ORIGINALE
 

COMUNE  DI  BUSSOLENGO
Provincia di Verona
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
Numero  23 in data  08/02/2005
 
Categoria
Classe
Fascicolo
 
 
 
 
OGGETTO:
 
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2005
 
 
L'anno duemilacinque, addì  otto del mese di febbraio  a seguito di regolari inviti, si è riunita nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale.
 
Sono presenti al momento della votazione della presente delibera i seguenti Signori:
 
Cognome e Nome
Qualifica
Presenze
SINDACO
 
PRESENTI: 7                    ASSENTI: 1
 
Partecipa all’adunanza in qualità di Segretario il Signor Giovanni Lavagnoli.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor Alviano Mazzi assume la presidenza , dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta Comunale a discutere  e deliberare sull’oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nella proposta nº 27 in data 07/02/2005 che corredata dai previsti pareri, è conservata in originale agli atti dell’Ufficio Segreteria.

 
LA GIUNTA COMUNALE
 
 
VISTA la proposta di deliberazione avente medesimo oggetto, nº 27 in data 07/02/2005;
 
VISTO che il Sig. Giovanni Lavagnoli ha espresso in merito parere tecnico favorevole;
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, e successive modifiche ed integrazioni;
 
VISTO l’art. 6 del Decreto Legislativo sopra citato, in forza del quale il Comune deve deliberare ogni anno, a valere per l’anno successivo l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili;
 
VISTO che tale adempimento, originariamente previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504 entro il 31 ottobre di ogni anno, può avvenire sino alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 
PRESO ATTO che l’aliquota e la detrazione per l’anno 2004 è stata fissata, con deliberazione della Giunta Comunale  n. 32 del 24/02/2004, nelle seguenti misure :
a)      aliquota del 5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale con esclusione di quelle locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
b)      aliquota del 7,0 per mille per tutte le altri unità immobiliari;
c)      aliquota agevolata del 4  per mille  in favore degli esercizi commerciali, riconosciuti dall’Amministrazione Comunale come “Botteghe storiche”. Detta agevolazione competerà solo ed esclusivamente quando l’esercente è anche proprietario dei locali ove l’attività è svolta;
d)      aliquota agevolata del 6,5  per mille  in favore dei contribuenti che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dalla Legge n. 431 del 09/12/1998.
Detta situazione potrà essere riconosciuta qualora il contribuente provvederà a presentare :
·                     Copia contratto di locazione regolarmente sottoscritto con gli organismi sindacali competenti;
·                     Copia delle ricevute di avvenuta registrazione del canone di affitto, per le annualità successive.
In sede di prima applicazione, coloro i quali hanno stipulato contratti negli anni passati, per usufruire dell’agevolazione devono consegnare sia il contratto che le registrazioni
Le seguenti detrazioni di imposta per la prima casa sono stabilite a decorrere dal 01/01/2004, nel modo seguente :
a)      € 155,00 a favore dei nuclei familiari comprendenti portatori di handicap o invalidi al 60% riconosciuti nelle forme stabilite dalla legge;
b)      € 130,00 a favore dei nuclei familiari comprendenti ultrasettantenni o nei quali facciano parte almeno tre figli minori; tali situazioni dovranno risultare alla data del 01/01/2004;
c)      € 104,00 per tutti gli altri casi.
 
CONSIDERATO il sostanziale aumento del gettito ICI avuto negli ultimi anni, a seguito dell’attività di controllo e di verifica svolta dall’Ufficio competente, al fine di colpire l’evasione d’imposta e di garantire una effettiva equità fiscale;
 
RITENUTO altresì di applicare, in virtù delle precedenti considerazioni e nonostante la costante diminuzione dei trasferimenti statali, la riduzione  dello 0,5 per mille sull’aliquota vigente nell’anno 2004 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali;
 
VISTO il Regolamento ICI adottato con deliberazione Consiliare n. 3 del 26/01/1999, esecutivo ai sensi di legge, successivamente modificato con deliberazioni Consiliari n. 2 del 06/02/2001 e n. 8 del 23/01/2003;
 
RITENUTO infine, in considerazione di quanto stabilito all’art. 5-bis, comma 1, del Regolamento sopra citato e per le medesime motivazioni contenute nel provvedimento consiliare 23 gennaio 2003 n. 8, applicare dall’anno 2003 agli esercizi commerciali riconosciuti dall’Amministrazione Comunale come “Botteghe storiche” l’aliquota minima prevista;
 
VISTA altresì, la Legge 09/12/1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, la quale stabilisce che il Comune può deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti al comma 3 dell’art. 2 della medesima legge;
 
PRESO ATTO che in data 25/09/1999 in sede locale le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative hanno definito l’accordo di cui al punto precedente depositandone copia presso la Segreteria del Comune di Bussolengo (Prot. n. 20136 del 27/09/1999);
 
RITENUTO opportuno, al fine di favorire la realizzazione di detto accordo ed incentivare i contratti stipulati alle condizioni in esso contenuto applicare per l’anno 2005 ai proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni in esso definite, la riduzione dello 0,5 per mille sull’aliquota ordinaria (art. 5 bis, comma 2 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili);
 
CONSIDERATO che tale imposta, concepita a favore dei Comuni, ha lo scopo di provvedere ad una grossa parte del fabbisogno finanziario attraverso proprie risorse;
 
VISTO l’art. 42, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, e successive modifiche, il quale stabilisce che la competenza in materia di determinazione delle aliquote spetta alla Giunta Comunale;
 
STABILITO quanto sopra e ritenuto pertanto di dover determinare come segue le aliquote d’imposta per l’esercizio 2005 :
a)      aliquota del 5,0 (cinque,zero) per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale con esclusione di quelle locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; godono della stessa aliquota le pertinenze e gli immobili in uso gratuito ai familiari – parenti fino al 3^ grado e affini fino al 2^ grado;
b)      aliquota del 7,0 (sette,zero) per mille per tutte le altri unità immobiliari;
c)      aliquota agevolata del 4,0 (quattro,zero) per mille  in favore degli esercizi commerciali, riconosciuti dall’Amministrazione Comunale come “Botteghe storiche”. Detta agevolazione competerà solo ed esclusivamente quando l’esercente è anche proprietario dei locali ove l’attività è svolta;
d)      aliquota agevolata del 6,5 (sei,cinque) per mille in favore dei contribuenti che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dalla Legge n. 431 del 09/12/1998.
Detta situazione potrà essere riconosciuta qualora il contribuente provvederà a presentare :
·                               Copia contratto di locazione regolarmente sottoscritto con gli organismi sindacali competenti;
·                               Copia delle ricevute di avvenuta registrazione del canone di affitto, per le annualità successive.
In sede di prima applicazione, coloro i quali hanno stipulato contratti negli anni passati, per usufruire dell’agevolazione devono consegnare sia il contratto che le registrazioni.
 
RITENUTO di confermare per l’anno 2005 le detrazioni ICI già in vigore per l’anno 2004;
 
TUTTO CIO’ PREMESSO;
 
CON VOTI unanimi, espressi nelle forme di legge
 
 
 
DELIBERA
 
1.                  Di stabilire per l’anno 2005, secondo le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti aliquote ICI:
 
a) aliquota del 5,0 (cinque,zero) per mille
per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale con esclusione di quelle locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; godono della stessa aliquota le pertinenze e gli immobili in uso gratuito ai familiari – parenti fino al 3^ grado e affini fino al 2^ grado;
 
b) aliquota del 7,0 (sette,zero) per mille
per tutte le altri unità immobiliari;
 
c) aliquota agevolata del 4,0 (quattro,zero)  per mille
 in favore degli esercizi commerciali, riconosciuti dall’Amministrazione Comunale come “Botteghe storiche”. Detta agevolazione competerà solo ed esclusivamente quando l’esercente è anche proprietario dei locali ove l’attività è svolta;
 
d)      aliquota agevolata del 6,5 (sei,cinque) per mille
 in favore dei contribuenti che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dalla Legge n. 431 del 09/12/1998.
Detta situazione potrà essere riconosciuta qualora il contribuente provvederà a presentare :
·                               Copia contratto di locazione regolarmente sottoscritto con gli organismi sindacali competenti;
·                               Copia delle ricevute di avvenuta registrazione del canone di affitto, per le annualità successive.
In sede di prima applicazione, coloro i quali hanno stipulato contratti negli anni passati, per usufruire dell’agevolazione devono consegnare sia il contratto che le registrazioni.
 
2.                  Di determinare per l’anno 2005, per quanto esposto in narrativa, le detrazioni di imposta per la prima casa a decorrere dal 01.01.2005, nel modo seguente :
 
a) € 155,00
a favore dei nuclei familiari comprendenti portatori di handicap o invalidi al 60% riconosciuti nelle forme stabilite dalla legge;
 
b) € 130,00
a favore dei nuclei familiari comprendenti ultrasettantenni o nei quali facciano parte almeno tre figli minori; tali situazioni dovranno risultare alla data del 01/01/2005;
 
c) € 104,00
per tutti gli altri casi.
 
3.                  di inserire la presente deliberazione nell’elenco da trasmettere ai Capigruppo Consiliari, comunicando agli stessi che il testo è a disposizione di tutti i Consiglieri Comunali presso la Segreteria Comunale, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
 
4.                  di dichiarare la presente deliberazione, pure con voti unanimi espressi nelle forme di legge e con separata votazione immediatamente eseguibile a’ sensi del 4° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo  18.08.2000, n. 267
 
     

 
Il Presidente
 Alviano Mazzi
Il Segretario
 Giovanni Lavagnoli
 
 
 
 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 10 febbraio 2005 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
 
 
 Sabina Faccincani
 
 
 
ESECUTIVITA'
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIGINALE
 

COMUNE  DI  BUSSOLENGO
Provincia di Verona
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
Numero  23 in data  08/02/2005
 
Categoria
Classe
Fascicolo
 
 
 
 
OGGETTO:
 
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2005
 
 
L'anno duemilacinque, addì  otto del mese di febbraio  a seguito di regolari inviti, si è riunita nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale.
 
Sono presenti al momento della votazione della presente delibera i seguenti Signori:
 
Cognome e Nome
Qualifica
Presenze
SINDACO
 
PRESENTI: 7                    ASSENTI: 1
 
Partecipa all’adunanza in qualità di Segretario il Signor Giovanni Lavagnoli.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor Alviano Mazzi assume la presidenza , dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta Comunale a discutere  e deliberare sull’oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nella proposta nº 27 in data 07/02/2005 che corredata dai previsti pareri, è conservata in originale agli atti dell’Ufficio Segreteria.

 
LA GIUNTA COMUNALE
 
 
VISTA la proposta di deliberazione avente medesimo oggetto, nº 27 in data 07/02/2005;
 
VISTO che il Sig. Giovanni Lavagnoli ha espresso in merito parere tecnico favorevole;
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, e successive modifiche ed integrazioni;
 
VISTO l’art. 6 del Decreto Legislativo sopra citato, in forza del quale il Comune deve deliberare ogni anno, a valere per l’anno successivo l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili;
 
VISTO che tale adempimento, originariamente previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504 entro il 31 ottobre di ogni anno, può avvenire sino alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 
PRESO ATTO che l’aliquota e la detrazione per l’anno 2004 è stata fissata, con deliberazione della Giunta Comunale  n. 32 del 24/02/2004, nelle seguenti misure :
a)      aliquota del 5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale con esclusione di quelle locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
b)      aliquota del 7,0 per mille per tutte le altri unità immobiliari;
c)      aliquota agevolata del 4  per mille  in favore degli esercizi commerciali, riconosciuti dall’Amministrazione Comunale come “Botteghe storiche”. Detta agevolazione competerà solo ed esclusivamente quando l’esercente è anche proprietario dei locali ove l’attività è svolta;
d)      aliquota agevolata del 6,5  per mille  in favore dei contribuenti che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dalla Legge n. 431 del 09/12/1998.
Detta situazione potrà essere riconosciuta qualora il contribuente provvederà a presentare :
·                     Copia contratto di locazione regolarmente sottoscritto con gli organismi sindacali competenti;
·                     Copia delle ricevute di avvenuta registrazione del canone di affitto, per le annualità successive.
In sede di prima applicazione, coloro i quali hanno stipulato contratti negli anni passati, per usufruire dell’agevolazione devono consegnare sia il contratto che le registrazioni
Le seguenti detrazioni di imposta per la prima casa sono stabilite a decorrere dal 01/01/2004, nel modo seguente :
a)      € 155,00 a favore dei nuclei familiari comprendenti portatori di handicap o invalidi al 60% riconosciuti nelle forme stabilite dalla legge;
b)      € 130,00 a favore dei nuclei familiari comprendenti ultrasettantenni o nei quali facciano parte almeno tre figli minori; tali situazioni dovranno risultare alla data del 01/01/2004;
c)      € 104,00 per tutti gli altri casi.
 
CONSIDERATO il sostanziale aumento del gettito ICI avuto negli ultimi anni, a seguito dell’attività di controllo e di verifica svolta dall’Ufficio competente, al fine di colpire l’evasione d’imposta e di garantire una effettiva equità fiscale;
 
RITENUTO altresì di applicare, in virtù delle precedenti considerazioni e nonostante la costante diminuzione dei trasferimenti statali, la riduzione  dello 0,5 per mille sull’aliquota vigente nell’anno 2004 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali;
 
VISTO il Regolamento ICI adottato con deliberazione Consiliare n. 3 del 26/01/1999, esecutivo ai sensi di legge, successivamente modificato con deliberazioni Consiliari n. 2 del 06/02/2001 e n. 8 del 23/01/2003;
 
RITENUTO infine, in considerazione di quanto stabilito all’art. 5-bis, comma 1, del Regolamento sopra citato e per le medesime motivazioni contenute nel provvedimento consiliare 23 gennaio 2003 n. 8, applicare dall’anno 2003 agli esercizi commerciali riconosciuti dall’Amministrazione Comunale come “Botteghe storiche” l’aliquota minima prevista;
 
VISTA altresì, la Legge 09/12/1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, la quale stabilisce che il Comune può deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti al comma 3 dell’art. 2 della medesima legge;
 
PRESO ATTO che in data 25/09/1999 in sede locale le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative hanno definito l’accordo di cui al punto precedente depositandone copia presso la Segreteria del Comune di Bussolengo (Prot. n. 20136 del 27/09/1999);
 
RITENUTO opportuno, al fine di favorire la realizzazione di detto accordo ed incentivare i contratti stipulati alle condizioni in esso contenuto applicare per l’anno 2005 ai proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni in esso definite, la riduzione dello 0,5 per mille sull’aliquota ordinaria (art. 5 bis, comma 2 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili);
 
CONSIDERATO che tale imposta, concepita a favore dei Comuni, ha lo scopo di provvedere ad una grossa parte del fabbisogno finanziario attraverso proprie risorse;
 
VISTO l’art. 42, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, e successive modifiche, il quale stabilisce che la competenza in materia di determinazione delle aliquote spetta alla Giunta Comunale;
 
STABILITO quanto sopra e ritenuto pertanto di dover determinare come segue le aliquote d’imposta per l’esercizio 2005 :
a)      aliquota del 5,0 (cinque,zero) per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale con esclusione di quelle locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; godono della stessa aliquota le pertinenze e gli immobili in uso gratuito ai familiari – parenti fino al 3^ grado e affini fino al 2^ grado;
b)      aliquota del 7,0 (sette,zero) per mille per tutte le altri unità immobiliari;
c)      aliquota agevolata del 4,0 (quattro,zero) per mille  in favore degli esercizi commerciali, riconosciuti dall’Amministrazione Comunale come “Botteghe storiche”. Detta agevolazione competerà solo ed esclusivamente quando l’esercente è anche proprietario dei locali ove l’attività è svolta;
d)      aliquota agevolata del 6,5 (sei,cinque) per mille in favore dei contribuenti che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dalla Legge n. 431 del 09/12/1998.
Detta situazione potrà essere riconosciuta qualora il contribuente provvederà a presentare :
·                               Copia contratto di locazione regolarmente sottoscritto con gli organismi sindacali competenti;
·                               Copia delle ricevute di avvenuta registrazione del canone di affitto, per le annualità successive.
In sede di prima applicazione, coloro i quali hanno stipulato contratti negli anni passati, per usufruire dell’agevolazione devono consegnare sia il contratto che le registrazioni.
 
RITENUTO di confermare per l’anno 2005 le detrazioni ICI già in vigore per l’anno 2004;
 
TUTTO CIO’ PREMESSO;
 
CON VOTI unanimi, espressi nelle forme di legge
 
 
 
DELIBERA
 
1.                  Di stabilire per l’anno 2005, secondo le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti aliquote ICI:
 
a) aliquota del 5,0 (cinque,zero) per mille
per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale con esclusione di quelle locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; godono della stessa aliquota le pertinenze e gli immobili in uso gratuito ai familiari – parenti fino al 3^ grado e affini fino al 2^ grado;
 
b) aliquota del 7,0 (sette,zero) per mille
per tutte le altri unità immobiliari;
 
c) aliquota agevolata del 4,0 (quattro,zero)  per mille
 in favore degli esercizi commerciali, riconosciuti dall’Amministrazione Comunale come “Botteghe storiche”. Detta agevolazione competerà solo ed esclusivamente quando l’esercente è anche proprietario dei locali ove l’attività è svolta;
 
d)      aliquota agevolata del 6,5 (sei,cinque) per mille
 in favore dei contribuenti che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dalla Legge n. 431 del 09/12/1998.
Detta situazione potrà essere riconosciuta qualora il contribuente provvederà a presentare :
·                               Copia contratto di locazione regolarmente sottoscritto con gli organismi sindacali competenti;
·                               Copia delle ricevute di avvenuta registrazione del canone di affitto, per le annualità successive.
In sede di prima applicazione, coloro i quali hanno stipulato contratti negli anni passati, per usufruire dell’agevolazione devono consegnare sia il contratto che le registrazioni.
 
2.                  Di determinare per l’anno 2005, per quanto esposto in narrativa, le detrazioni di imposta per la prima casa a decorrere dal 01.01.2005, nel modo seguente :
 
a) € 155,00
a favore dei nuclei familiari comprendenti portatori di handicap o invalidi al 60% riconosciuti nelle forme stabilite dalla legge;
 
b) € 130,00
a favore dei nuclei familiari comprendenti ultrasettantenni o nei quali facciano parte almeno tre figli minori; tali situazioni dovranno risultare alla data del 01/01/2005;
 
c) € 104,00
per tutti gli altri casi.
 
3.                  di inserire la presente deliberazione nell’elenco da trasmettere ai Capigruppo Consiliari, comunicando agli stessi che il testo è a disposizione di tutti i Consiglieri Comunali presso la Segreteria Comunale, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
 
4.                  di dichiarare la presente deliberazione, pure con voti unanimi espressi nelle forme di legge e con separata votazione immediatamente eseguibile a’ sensi del 4° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo  18.08.2000, n. 267
 
     

 
Il Presidente
 Alviano Mazzi
Il Segretario
 Giovanni Lavagnoli
 
 
 
 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 10 febbraio 2005 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
 
 
 Sabina Faccincani
 
 
 
ESECUTIVITA'
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.