PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

 

CODICE ISTAT: H924 � SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA: VERONA

ANNO RIFERIMENTO: 2011

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 03/03/2011

 

 

SI ATTESTA CHE IL TESTO SEGUENTE E� CONFORME ALL�ORIGINALE

 

 

ESTRATTO DI DELIBERA

 

Oggetto: Determinazione delle aliquote, delle detrazioni ed agevolazioni ai fini dell�applicazione dell�imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l�anno 2011.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

� OMISSIS �

 

           

D E L I B E R A

 

 

            1�)       Di determinare, per quanto in premessa, per l'anno 2011, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

 

            A) nella misura del 5,5 per mille per le unit� immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 possedute da persone fisiche. Per tale fattispecie si applica altres� la detrazione di euro 115,00.-, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 504/92.

 

L'esenzione prevista per le unit� immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli), purch� il parente vi dimori abitualmente e ci� sia comprovato da residenza anagrafica non si applica nei casi di contitolarit� nel possesso dell'immobile tra i medesimi parenti (genitori e figli).

In caso di contitolarit�, e l'immobile sia gi� adibito ad abitazione principale di uno dei contitolari, l'unico a godere del beneficio dell'esclusione dall'imposta � il contitolare che risiede anagraficamente (es. n.1: padre e figlio comproprietari al 50% di un immobile dove il figlio � residente: quest'ultimo non � pi� tenuto al pagamento, mentre il padre � soggetto all'aliquota del 5,5 per mille sulla sua quota di possesso. Es. n. 2: Maria e Anna sono comproprietarie al 50% di un immobile dove � residente la figlia di Anna: per quest'ultima si applica l'uso gratuito e quindi l'immobile � esente dall'Ici per la sua quota di possesso mentre Maria paga l'Ici al 6 per mille per la sua restante quota del 50%)

 

            B) nella misura del 6 per mille applicata nei casi seguenti:

 

            b1) tutti gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali compresi quelli locati o concessi in comodato con contratto regolarmente registrato;

            b2) terreni agricoli.

 

            C) nella misura del 7 per mille applicata alle aree fabbricabili site nel territorio comunale;

           

            D) nella misura ridotta del 4 per mille per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, con contratto registrato ai sensi dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 alle condizioni stabilite nei contratti-tipo definiti dagli accordi in sede locale fra le organizzazioni della propriet� edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative depositati presso il Comune.

Di dare atto che l'applicazione di tale aliquota ridotta � subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet� da predisporsi a cura del locatore, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2010, utilizzando il modulo predisposto dall'ufficio tributi reperibile sul sito internet del Comune o presso l'Ufficio.

 

            E) nella misura del 7 per mille per gli immobili a destinazione abitativa che versino in una delle seguenti condizioni:

 

            e1) immobili eccedenti la prima unit� immobiliare ad uso abitazione tenuti a disposizione                       (seconde case) dal medesimo soggetto e non utilizzate;

            e2) immobili non agibili o non abitabili.

 

L'aliquota del 7 per mille non si applica alle unit� immobiliari, destinate ad abitazione, in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attivit� esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili, per i quali si applica l'aliquota del 6 per mille.            

 

 

� omissis �

AVVISO

Il pagamento dell�ICI per l�anno 2011 dovr� essere effettuato entro le scadenze del 16 giugno 2011 per la 1� rata (o rata unica) e del 16 dicembre 2011 per la 2� rata.

Anche per l�anno 2011 l�Imposta Comunale sugli Immobili viene riscossa direttamente ed esclusivamente dal comune in sostituzione della modalit� di pagamento tramite concessionario. Pertanto il versamento dell�ICI dovr� essere effettuato su conto corrente postale n. 60782901  intestato a COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO - Servizio Tesoreria I.C.I. - Via Roma, n. 18 - C.A.P. 37057 - SAN GIOVANNI LUPATOTO - PROV (VR).