IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTA la legge 23.10.1992, n. 421 contenente la delega al Governo per l’istituzione la disciplina dell’Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, (1.C.I);

 

VISTA la Legge 662 del 23 dicembre 1996, art. 3, commi 48 e 49;

 

VISTO l'art. 58, commi 2,3,4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.4 4 6;

 

VISTO l'art.1, commi 5 e 6, della Legge 27 dicembre 1997, n.449;

 

VISTO l'art. 53, comma 16 della L. 388 del 23/12/2000 riformulato in base all'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001 n. 448, che fissa il termine per l'approvazione delle aliquote dei tributi locali, delle tariffe dei servizi e dei regolamenti relativi ai tributi locali, entro la data di approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti anche se adottati successivamente hanno comunque effetto dal 1" gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

 

DATO atto che per l’anno 2009 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato stabilito al 31/03/2009 dal Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2008;

 

CONSIDERATO che l’aliquota dell’I.C.I.  deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale;

 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 1, dell’art.6, del D.Lgs 30/12/1992 n. 504 così come modificato dal comma 156, dell'art. l, Legge 27 dicembre 2006 n.296, la competenza a stabilire le aliquote ICI è del Consiglio Comunale;

 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 8, coma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, nel testo come sostituito dal coma 55, dell'art. 3, della Legge 23.12.1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d'imposta, devono essere disposte con un'unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;

 

VISTO, altresì, l'articolo 1 comma 7 del D.L. n. 93/2008 convertito in legge n.126/2008 , con il quale viene stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita’ interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e’ sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato…

 

TENUTO CONTO che con D.L. 93/2008, convertito dalla Legge 126/2008, è stata prevista l'esenzione dall’ICI delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale quella indicata dall'art.8 del D.Lgs 504/1992 (residenza anagrafica del contribuente), nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con Regolamento o Delibera Comunale vigente alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge del 27.05.2008;

 

RICHIAMATA la Risoluzione 12/DF DEL 05/06/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella quale si afferma che "nel concetto di assimilazione vanno ricomprese tutte le ipotesi in cui il comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, ha inteso

estendere i benefici previsti per le abitazioni principali. La disposizione di favore opera indipendentemente dalla circostanza che il comune abbia assimilato dette abitazioni ai soli fini della detrazione o dell'aliquota agevolata, poiché la norma non effettua alcuna distinzione al riguardo, ma si sofferma esclusivamente sulla scelta adottata dal comune in ordine all'equiparazione delle unità immobiliari in questione alle abitazioni principali";

 

CONSIDERATO che l'esenzione dall’imposta riguarda anche le pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, box auto, ecc;

 

      PRECISATO che l'art.5 del vigente Regolamento per la disciplina dell‘Imposta Comunale sugli Immobili,  stabilisce che oltre quelle previste dalle leggi si considerano abitazioni principali:

a.       le PERTINENZE dell'abitazione principale (categorie catastali C02, C06) purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare e nel raggio di 150 mt., purché all’interno dello stesso aggregato abitativo nel quale è sita l'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali. A queste si applica l’aliquota agevolata e l’eventuale residuo di detrazione riguardante l’abitazione principale;

b.      si applica l’aliquota ridotta per gli immobili (compresa una sola pertinenza di categoria C6-C2) concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori e figli), e da questi utilizzata come abitazione principale. A queste non si applica la detrazione per l’abitazione principale;

c.       si applica l’aliquota ridotta a quell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Se l’unità immobiliare è concessa a parenti ed affini tali soggetti devono essere tenuti alla concorrenza delle spese di ricovero. A queste si applica la detrazione per l’abitazione principale.

d.      Si applica l’aliquota ridotta e la relativa detrazione all’unità immobiliare assegnata al coniuge separato ma di proprietà dall’altro coniuge.

 

DETERMINATO, in via presuntiva, il gettito che si prevede di realizzare con l'applicazione delle aliquote e detrazioni vigenti per l'anno 2009, quantificabile in Euro 1.950.000.000;

 

RITENUTO di riconfermare anche per l’anno 2009 l’applicazione della detrazione per l’abitazione principale in € 118,79 ;

 

RITENUTO, inoltre, di confermare per l’anno 2009 le aliquote dell’imposta per l’abitazione principale e per gli immobili diversi dall’abitazione principale

Ø                              5 per mille per l’abitazione principale;

Ø                              6,7 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale;

 

 DATO ATTO che questo provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonchè delle norme di cui all'art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

VISTA la Legge 23 dicembre 1999, n. 488

 

DATO atto che la presente delibera è stata esaminata  dalla Commissione Consiliare  “Programmazione  Economica , Finanziaria e Contabilità” in data 05/02/2009;

 

DATO atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione é stato acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica così come richiesti dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

 

Visto lo Statuto Comunale;

 

Visto il Regolamento Comunale ICI;

 

Visto il Dlgs. 267/2000;

 

In conformità dell’esito di apposita votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata dal Presidente e che dà il seguente risultato:

presenti n. 20;

votanti n. 19;

voti favorevoli n. 13;

voti contrari n. 6 (Parise, Serafini, Ceriolo, Caliaro, Cinquemani e Zancan);

astenuti n. 1 (Benetti);

 

 

DELIBERA

 

 

1)      determinare le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2009 nelle seguenti misure:

a.       5 per mille per l’abitazione principale;

b.      6,7 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale;

 

2)      di stabilire le detrazioni per le unità immobiliari nelle seguenti misure:

€. 118,79 per l’abitazione principale;

 

3)      di precisare che alla luce del D.L. 93/2008 del 27.05.2008, convertito dalla Legge 126/2008 e della Risoluzione 12/DF del 05/06/2008, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo (con esclusione degli immobili di categoria Al, A8 e A9), nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con Regolamento vigente alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto legge sono esenti dall'imposta;

 

4         di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata come stabilito dalla normativa vigente;