COMUNE DI MINERBE
(PROVINCIA DI VERONA)
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL
30.03.2005 ADOTTATA IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L’ANNO DI
IMPOSTA 2005.
D E L I B E R A
1. Di determinare, per l’anno 2005, agli effetti dell’imposta comunale sugli
immobili I.C.I., le seguenti aliquote:
- aliquota 5 (cinque) per mille per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale. Sono soggette al medesimo trattamento
fiscale previsto per l’abitazione principale (nella parte che non
trova capienza nell’abitazione principale), anche le relative
pertinenze, e comunque in un numero non superiore a una unità
immobiliare, classificata o classificabile nelle categorie catastali
C6-C2-C7;
- aliquota 6 (sei) per mille per tutte le altre basi imponibili, di cui alle
restanti tipologie di immobili.
2. Di stabilire nell’importo di € 103,29= (euro centotre/29) la detrazione per
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall’art. 8
comma 2 del D.Lgs. 504/1992;
3. Di elevare, in conformità dell’art.3, comma 55, del D.Lgs. 23.12.1996, n.
662, ad € 155,00= (euro centocinquantacinque/00), la detrazione per
l’abitazione principale per la seguente categoria:
- portatori di handicap: soggetti per i quali ricorrono
congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:
a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente uno o
più componenti con handicap psicofisico permanente di
cui all’art. 3, comma 3, della Legge 05.02.1992, n. 104, o
di invalidità superiore al 66% risultante dal certificato di
riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti
strutture pubbliche;
b) che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione
oggetto d’imposta;
4. omissis;