Estratto dalla
deliberazione di Consiglio Comunale
n° 7 del 31/03/2008
1) Di confermare le seguenti aliquote I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) da applicare in questo Comune durante l’anno 2008, con effetto a partire dal 01/01/2008:
- aliquota del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, come individuati dal Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;
- aliquota del 7 (sette) per mille per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili, come individuati dal Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;
2) Di confermare la detrazione di € 103,29 fino a concorrenza del suo ammontare, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (come definita nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.) del soggetto passivo, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3) Di dare atto che l’art. 10, comma 2 del “Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili” disciplina le detrazioni d’imposta per particolari categorie di contribuenti, possessori della sola abitazione principale e relative pertinenze;
4) Di dare atto che in base a quanto disposto dall’art. 7, comma 3 del “Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili”, approvato dal Consiglio Comunale con precedente verbale della seduta odierna, il contribuente non è tenuto al versamento quando l’imposta da versare, in regione annua, è inferiore ad € 3,00 (euro tre/00).