ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 30.03.2007 ADOTTATA DAL COMUNE DI MINERBE (PROVINCIA DI VERONA) IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L’ANNO DI IMPOSTA 2007.

 

 

 

 

D E L I B E R A

 

  1. Di determinare, per l’anno 2007, agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I., le seguenti aliquote:

 

-         aliquota 5 (cinque) per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Sono soggette al medesimo trattamento fiscale previsto per l’abitazione principale (nella parte che non trova capienza nell’abitazione principale), anche le relative pertinenze, e comunque in un numero non superiore a una unità immobiliare, classificata o classificabile nelle categorie catastali C6-C2-C7;

-         aliquota 7 (sette) per mille per tutte le altre basi imponibili, di cui alle restanti tipologie di immobili.

  1. Di stabilire nell’importo di  € 103,29 (euro centotre/29) la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/1992;
  2. Di elevare, in conformità dell’art.3, comma 55, del D.Lgs. 23.12.1996, n. 662, ad € 155,00 (euro centocinquantacinque/00), la detrazione per l’abitazione principale per la seguente categoria:

-         portatori di handicap: soggetti per i quali ricorrono congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

a)      soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente uno o più componenti con handicap psicofisico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 05.02.1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;

b)      che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;

 

  1. omissis;
  2. omissis.