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Imposta Comunale sugli Immobili – Anno 2011
INFORMATIVA PER I CONTRIBUENTI
Si rende noto che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (da intendersi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica) e relative pertinenze, ad eccezione degli immobili di categoria catastale A1, A8, A9, per i quali continua ad applicarsi l’imposta e la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992.
Dall’anno 2009 è stata assimilata, con regolamento comunale, all’abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado e da questi utilizzata come abitazione principale (art. 4 del Regolamento comunale I.C.I.).
Per questa fattispecie l’imposta è dovuta applicando l’aliquota ridotta quale abitazione principale e relativa detrazione. Per usufruire di questa agevolazione è necessario presentare apposita autocertificazione (il modello è scaricabile dal sito web comunale www.comune.albettone.vi.it link Modulistica) che ha effetto dalla data di presentazione agli Uffici comunali e fino a che permane la stessa situazione.
Pertanto, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2011 sono le seguenti:
- 5 per mille per l’abitazione principale del contribuente (categorie catastali A1, A8 e A9, e nel caso di assimilazione per abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado e da questi utilizzata come abitazione principale e loro pertinenze);
- 6,5 per mille in tutti gli altri casi (aliquota ordinaria).
- € 104,00 detrazione per abitazione principale e sue pertinenze (solo per le categorie catastali A1, A8 e A9 e nel caso di assimilazione per abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado e da questi utilizzata come abitazione principale e loro pertinenze).
Per le aree fabbricabili è da considerare, ai fini della determinazione della base imponibile, il valore venale in comune commercio che le stesse avevano al 1° gennaio 2011. I suddetti valori venali per il corrente anno, fissati con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 11/03/2011, sono i seguenti:
DESTINAZIONE URBANISTICA € |
AREA URBANIZZATA € |
AREA DA URBANIZZARE € |
AREA DA URBANIZZARE ADOTTATE DAL C.C. €/MQ. |
A-B- lotti liberi |
88,00 |
43,00 |
35,00 |
C1 |
88,00 |
43,00 |
35,00 |
C2 |
93,00 |
43,00 |
35,00 |
D1 |
70,00 |
39,00 |
31,00 |
D2 |
70,00 |
39,00 |
31,00 |
D3 |
70,00 |
39,00 |
31,00 |
D4 |
65,00 |
35,00 |
30,00 |
F |
65,00 |
35,00 |
30,00 |
Inoltre, si precisa che per le aree non provviste di indice di edificabilità ma bensì di metri cubi realizzabili prefissati, la superficie di riferimento ai fini ICI si ottiene dividendo la cubatura massima ammissibile per 1,3.
Le dichiarazioni I.C.I. relative all’anno 2010 NON devono essere presentate qualora i dati rilevanti per la determinazione dell’imposta siano ricavabili dalle procedure telematiche previste dal D. Lgs. N. 463/1997, che ha introdotto il Modello Unico Informatico (M.U.I.).
I modelli possono essere reperiti in comune commercio oppure presso l’
I termini per la presentazione della suddetta “Dichiarazione
L’invio all’
Il termine per effettuare il versamento in acconto (o per il totale) è il 16 giugno 2011; il saldo va pagato entro il 16 dicembre 2011.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale n. 80371123 intestato a “COMUNE ALBETTONE SERVIZIO TESORERIA
Si rammenta che l’importo totale finale deve essere arrotondato all’unità di euro (da 0 a 49 centesimi si arrotonda all’unità per difetto, da 50 centesimi e oltre si arrotonda all’unità per eccesso).
Si precisa che il versamento NON è dovuto nel caso in cui l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sia pari o inferiore a € 12,00 (Euro DODICI).
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE