DELIBERA DI CONSIGLIO N.13 DEL 26.03.2007

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 che ha riordinato la finanza degli Enti Territoriali, istituendo tra l'altro l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

VISTO l’art. 3, comma 53, della Legge 23.12.1996, n. 662 che ha ridefinito l'art. 6 del sopracitato Decreto Legislativo stabilendo che il comune determina l’aliquota dell’imposta nella misura compresa fra il 4 ed il 7 per mille e che questa "può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati";

 

VISTO l’art. 1, comma 156, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) che modifica il comma 1, art. 6 del D.Lgs. 504/92 attribuendo al Consiglio comunale la competenza a deliberare aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili;

 

VISTO l'art. 2 comma 4 della legge 431/1998 che consente ai comuni di deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote I.C.I. più favorevoli, anche derogando al minimo stabilito, per i proprietari che concedano in locazione concordata immobili a titolo di di abitazioni principali;

 

VISTO il D.L. 08.08.1996, n. 437 art. 4, comma 1, come modificato dalla Legge 24.10.1996, n. 556 che consente ai comuni di deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

VISTO che l’art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27 comma 8 della Legge 448/2001, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

VISTO che il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio 2007 è stato differito al 31.03.2007 con Decreto del Ministro dell'Interno del 30.11.2006;

           

VISTO anche il D.L. 11 marzo 1997, n. 50 (convertito dalla legge 122/1997) che all’art. 3 modifica l’art. 3 comma 55 della Legge 662/1996 permettendo di aumentare la detrazione per la prima casa fino a Euro 258,23 anche limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, nonché l'art.58 comma 3 del D.Lgs 446/1997 che consente di stabilire detta detrazione anche in misura superiore e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per abitazione principale a condizione però di non applicare un'aliquota superiore alla ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

 

VISTO l’art. 1 comma 5 della Legge n. 449/97 che consente di applicare una aliquota anche inferiore al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

 

VISTI i dati forniti dal Concessionario della Riscossione circa il gettito ICI per il 2006 nonché i dati forniti dall’ufficio tributi su quanto incassato direttamente e sulle previsioni di incasso corrispondenti ad eventuali variazioni delle aliquote;

 

TENUTO conto che con la citata Legge 23.12.1996, n. 662 le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento a partire dal 1997 e che la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ammonta a Euro 103,29;

 

EVIDENZIATO che il Ministero delle Finanze, con circolare n. 114/E del 25.05.1999, ha affermato il principio dell' identità di trattamento fiscale fra l'abitazione principale e le sue pertinenze (a seguito del parere espresso nell'adunanza del 24.11.1998 dal Consiglio di Stato, sezione terza, che ha richiamato in merito l' applicabilità dell'art. 817 del c.c. anche per l' ICI);

 

VISTO il regolamento I.C.I. approvato con propria delibera n. 79 del 21.12.1998 e successive modifiche;

 

ACQUISITI i prescritti pareri che si riportano in calce al presente provvedimento;

 

A SEGUITO di votazione palese con il seguente esito:

 

                                               Presenti votanti:

                                    Favorevoli:

                                    Contrari:

                                    Astenuti:

 

D E L I B E R A

 

1)      Di stabilire che per l'anno 2007 l' aliquota ordinaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 6,8 per mille (seivirgolaottopermille);

2)      Di stabilire che per l'anno 2007 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 4 per mille (quattropermille) per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione e superficie da persone fisiche o da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale;

3)      Di stabilire per l’anno 2007 l’aliquota I.C.I. del 3 per mille (trepermille) a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

4)      Di stabilire per l'anno 2007 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille (settepermille) per le abitazioni non locate o comunque tenute a disposizione da almeno 12 mesi;

5)      Di stabilire per l’anno 2007 l’aliquota I.C.I. del 4 per mille (quattropermille) a favore dei proprietari che mettano a disposizione immobili con locazione concordata con il comune in favore di soggetti seguiti dai servizi sociali e in possesso di un reddito netto mensile non superiore al minimo vitale calcolato ai sensi dell’art. 12 bis del vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati;

6)      La detrazione sull'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, così come previsto dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92 è fissata nella misura di Euro 104,00;

7)      Di concedere, come previsto dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/92, una detrazione di Euro 258,00= sull'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, relativamente all’anno d’imposta 2007, ai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti situazioni:

-            possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e:

q       godimento del solo assegno sociale, oltre al reddito della sola prima casa; nel caso di più componenti il nucleo familiare, ovviamente, gli assegni sociali sono cumulabili;

q       in alternativa al punto precedente: godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta, adeguatamente documentato dai modelli fiscali rilasciati dal soggetto erogatore delle somme, entro il tetto del "minimo vitale" come fissato dal Comune di S.Vito di Leg. all'art. 12 bis del vigente regolamento comunale per la determinazione dei criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri benefici a persone ed Enti pubblici e privati;

8)      Di concedere una detrazione di Euro 258,00= sull'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, relativamente all’anno d’imposta 2007, ai soggetti passivi che hanno nel proprio nucleo familiare persona con handicap grave così come definito dalla Legge 104/92 o con invalidità del 100% certificata dall’apposita commissione di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo, presso l’Ulss (modello A/SAN);

9)      Di stabilire che i requisiti di cui ai punti 7) e 8) dovranno essere provati con apposita documentazione e su presentazione di specifica domanda dei soggetti interessati, all'ufficio tributi comunale, entro il 16 giugno 2007;

10)  Di trasmettere copia del presente provvedimento al concessionario del servizio riscossione tributi della Provincia di Vicenza - Uniriscossioni S.p.A.;

11)  Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nella "Gazzetta Ufficiale" ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.446/97 e come disposto dalla circolare n. 3/dpf del 16/04/2003.

 

Con separata votazione palese con il seguente esito:

 

Presenti votanti:

Favorevoli:

Contrari:

Astenuti:

 

la delibera in oggetto è dichiarata immediatamente eseguibile considerata l'urgenza di darvi esecuzione.

 

 

 

VISTO: Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, si dà atto d'avere espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione che è stata interamente approvata e recepita con il presente atto deliberativo.

 

 

q    PARERE TECNICO E CONTABILE

f.to Sig.a Marisa Zanella