COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

 

CODICE ISTAT: H924 – SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA: VERONA

ANNO RIFERIMENTO: 2006

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 18/02/2006

 

 

SI ATTESTA CHE IL TESTO SEGUENTE E’ CONFORME ALL’ORIGINALE

 

 

ESTRATTO DI DELIBERA

 

Oggetto: Determinazione delle aliquote, delle detrazioni ed agevolazioni ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2006.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

… OMISSIS …

 

           

Dato atto che :

- è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore;

- non è stata rilasciata attestazione di copertura finanziaria né è stato assunto l'impegno di spesa in quanto la presente proposta non comporta oneri a carico dell'Ente;

 

            Con voto unanime espresso dai presenti nelle forme di Legge

 

 

D E L I B E R A

 

 

            1°)            Di determinare, per quanto in premessa, per l'anno 2006, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

 

 

            A) nella misura del 5,5 per mille applicata nei casi seguenti:

 

a1) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo e dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

 

a2) unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;

 

a3) unità immobiliare non locata posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

 

a4) unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli), purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica. Per godere dell’agevolazione (aliquota al 5,5 per mille e detrazione di 103,29 euro) i contribuenti proprietari di tali immobili dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà utilizzando il modulo predisposto dall’ufficio tributi reperibile sul sito internet del Comune o presso l’Ufficio;

 

a5) per le pertinenze (categorie catastali C/2, C/6, C/7) delle unità immobiliari di cui ai punti precedenti, anche se distintamente iscritte in catasto, purché direttamente utilizzate dal soggetto passivo.

 

Per le fattispecie di cui alla lettera a1), a2), a3) e a4), si applica altresì la detrazione di euro 103,29.-, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 504/92.

 

 

            B) nella misura del 6 per mille applicata nei casi seguenti:

 

b1) tutti gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali compresi quelli locati o concessi in comodato con contratto regolarmente registrato;

        

b2) terreni agricoli.

 

 

C) nella misura del 7 per mille applicata alle aree fabbricabili site nel territorio comunale;

 

 

            D) nella misura ridotta del 4 per mille per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, con contratto registrato ai sensi dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 alle condizioni stabilite nei contratti-tipo definiti dagli accordi in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative depositati presso il Comune.

Di dare atto che l'applicazione di tale aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione I.C.I da predisporsi a cura del locatore, con le stesse modalità previste dall'art. 10 del D.Lgs. 504/92 e dal vigente regolamento comunale.

 

 

            E) nella misura del 7 per mille per gli immobili a destinazione abitativa che versino in una delle seguenti condizioni:

 

1) immobili eccedenti la prima unità immobiliare ad uso abitazione tenuti a disposizione (seconde case) del medesimo soggetto;

 

2) immobili non agibili o non abitabili.

 

L'aliquota del 7 per mille non si applica alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili, per i quali si applica l'aliquota del 6 per mille.         

 

 

            2°) Di confermare in Euro 103,29.- la detrazione  prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a favore dei soggetti passivi di cui ai punti a1), a2), a3) e a4) sopra descritti.

 

            3°) Di dare atto che l’applicazione dell’aliquota del 5,5 per mille e della detrazione di 103,29 euro prevista per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli), purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica è subordinata alla presentazione da parte del contribuente proprietario di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà utilizzando il modulo predisposto dall’ufficio tributi reperibile sul sito internet del Comune o presso l’Ufficio

           

4°) Di confermare in Euro 206,58 la detrazione dell'I.C.I. sugli immobili adibiti ad abitazione principale, siti sul territorio comunale per l'anno 2006, nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare, comprese le pertinenze non locate, che si trovano nelle seguenti condizioni:

 

a) portatori di handicap riconosciuti al 100%;

 

b) titolari di pensioni sociali, purchè nel nucleo familiare non siano compresi altri soggetti titolari di reddito diverso dalla pensione sociale;

 

c) contribuenti ricoverati in lungodegenza o in case protette col contributo comunale, per un periodo permanante superiore a sei mesi, oppure siano non autosufficienti e rimangono nella loro abitazione con il contributo di assistenza domiciliare;

 

d) nell'ambito della famiglia ci sia un portatore di handicap bisognoso di assistenza continua ovvero siano presenti pazienti portatori di patologie invalidanti gravi (quali ad esempio: sclerosi a placche, AIDS, pazienti oncologici, portatori di morbo di Helzeimer) che ne facciano richiesta.

In tal caso l'agevolazione viene concessa in presenza di un reddito complessivo familiare non superiore a Euro 41.316,55.

 

 

            5°) Di dare atto che i contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono certificare di trovarsi in una delle predette condizioni, mediante produzione di apposita documentazione rilasciata dagli organi competenti da presentarsi a questo Comune entro il 31.12.2006.

 

… omissis …

AVVISO

Anche per l’anno 2006 l’Imposta Comunale sugli Immobili viene riscossa direttamente ed esclusivamente dal comune in sostituzione della modalità di pagamento tramite concessionario. Pertanto il versamento dell’ICI dovrà essere effettuato su conto corrente postale n. 60782901  intestato a COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO - Servizio Tesoreria I.C.I. - Via Roma, n. 18 - C.A.P. 37057 - SAN GIOVANNI LUPATOTO - PROV (VR).