Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2005.-
Il sottoscritto Rag. Giovanni Pachera, quale Assessore al Bilancio del Comune di Caprino Veronese, avanza la proposta di deliberazione in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n°27 in data 17 febbraio 2004, esecutiva a termini di legge, con la quale sono state determinate le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2004;
VISTI gli artt.6 e 8 del D.Lgs. 30.12.1992, n°504, e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti rispettivamente dai commi 53 e 55, art.3, della legge 23.12.1996, n°662, in merito alla determinazione delle aliquote ed alle detrazioni ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
VISTO l’art.4, comma 1, del D.L. 08.08.0996, n°437, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.10.1996, n°556, con il quale è stabilito che “Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, i Comuni possono deliberare, ai sensi dell’art.6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n°504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ....omissis ..... a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato”;
VISTA la Circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n°96/e del 04.04.1997, recante chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al predetto art.4, comma 1, del D.L. n°437/96, convertito, con modificazioni, dalla Legge n°556/96;
RICHIAMATO l’art.42 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n°267 che riserva alla competenza consiliare l’ordinamento generale dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
RITENUTO di confermare le aliquote e le detrazioni ai fini I.C.I. per l’anno 2005 nella stessa misura fissata per l’anno 2004 come segue:
- aliquota ordinaria 6 per mille (seipermille)
- aliquota ridotta 5 per mille (cinquepermille), in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
RITENUTO di confermare per l’anno 2005, nella misura di € 104,00, la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
RITENUTO, altresì, di confermare per l’anno 2005 nella misura di € 258,00 la detrazione dell’imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ricomprese nei centri storici ed interessate da interventi di ristrutturazione che avrà effetto, per la durata di 5 anni, dalla data di rilascio del certificato di abitabilità;
RITENUTO di confermare per l’anno 2005, nella misura di € 130,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per i nuclei familiari costituiti da persona di età superiore ai 65 anni con coniuge pure di tale età titolare o titolari di pensione sociale o altra pensione di importo analogo, e che alla data del presente provvedimento costituivano nucleo a se stante, nonchè per i nuclei con presenza di handicappato al 100% o anziano non autosufficiente documentato;
PRECISATO che ai sensi dell’art.8, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. 504/92, così come sostituito dall’art.3, comma 55, della L.662/96, “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”;
PRESO atto della nota prot. n°6696 in data 17.07.2003 con la quale l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Verona chiede se sia possibile applicare l’esenzione per gli alloggi di proprietà ATER che sono per la maggior parte dei casi locati a persone bisognose;
RILEVATO che gli alloggi di proprietà ATER beneficiano già della detrazione per la prima abitazione;
RITENUTO di confermare per tutti gli alloggi ATER la detrazione di € 130,00 prevista per i contribuenti che si trovino in particolari situazioni familiari;
VISTO inoltre che per la presente deliberazione si deve provvedere alle necessarie pubblicazioni di legge;
ACQUISITO nel merito il parere espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e successive modifiche;
TUTTO ciò premesso e considerato;
D E L I B E R A
- aliquota ordinaria: 6 per mille (seipermille);
- aliquota ridotta: 5 per mille (cinquepermille), in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
3. di confermare per l’anno 2005 nella misura di € 104,00, la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
4. di confermare per l’anno 2005 in € 130,00 la detrazione dell’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per quei contribuenti che si trovino in particolari condizioni di disagio sociale accertato, su istanza degli interessati, dall’Ufficio di servizio sociale, in collaborazione con gli uffici nei confronti di:
a. persone di età superiore a 65 anni con coniuge pure di tale età titolare o titolari di pensione sociale o altra pensione di importo analogo e che alla data del presente provvedimento costituivano nucleo a se stante;
b. nuclei familiari con presenza di handicappato riconosciuto al 100%;
c. nuclei familiari con presenza di anziani non autosufficienti, riconosciuti tali;
5. di confermare per l’anno 2005 nella misura di €258,00 la detrazione dell’imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ricomprese nei centri storici ed interessate da interventi di ristrutturazione che avrà effetto, per la durata di 5 anni, dalla data di rilascio del certificato di abitabilità;
6. di confermare in € 130,00 la detrazione dell’imposta per le unità immobiliari di proprietà ATER;
7. di dare atto che, ai fini delle disposizioni relative all’applicazione dell’aliquota ridotta ed alle detrazioni di cui sopra, viene rispettata la condizione che il gettito previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato, nonchè l’equilibrio di bilancio;
8. di precisare che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
9. di incaricare l’Ufficio Tributi Comunale affinchè provveda alle necessarie pubblicazioni del presente atto.-
IL PROPONENTE
Assessore rag. Giovanni Pachera
La Giunta Comunale
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: ”Imposta Comunale sugli Immobili. Determinazione per l’anno 2005”;
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;
RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;
TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del Decreto Legislativo n°267/2000;
CON VOTI unanimi e palesi resi per alzata di mano:
- di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto ”Imposta Comunale sugli Immobili. Determinazione per l’anno 2005” che in originale al presente verbale si allega sub. 1) per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.
Inoltre, la Giunta Comunale, per permettere l’attivazione dell’iniziativa con la massima celerità, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4° – del Decreto Legislativo n°267/2000.
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