COMUNE DI MINERBE

(PROVINCIA DI VERONA)

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL

30.03.2005 ADOTTATA IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L’ANNO DI

IMPOSTA 2005.

D E L I B E R A

1. Di determinare, per l’anno 2005, agli effetti dell’imposta comunale sugli

immobili I.C.I., le seguenti aliquote:

- aliquota 5 (cinque) per mille per l’unità immobiliare adibita ad

abitazione principale. Sono soggette al medesimo trattamento

fiscale previsto per l’abitazione principale (nella parte che non

trova capienza nell’abitazione principale), anche le relative

pertinenze, e comunque in un numero non superiore a una unità

immobiliare, classificata o classificabile nelle categorie catastali

C6-C2-C7;

- aliquota 6 (sei) per mille per tutte le altre basi imponibili, di cui alle

restanti tipologie di immobili.

2. Di stabilire nell’importo di € 103,29= (euro centotre/29) la detrazione per

l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall’art. 8

comma 2 del D.Lgs. 504/1992;

3. Di elevare, in conformità dell’art.3, comma 55, del D.Lgs. 23.12.1996, n.

662, ad € 155,00= (euro centocinquantacinque/00), la detrazione per

l’abitazione principale per la seguente categoria:

- portatori di handicap: soggetti per i quali ricorrono

congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente uno o

più componenti con handicap psicofisico permanente di

cui all’art. 3, comma 3, della Legge 05.02.1992, n. 104, o

di invalidità superiore al 66% risultante dal certificato di

riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti

strutture pubbliche;

b) che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione

oggetto d’imposta;

4. omissis;