Consiglio Comunale n° 5 del 29/03/2007
ALIQUOTE E DETRAZIONI AI FINI I.C.I. PER L’ANNO DI IMPOSTA 2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1) Di confermare le seguenti aliquote I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) da applicare in questo Comune durante l’anno 2007, con effetto a partire dal 01/01/2007:
- aliquota del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, come individuati dal Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;
- aliquota del 7 (sette) per mille per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili, come individuati dal Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;
2) Di apportare le modifiche e le integrazioni al “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili”, come meglio specificate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate;
- all’art. 10 – “Detrazione d’imposta” vengono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:
“2. Viene stabilita la detrazione di € 103,29 fino a concorrenza del suo ammontare, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione di cui al comma 2 del presente articolo per i contribuenti, proprietari, o titolari di un altro diritto reale di godimento, di una sola unità immobiliare e relativa pertinenza, viene così determinata:
a) contribuenti che abbiano 65 anni (compiuti nell’anno di riferimento), con il seguente reddito annuo lordo (*):
- fino ad € 7.000,00 per nucleo composto da una sola persona
- fino ad € 12.000,00 per nucleo composto da due o più persone
detrazione di € 150,00
b) contribuenti che non abbiano ancora compiuto 35 anni di età nell’anno di riferimento, con almeno 2 figli e fabbricato di categoria A/2, A/3, A/4 e A/5 con il seguente reddito annuo lordo (*) del nucleo famigliare:
- fino ad € 18.000,00 – detrazione di € 200,00
- fino ad € 25.000,00 – detrazione di € 170,00
- fino ad € 30.000,00 – detrazione di € 150,00
- superiore ad € 30.000,00 – detrazione di € 103,29
La detrazione spetta alle sole persone con i requisiti richiesti, con le modalità di legge ed in base alla percentuale di possesso ed uso.
Per poter beneficiare di quanto disposto nel presente comma, pena la mancata applicazione, è necessario presentare entro il 16/6 di ogni anno specifica richiesta all’Ufficio Tributi Comunale, su modulo appositamente predisposto, allegando la documentazione attestante i requisiti posseduti.
(*) Per reddito lordo di intende la somma di tutti i redditi ai fini IRPEF rilevabili dai modelli fiscali.”;
- all’art. 11 – “Riduzioni d’imposta per abitazione principale”, viene modificato nel modo seguente: “Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, nel numero massimo di una.”;