
Barini Giorgio |
Consigliere |
X |
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8 |
Possenti Gianluca |
Consigliere |
X |
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9 |
Perazzoli Andrea |
Consigliere |
X |
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1 |
Facchinetti Vittorio |
Assessore |
X |
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10 |
Merlin Carlo |
Consigliere |
X |
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2 |
Carmagnani Emanuela |
Assessore |
X |
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11 |
Bersan Federico |
Consigliere |
X |
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3 |
Franzoni Marco |
Assessore |
X |
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12 |
Bozzolin Tiziano |
Consigliere |
X |
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4 |
Saggioro Stefano |
Assessore |
X |
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13 |
Ferrarese Andrea |
Consigliere |
X |
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5 |
Salmaso Rosetta |
Assessore |
X |
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14 |
Spigolon Matteo |
Consigliere |
X |
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6 |
Zonzin Giovanni |
Assessore |
X |
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IL CONSIGLIO COMUNALE
- Premesso che, al fine di consentire ai Comuni di provvedere a una parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie, l’art. 4 della Legge n. 421 del 23 ottobre 1992 ha delegato il Governo ad emanare un D. Lgs. diretto ad istituire l’Imposta comunale sugli Immobili;
Visto che:
- Il Titolo I del D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992 ha istituito l’imposta comunale sugli Immobili demandando al comune la determinazione delle aliquote;
- Visto l’art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 in cui è stabilito che il termine ultimo per deliberare le aliquote, detrazioni e riduzioni d’imposta per i tributi locali coincide con quello per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
- Considerato che la Legge Finanziaria per l’anno 2007 Legge 296 del 2006, art. 1 comma 156, ha modificato l’art. 6 D. Lgs. 504/1992 affidando al Consiglio Comunale il compito di determinare le aliquote per l’ anno successivo;
- Visto l’art. 1 del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008 con il quale è stata esclusa dall’imposta comunale sugli immobili, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- Considerato che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, il comma 2 dell’art. 1 del Decreto Legge n. 93/2008, intende quella considerata tale ai sensi del D. Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni, nonché quelle a esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del sopraccitato Decreto, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, comma 2 e 3, del citato decreto n. 504/1992;
- Preso atto che la detrazione prevista per l’abitazione principale è fissata in un minimo di euro 103,29;
- Preso atto che in base all’art. 77 - bis della legge 133/2008 resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);
- Vista la delibera di G.C. n. 7 del 22/01/2004 che determina i valori delle aree fabbricabili, e la successiva deliberazione n. 65 del 06/05/2004 di integrazione dei valori delle aree fabbricabili;
- Visti i vincoli imposti dal Patto di Stabilità per l’anno 2009;
- Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, qui allegati;
- Con voti 13 favorevoli e 7 astenuti (Coccinella – Cerea Città), espressi in forma palese dal Presidente e dai 19 consiglieri presenti e votanti,
1) di determinare, per l'anno 2009 l'aliquota che sarà applicata in questo Comune nella misura:
5,00 per mille per la casa di abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze;
6,00 per mille per tutti gli altri immobili.
2) di determinare, la detrazione d'imposta da effettuare sull’abitazione principale, in Euro 130,00.
E’ altresì equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica:
a) al coniuge, anche se separato o divorziato;
b) ai parenti in linea retta di primo grado e collaterale fino al secondo grado;
purchè utilizzata dagli stessi come abitazione principale.
Gli immobili di cui al comma 2 non beneficiano della detrazione per l’abitazione principale, qualora tale detrazione sia stata usufruita per l’abitazione dove il soggetto passivo ha la propria dimora abituale.
3) di elevare a euro 180,00 per l’anno 2009 la detrazione prevista per l’abitazione principale:
a) proprietari soli che al 01/01/2009 abbiano raggiunto il settantesimo anno di età e coppie di due persone appartenenti allo stesso stato famiglia di cui al 01/01/2009 almeno uno dei proprietari abbia raggiunto il settantesimo anno di età;
b) proprietari di immobili nel cui nucleo familiare risulti, alla data 01/01/2009 :
- invalido con totale o permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (legge 18/80 e 508/88) - Indennità di accompagnamento -;
- invalido con totale o permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 18/80 e 508/88 ) -Indennità di accompagnamento -;
- cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (legge 382/70 e legge 508/88 );
- cieco assoluto ( legge 382/70 e legge 508/88);
- sordomuto ( legge 381/70 e legge 508/88);
- La documentazione approvata dalle competenti Commissioni dell’A.U.L.S.S, deve essere in possesso del soggetto beneficiario alla data del 01/01/2009.
I contribuenti interessati a fruire dell’agevolazione prevista dal comma 3, devono presentare al servizio tributi comunale, entro l’anno 2009, idonea documentazione o autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti.
L’autocertificazione si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni.
E’ fatto obbligo di comunicare nel termine di 60 giorni il venir meno delle condizioni che danno diritto all’agevolazione.
4) di confermare i valori delle aree fabbricabili come stabiliti dalla delibera di G.C. n°7 del 22/01/2004 e dalla successiva deliberazione n. 65 del 06/05/2004 di integrazione dei valori delle aree fabbricabili.
Relazione sull’attribuzione del valore venale delle aree edificabili nel territorio comunale ai fini dei versamenti ICI
Il Decreto Legislativo 15.12.1997, n° 446, all’art. 52, attribuisce potestà regolamentare alle Province ed ai Comuni, in ordine alle proprie entrate, anche tributarie, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, nonchè per aderire ai principi di chiarezza e trasparenza dettati dalla Legge 27.07.2000, n° 212. Si osserva inoltre che, all’art.59 del citato D.L.gs, viene disciplinata la potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili. In particolare alla lettera g), comma 1, dello stesso articolo, è stabilito che il Comune può “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso”.Se il comune ,avendo il contribuente dichiarato un valore inferiore a quello prefissato, intende accertare un maggior valore, l’accertamento deve essere motivato facendo riferimento ai valori di mercato e,quindi, può ben condurre alla determinazione di valori diversi da quelli indicati dal regolamento.
Allo scopo di addivenire alla determinazione di tali valori il territorio comunale è stato suddiviso in aree omogenee, mediante uno studio delle caratteristiche del territorio ed i valori in comune commercio. Successivamente, sulla base di detta distinzione, si è provveduto ad assegnare un valore al mq., diversificato a seconda della zonozzazione derivante dal P.R.G., ed in osservanza dei parametri individuati dall’art.5 del D.Lgs 504/92 che fanno riferimento “alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessario per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.“.
La aree rappresentano porzioni del territorio comunale, con omogeneità nei caratteri di ubicazione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonché nella dotazione dei servizi ed infrastrutture urbane.
In ciascuna area il terreno ha uniformi caratteristiche topologiche; essa individua ambiti territoriali di mercato omogeneo, sul piano dei redditi e dei valori, ed in particolare per l'incidenza su tali entità delle caratteristiche estrinseche delle unità immobiliari.
La suddivisione delle zone ove possibile, è individuata da corsi d’acqua, arterie stradali e ferroviarie,ed anche fogli di mappa catastale, ed è contraddistinta da un numero cardinale progressivo.
Tale articolazione del territorio comunale data da elementi morfologici comporta divisioni nette di aree, anche se limitrofi, con caratteristiche diverse.
Oltre all’elemento topologico le zone sono state individuate, tenendo conto dei seguenti caratteri:
- zone edifica capoluogo, frazioni agglomerati, zona Valli grandi;
- servizi pubblici esistenti, reti tecnologiche, opere di urbanizzazioni a servizio delle varie zone o
meno;
- vicinanza alle grandi vie di comunicazione e viabilità;
Successivamente, sulla base di detta distinzione, si è provveduto ad assegnare un valore al mq., all’interno di un limite massimo e minimo, diversificato a seconda della zonizzazione derivante dal P.R.G., ed in osservanza dei parametri individuati dall’art. 5 del D.Lgs 504/92 che fanno riferimento “alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.”
Il prezzo massimo e minimo determinato al mq., ai fini dell’accertamento del valore delle aree fabbricabili, potrà essere usato come criterio di flessibilità, sulla base anche di elementi oggettivi forniti dal contribuente, o altre valutazioni a discrezione dell’Amministrazione Comunale che riterrà opportuno tenere in considerazione.
Si evidenzia comunque che si tratta di valori relativi, per i quali sono possibili sia variazioni in aumento che variazioni in diminuzione, facendo riferimento ai singoli casi ed a riscontri obiettivi.
Tenendo conto dei criteri sopra descritti, sulla base della carte tecnica regionale scala 1: 13.000, si è proceduto alla suddivisione del territorio in tredici zone territoriali omogenee, individuate nel modo seguente:
Zona 1 - Asparetto -
Zona 2 - Isolella-
Zona 3 - Isolella bassa, Ca del lago-
Zona 4 - Barbuggine -
Zona 5 - S.Zeno –
Zona 5 bis Ca’ Bianca -
Zona 6 - Capoluogo -
Zona 7 - S.Vito -
Zona 8 - Frescà -
Zona 9 - Calcara -
Zona 10- Giardino -
Zona 11- Cherubine -
Zona 12- Aselogna -
Zona 13 - Vallette e Valli Grandi-
La zona 1- Asparetto - include il centro storico della frazione, il territorio fino al confine con il comune di Sanguinetto ad ovest e l’asta del Menago ad est. Il centro abitato è dotato delle principali opere di urbanizzazione primarie ed anche di opere secondarie quali scuole, parchi, piazzali ed altri servizi. La zona al di fuori del centro è sprovista dei suddetti servizi.
La zona 2 - Isolella - nella frazione di Asparetto è caratterizzata da una edificazione commerciale e produttiva, che va dal Menago alle linea ferroviaria Rovigo Verona; si sviluppa lungo la strada provinciale, si caratterizza per le mostre e per le attività artigianali. E dotata delle principali opere di urbanizzazione primarie.
La zona 3 - Isolella, Cà del lago - ancora più ad est dalla linea ferroviaria sopra citata, fino alla transpolesana, delimitata a nord dal Comune di S. Pietro di Morubio e comune di Angiari ad est.Questa zona prevalentemente agricola, caratterizzata da edificazioni locali, sparse lungo le strade; sprovista di servizi e di opere di urbanizzazione ad esclusione dell’illuminazione pubblica, presente in alcuni tratti.
La zona 4 - Barbuggine - zona cuscinetto tra Asparetto e Capoluogo si distingue per una edificazione continua lungo le due strade Barbuggine e Ferramosche; anche questa zona risulta sprovvista di servizi, ad esclusione della rete fognaria e dell’illuminazione pubblica, presente in alcuni tratti.
La zona 5 – S. Zeno posta nelle immediate vicinanze del capoluogo, dotata di servizi ed urbanizzazioni. La linea ferroviaria la separa dalla zona del capoluogo.
La zona 5 bis – Ca Bianca presenta le caratteristiche della zona S. Zeno, con una viabilità migliore dovuto all’esistenza del sottopasso che là collega direttamente al capoluogo ed ai servizi del centro.
La zona 6 - Capoluogo - rappresenta il centro storico e le zone di completamento immediatamente attorno. Dotata di servizi e delle urbanizzazioni primarie e secondarie.
La zona 7- S. Vito - centro commerciale, include il nucleo storico del quartiere, le nuove zone residenziali un tratto della strada statale 10 caratterizzata dalla presenza di mostre, attività commerciali, ed area centro commerciale. Zona dotata di servizi (scuole, piazzali, parcheggi, negozi) e delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
La zona 8 - Frescà - si estende sull’asse di via Mantova, a partire dallo scolo Corollo fino al corso d’acqua Rabbiosa confine con Casaleone con incluso la zona produttiva delle Fontanelle. Si caratterizza per la prevalenza di mostre, attività commerciali ed artigianali lungo la statale 10 strada mercato., residenziale all’interno, Zona dotata delle principali opere di urbanizzazione.
La zona 9 - Calcara - Si sviluppa sull’asse della strada statale 10 denominata strada mercato con incluse le zone produttive zaiedificata e quelle di nuova realizzazione. Zona prevalentemente commerciale lungo la statale 10, definita strada mercato.
La zona 10 - Giardino - come per la zona 4 esiste una edificazione che si sviluppa lungo la strada, in questo caso per Cherubine.
La zona 11- Cherubine - include il centro abitato della frazione e l’area artigianale industriale.
Quartiere dotato di servizi e di urbanizzazioni primarie e secondarie.
La zona 12 - Aselogna - include il nucleo abitato della frazione con servizi ed una zona rurale con edificazioni sparse lungo le strade priva di urbanizzazioni.
La zona 13 - Vallette e Valli Grandi - è la zona del parco del Brusà e rurale delle Valli Grandi con la località S. Teresa, unico nucleo abitato, sprovvista di urbanizzazioni.
Effettuata questa analisi territoriale, si è proceduto successivamente ad una analisi economica con la quale si è assegnato un valore a mq., diversificato a seconda della zonizzazione specifica del P.R.G. in cui ricade l’area.Nella determinazione del più probabile valore in comune commercio si è fatto riferimento:
- alla zona territoriale di ubicazione;
- all’indice di edificabilità;
- alla destinazione d’uso consentita;
- agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessario per la costruzione;
- ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, consultando operatori immobiliari della zona e tecnici;
- all’esistenza dei servizi pubblici ed aree attrezzate, nonchè della dotazione o meno delle principali opere - di urbanizzazione.
L'analisi economica è consistita anche nello stima dei costi per l’urbanizzazione delle aree, e del valore dei terreni privi di qualsiasi opera di urbanizzazione.
La stima è fatta cercando una omogeneità dei valori dove la diversificazione è data esclusivamente dalla effettiva presenza di caratteristiche e valenze diverse sulle singole aree.
I valori riportati nelle tabelle sono suscettibili di variazioni in diminuzione in presenza di vincoli derivanti da norme o leggi che ne alterino il valore venale. In particolare si ritiene di abbattere gli importi fino alle seguenti misure percentuali:
- vincolo stradale 30%
- vincolo fluviale o di scoli consorziali 30%
- vincolo di elettrodotto 30%
- vincolo cimiteriale 30%
- vincolo ferroviario 30%
- vincolo vicinanze aree speciali 25%
- vincolo documentabile o servitù previsto da leggi o strumenti urbanistici 25%
- zona non servita da rete fognaria 30%
- altro da documentarsi da parte del contribuente.
Tali riduzioni sono cumulabili fino ad un massimo di abbattimento 50%.
L’allegato contenente i valori venali dei terreni edificabili del territorio comunale avrà validità fino alla prossima revisione o aggiornamento di tali valori da parte dell‘Amministrazione comunale.
La determinazione dei valori delle aree fabbricabili ha la funzione di dare dei valori di riferimento ai fini della determinazione dell’ICI.
5) di pubblicare la presente delibera per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.