IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE DETRAZIONI

E DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2005.

La Giunta Comunale

Richiamate le seguenti disposizioni di legge:

- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

- art. 3 - commi da 53 a 59 - della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con i quali il legislatore ha consentito al Comune di stabilire, in piena autonomia e discrezionalità, la misura dell'aliquota ordinaria tra il limite minimo del 4 per mille e quello massimo del 7 per mille, operando nel rispetto di questi limiti una diversificazione all'interno dei casi di specie definiti;

- art. 4 - comma 1 - del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, che consente al Comune di deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

- art. 58 - comma 3 - del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con il quale la detrazione dall'imposta, determinata in Euro 103,29 dal comma 55 dell'art. 3 della già citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere aumentata fino ad Euro 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di Bilancio, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale;

Visto il comma 4 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 che, nel disciplinare le locazioni e il rilascio degli immobili ad uso abitativo, consente ai Comuni di deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di Bilancio, aliquote d'imposta più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione immobili, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi stessi, anche in deroga al limite minimo stabilito;

Visto che, sempre ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, citata al punto precedente, i Comuni considerati ad alta tensione abitativa, di cui all'art. 1 del D.L. 30.12.1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente per le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

Visto che, in applicazione del disposto normativo di cui ai punti precedenti, in data 6 dicembre 1999 è stato siglato dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dalle Associazioni della Proprietà l'accordo territoriale per la locazione relativo al Comune di Schio;

Considerato che il beneficio fiscale dell'aliquota agevolata, pari per lo scorso anno al 4,8 per mille, a favore dei proprietari degli alloggi locati, nel rispetto delle condizioni previste nell'accordo-tipo, con esclusione dei contratti transitori, risponde al duplice interesse dell'Amministrazione Comunale di favorire, da un lato la stipula dei contratti-tipo e, quindi, di rispondere alle esigenze degli inquilini economicamente più deboli, pur riconoscendo e tutelando il diritto di proprietà, dall'altro di intervenire nel mercato degli affitti degli immobili destinati ad uso abitativo, caratterizzato da costante immobilismo;

Visto che, per la medesima finalità, ed essendo il Comune di Schio un comune ad alta tensione abitativa, come da delibera del CIPE del 13.11.2003, si ritiene di esercitare la facoltà prevista dal più volte citato 4° comma dell'art. 2 della legge n. 61/1989, confermando il maggior onere tributario a carico dei proprietari di immobili adibiti ad uso abitativo e non locati, aumentando dal 7 al 9 per mille l'aliquota di riferimento, con esclusione sia degli immobili ubicati nel territorio comunale che rientra nel perimetro d'ambito della Comunità Montana Leogra-Timonchio sia degli immobili tenuti a disposizione del proprietario, in regola, quest'ultimi, con il pagamento delle utenze domestiche e della tassa rifiuti, che scontano l'aliquota ordinaria;

Considerato che, a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra il Comune di Schio e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) della Provincia di Vicenza per la riqualificazione urbana del "Villaggio Pasubio", il Comune ha concesso il beneficio dell'aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille, a favore di queste unità immobiliari e delle relative pertinenze;

Ritenuto, pertanto, di mantenere invariata, per l'anno 2005, l'aliquota ridotta, nella misura del 4,8 per mille, stabilita per l'abitazione principale e per le unità immobiliari ad essa assimilate, riducendo dal 4,8 per mille al 4 per mille l'aliquota agevolata a favore dei proprietari degli alloggi locati secondo i criteri stabiliti negli accordi territoriali aumentando, invece, dal 5,5 per mille al 7 per mille l'aliquota ordinaria da applicare al valore degli immobili diversi dall'abitazione principale, allo scopo di far fronte alla particolare situazione economica evitando sia il ricorso al maggior indebitamento sia l'aumento dell'onere fiscale a carico delle famiglie;

 

Considerato altresì che, al fine di correggere gli effetti distorsivi della conversione in Euro degli importi originariamente espressi in Lire, in applicazione dei criteri dettati dall'art. 4 - comma 1 - del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e per facilitare al contribuente il calcolo per quantificare l'imposta, è stato aumentato, con il provvedimento della Giunta Comunale n. 23 del 22 gennaio 2002 più volte richiamato, l'importo della detrazione dall'imposta originariamente espresso in L. 200.000., da Euro 103,29 ad Euro 104,00;

Visto che l'art. 27 - 8° comma - della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha sancito il principio secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

Visto che il Decreto Legge 30 dicembre 2004, n. 314, ha differito al 28 febbraio 2005 il termine per deliberare i bilanci di previsione degli Enti locali per l'anno 2005;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato sub A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

a) di stabilire, ai fini della quantificazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2005, le seguenti aliquote:

1) l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille da applicare al valore degli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti;

2) l'aliquota ridotta nella misura del 4,8 per mille, in favore dei soggetti passivi dell'imposta, da applicare al valore dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3 - comma 55 - della legge 23.12.1996, n. 662 e l'art. 8 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

3) l'aliquota ridotta nella misura del 4 per mille in favore dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale A.T.E.R. della Provincia di Vicenza per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione e relative pertinenze;

4) l'aliquota ridotta, pari al 4,8 per mille, da applicare al valore delle pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, come definite dall'art. 8/bis del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; l'agevolazione opera a favore del soggetto passivo dell'imposta quale titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento insistente sia sull'abitazione principale che sulle pertinenze, nonché a favore dei soggetti titolari dei medesimi diritti insistenti sulle pertinenze delle unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali;

5) l'aliquota agevolata nella misura del 4 per mille da applicare al valore dell'unità immobiliare locata, a titolo di abitazione principale e delle eventuali pertinenze, nell'accezione di cui all'art. 8/bis del Regolamento comunale prima richiamato, nel rispetto delle condizioni previste dall'accordo territoriale per la locazione stipulato, per il Comune di Schio, in data 6 dicembre 1999, dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dalle associazioni della proprietà, con esclusione dei contratti aventi natura transitoria;

6) l'aliquota nella misura del 9 per mille da applicare al valore degli immobili adibiti ad uso abitativo e relative pertinenze non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ad eccezione di quelli ubicati entro il perimetro della zona d'ambito della Comunità Montana Leogra-Timonchio e di quelli tenuti a disposizione del proprietario per i quali risultino regolarmente effettuati i pagamenti delle utenze domestiche e della tassa rifiuti, che scontano l'aliquota ordinaria;

b) di confermare, anche per l'anno 2005, l'aumento della detrazione dall'imposta prevista dal 2° comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, come successivamente modificato, da Euro 103,29 ad Euro 104,00;

c) di concedere l'aumento della detrazione, da Euro 104,00 ad Euro 258,23, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte dei soggetti che si trovano in situazioni di particolare disagio economico e sociale.

Per poter ottenere questo beneficio, i soggetti interessati devono possedere entrambi i seguenti requisiti:

1) possesso, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2) godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, conseguito nell'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta, al netto del reddito dell'abitazione principale e delle eventuali pertinenze, non superiore al tetto del "minimo vitale" fissato dal Comune di Schio, per l'anno 2004, con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 13 aprile 2004, esecutiva ai sensi di legge;

d) di stabilire che il possesso dei requisiti di cui alla lettera precedente dovrà risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà essere presentata al Servizio Tributi del Comune di Schio entro il termine previsto dalla legge per il versamento dell'imposta.