IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONE DELLE ALI-QUOTE, DELLE DETRAZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2006.

La Giunta Comunale

Richiamate le seguenti disposizioni di legge:
- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successi-ve modificazioni ed integrazioni, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili;
- art. 3 - commi da 53 a 59 - della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con i quali il legislatore ha consentito al Comu-ne di stabilire, in piena autonomia e discrezionalità, la misura dell'aliquota ordinaria tra il limite minimo del 4 per mille e quello massimo del 7 per mille, operando nel rispetto di questi limiti una diversificazione all'inter-no dei casi di specie definiti;
- art. 4 - comma 1 - del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, conver-tito con modificazioni nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, che consente al Comune di deliberare una aliquota ri-dotta, comunque non inferiore al 4 per mille, a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di coo-perative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Co-mune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abi-tazione principale;
- art. 58 - comma 3 - del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con il quale la detrazione dall'imposta, de-terminata in Euro 103,29 dal comma 55 dell'art. 3 della già citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere au-mentata fino ad Euro 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di Bilancio, anche limitatamente alle categorie di sogget-ti in situazioni di particolare disagio economico-socia-le, individuate con deliberazione del competente organo comunale;

Visto il comma 4 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 che, nel disciplinare le locazioni e il rilascio degli immobili ad uso abitativo, consente ai Comuni di delibera-re, nel rispetto dell'equilibrio di Bilancio, aliquote d'im-posta più favorevoli per i proprietari che concedono in lo-cazione immobili, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi stessi, anche in deroga al limite minimo stabilito;

Visto che, sempre ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, citata al punto precedente, i Comuni considerati ad alta tensione abitativa, di cui all'art. 1 del D.L. 30.12.1988, n. 551, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigen-te per le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli im-mobili non locati per i quali non risultino essere stati re-gistrati contratti di locazione da almeno due anni;

Visto che, in applicazione del disposto normativo di cui ai punti precedenti, in data 6 dicembre 1999 è stato siglato dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dalle Asso-ciazioni della Proprietà l'accordo territoriale per la loca-zione relativo al Comune di Schio;

Considerato che il beneficio fiscale dell'aliquota agevola-ta, pari per lo scorso anno al 4 per mille, a favore dei proprietari degli alloggi locati, nel rispetto delle condi-zioni previste nell'accordo-tipo, con esclusione dei con-tratti transitori, risponde al duplice interesse dell'Ammi-nistrazione Comunale di favorire, da un lato la stipula dei contratti-tipo e, quindi, di rispondere alle esigenze degli inquilini economicamente più deboli, pur riconoscendo e tu-telando il diritto di proprietà, dall'altro di intervenire nel mercato degli affitti degli immobili destinati ad uso abitativo, caratterizzato da costante immobilismo;

Visto che, per la medesima finalità, ed essendo il Comune di Schio un Comune ad alta tensione abitativa, come da deli-bera del CIPE del 13.11.2003, si ritiene di confermare l'aliquota del 9 per mille a carico dei proprietari di immo-bili adibiti ad uso abitativo e non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, con esclusione sia degli immobili ubicati nel territorio comunale che rientra nel perimetro d'ambito della Comunità Montana Leogra-Timonchio, sia degli immobili tenuti a disposizione del proprietario, in regola, quest'ultimi, con il pagamento delle utenze domestiche e della tassa rifiuti, che scontano, invece, l'aliquota ordinaria;

Considerato che, a seguito della sottoscrizione del Proto-collo d'Intesa tra il Comune di Schio e l'Azienda Territo-riale per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) della Provin-cia di Vicenza per la riqualificazione urbana del "Villag-gio Pasubio", il Comune ha concesso il beneficio dell'ali-quota ridotta, nella misura del 4,8 per mille, a favore di queste unità immobiliari e delle relative pertinenze;

Ritenuto, pertanto, di adottare, per l'anno 2006, la misura delle aliquote, dell'aumento della detrazione e le condizio-ni per ottenere agevolazioni per la quantificazione dell'im-posta comunale sugli immobili come determinate, per l'anno 2005, con deliberazione n. 2 dell'11 gennaio 2005 e succes-sivamente modificata con deliberazione di Giunta n. 160 del 17 maggio 2005;

Considerato altresì che, al fine di correggere gli effetti distorsivi della conversione in Euro degli importi origina-riamente espressi in Lire, in applicazione dei criteri det-tati dall'art. 4 - comma 1 - del decreto legislativo 24 giu-gno 1998, n. 213 e per facilitare al contribuente il calco-lo per quantificare l'imposta, è stato aumentato, con il provvedimento della Giunta Comunale n. 23 del 22 gennaio 2002 più volte richiamato, l'importo della detrazione dall'imposta originariamente espresso in L. 200.000., da Eu-ro 103,29 ad Euro 104,00;

Visto che l'art. 27 - 8° comma - della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha sancito il principio se-condo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissa-ta da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del cita-to Testo Unico n. 267/2000, allegato sub A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
d e l i b e r a

a) di stabilire, ai fini della quantificazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2006, le seguenti aliquo-te:


1) l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille da ap-plicare al valore degli immobili diversi da quelli indi-cati ai punti seguenti;
2) l'aliquota ridotta nella misura del 4,8 per mille, in fa-vore dei soggetti passivi dell'imposta, da applicare al valore dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3 - comma 55 - della legge 23.12.1996, n. 662 e l'art. 8 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
3) l'aliquota ridotta nella misura del 4,8 per mille in fa-vore dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenzia-le A.T.E.R. della Provincia di Vicenza per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione e relative pertinen-ze;
4) l'aliquota ridotta, pari al 4,8 per mille, da applicare al valore delle pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, come defini-te dall'art. 8/bis del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; l'agevolazione opera a favore del soggetto passivo dell'imposta quale tito-lare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento insistente sia sull'abitazione principale che sulle pertinenze, nonché a favore dei soggetti tito-lari dei medesimi diritti insistenti sulle pertinenze delle unità immobiliari equiparate alle abitazioni prin-cipali;
5) l'aliquota agevolata nella misura del 4 per mille da ap-plicare al valore dell'unità immobiliare locata, a tito-lo di abitazione principale e delle eventuali pertinenze, nell'accezione di cui all'art. 8/bis del Regolamento comunale prima richiamato, nel rispetto delle condizioni previste dall'accordo territoriale per la locazione sti-pulato, per il Comune di Schio, in data 6 dicembre 1999, dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dalle Associazioni della Proprietà, con esclusione dei contrat-ti aventi natura transitoria;
6) l'aliquota nella misura del 9 per mille da applicare al valore degli immobili adibiti ad uso abitativo e relati-ve pertinenze non locati, per i quali non risultino esse-re stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ad eccezione di quelli ubicati entro il perimetro della zona d'ambito della Comunità Montana Leogra-Timon-chio e di quelli tenuti a disposizione del proprietario per i quali risultino regolarmente effettuati i pagamen-ti delle utenze domestiche e della tassa rifiuti, che scontano l'aliquota ordinaria;

b) di confermare, anche per l'anno 2006, l'aumento della detrazione dall'imposta prevista dal 2° comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, come successivamen-te modificato, da Euro 103,29 ad Euro 104,00;

c) di concedere l'aumento della detrazione, da Euro 104,00 ad Euro 258,23, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte dei soggetti che si trovano in situazioni di particolare disagio economico e sociale.
Per poter ottenere questo beneficio, i soggetti interessati devono possedere entrambi i seguenti requisiti:

1) possesso, a titolo di proprietà, usufrutto o altro dirit-to reale, dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
2) godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, conseguito nell'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta, al netto del reddito dell'abitazione principale e delle eventuali pertinenze, non superiore al tetto del "minimo vitale" fissato dal Comune di Schio, per l'anno 2005, con deliberazio-ne della Giunta Comunale n. 46 del 22 febbraio 2005, ese-cutiva ai sensi di legge;

d) di stabilire che il possesso dei requisiti di cui alla lettera precedente dovrà risultare da una dichiarazione so-stitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà essere pre-sentata al Servizio Tributi del Comune di Schio entro il termine previsto dalla legge per il versamento dell'imposta.