COMUNE DI MINERBE
(PROVINCIA DI VERONA)
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL
30.03.2005 ADOTTATA IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L’ANNO DI
IMPOSTA 2005.
D E L I B E R A
1. Di determinare, per l’anno 2005, agli effetti dell’imposta comunale sugli
immobili I.C.I., le seguenti aliquote:
-
aliquota 5 (cinque) per mille per l’unità immobiliare adibita adabitazione principale. Sono soggette al medesimo trattamento
fiscale previsto per l’abitazione principale (nella parte che non
trova capienza nell’abitazione principale), anche le relative
pertinenze, e comunque in un numero non superiore a una unità
immobiliare, classificata o classificabile nelle categorie catastali
C6-C2-C7;
-
aliquota 6 (sei) per mille per tutte le altre basi imponibili, di cui allerestanti tipologie di immobili.
2. Di stabilire nell’importo di € 103,29= (euro centotre/29) la detrazione per
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall’art. 8
comma 2 del D.Lgs. 504/1992;
3. Di elevare, in conformità dell’art.3, comma 55, del D.Lgs. 23.12.1996, n.
662, ad € 155,00= (euro centocinquantacinque/00), la detrazione per
l’abitazione principale per la seguente categoria:
-
portatori di handicap: soggetti per i quali ricorronocongiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:
a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente uno o
più componenti con handicap psicofisico permanente di
cui all’art. 3, comma 3, della Legge 05.02.1992, n. 104, o
di invalidità superiore al 66% risultante dal certificato di
riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti
strutture pubbliche;
b) che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione
oggetto d’imposta;
4. omissis;