PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

 

CODICE ISTAT: H924 – SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA: VERONA

ANNO RIFERIMENTO: 2010

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 29/04/2010

 

 

SI ATTESTA CHE IL TESTO SEGUENTE E’ CONFORME ALL’ORIGINALE

 

 

ESTRATTO DI DELIBERA

 

Oggetto: Determinazione delle aliquote, delle detrazioni ed agevolazioni ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2010.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

… OMISSIS …

 

           

D E L I B E R A

 

 

            1°)       Di determinare, per quanto in premessa, per l'anno 2010, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

 

            A) nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 possedute da persone fisiche. Per tale fattispecie si applica altresì la detrazione di euro 115,00.-, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 504/92.

 

L'esenzione prevista per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli), purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica non si applica nei casi di contitolarità nel possesso dell'immobile tra i medesimi parenti (genitori e figli).

In caso di contitolarità, e l'immobile sia già adibito ad abitazione principale di uno dei contitolari, l'unico a godere del beneficio dell'esclusione dall'imposta è il contitolare che risiede anagraficamente (es. n.1: padre e figlio comproprietari al 50% di un immobile dove il figlio è residente: quest'ultimo non è più tenuto al pagamento, mentre il padre è soggetto all'aliquota del 5,5 per mille sulla sua quota di possesso. Es. n. 2: Maria e Anna sono comproprietarie al 50% di un immobile dove è residente la figlia di Anna: per quest'ultima si applica l'uso gratuito e quindi l'immobile è esente dall'Ici per la sua quota di possesso mentre Maria paga l'Ici al 6 per mille per la sua restante quota del 50%)

 

            B) nella misura del 6 per mille applicata nei casi seguenti:

 

            b1) tutti gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali compresi quelli locati o concessi in comodato con contratto regolarmente registrato;

            b2) terreni agricoli.

 

            C) nella misura del 7 per mille applicata alle aree fabbricabili site nel territorio comunale;

           

            D) nella misura ridotta del 4 per mille per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, con contratto registrato ai sensi dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 alle condizioni stabilite nei contratti-tipo definiti dagli accordi in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative depositati presso il Comune.

Di dare atto che l'applicazione di tale aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da predisporsi a cura del locatore, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2009, utilizzando il modulo predisposto dall'ufficio tributi reperibile sul sito internet del Comune o presso l'Ufficio.

 

            E) nella misura del 7 per mille per gli immobili a destinazione abitativa che versino in una delle seguenti condizioni:

 

            e1) immobili eccedenti la prima unità immobiliare ad uso abitazione tenuti a disposizione                       (seconde case) dal medesimo soggetto e non utilizzate;

            e2) immobili non agibili o non abitabili.

 

L'aliquota del 7 per mille non si applica alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili, per i quali si applica l'aliquota del 6 per mille.            

 

 

… omissis …

AVVISO

Il pagamento dell’ICI per l’anno 2010 dovrà essere effettuato entro le scadenze del 16 giugno 2010 per la 1° rata (o rata unica) e del 16 dicembre 2010 per la 2° rata.

Anche per l’anno 2010 l’Imposta Comunale sugli Immobili viene riscossa direttamente ed esclusivamente dal comune in sostituzione della modalità di pagamento tramite concessionario. Pertanto il versamento dell’ICI dovrà essere effettuato su conto corrente postale n. 60782901  intestato a COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO - Servizio Tesoreria I.C.I. - Via Roma, n. 18 - C.A.P. 37057 - SAN GIOVANNI LUPATOTO - PROV (VR).