DELIBERA DI GIUNTA N.13 DEL 24 GENNAIO 2005

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 nr. 504 che ha riordinato la finanza degli Enti Territoriali, istituendo tra l'altro l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

VISTO l’art. 3, comma 53, della Legge 23.12.1996, n. 662 che ha sostituito l'art. 6 del sopracitato Decreto Legislativo stabilendo che il comune determina l’aliquota dell’imposta nella misura compresa fra il 4 ed il 7 per mille;

 

VISTO il D.L. 8.08.1996, n. 437 art. 4, comma 1, come modificato dalla Legge 24.10.1996, n. 556 che consente ai comuni di deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

VISTO che l’art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27 comma 8 della Legge 448/2001, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

VISTO il Decreto Legge del 30.12.2004, n.314 che ha prorogato al 28/02/2005 il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2005;

 

VISTO anche il D.L. 11 marzo 1997, n. 50 che all’art. 3 modifica l’art. 3 comma 55 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 permettendo di aumentare la detrazione per la prima casa fino a € 258,23.= a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

 

VISTO l’art. 1 comma 5 della Legge n. 449/97 che consente di applicare una aliquota anche inferiore al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

 

VISTI i dati forniti dal Concessionario della Riscossione circa il gettito ICI per il primo semestre 2004 e i dati forniti dall’ufficio tributi su quanto incassato direttamente;

 

TENUTO conto che con la citata Legge 23.12.1996, n. 662 le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento a partire dal 1997 e che la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ammonta a € 103,29.=;

 

CONSIDERATO che mantenendo inalterate le aliquote del 2005 si dovrebbe conseguire lo stesso gettito previsto per l’anno 2004;

 

VISTO il regolamento I.C.I. approvato con propria delibera n. 79 del 21.12.1998 e successive modifiche;

 

DATO ATTO della propria competenza, in applicazione del coordinato disposto degli artt. 48 comma 2 e 42 comma 2 lett. f) del Decreto Legislativo 267/2000;

 

ACQUISITI i prescritti pareri che si riportano in calce al presente provvedimento;

 

DELIBERA

 

1)   Di stabilire che per l'anno 2005 l'aliquota ordinaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 5,5 per mille (cinquevirgolacinquepermille);

2)   Di stabilire che per l'anno 2005 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 4,6 per mille (quattrovirgolaseipermille) per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione e superficie da persone fisiche o da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale e per tutte le unità catastalmente descritte “C6”;

3)   Di stabilire per l’anno 2005 l’aliquota I.C.I. del 3 per mille (trepermille) a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

4)   Di stabilire che per l'anno 2005 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 7 per mille (settepermille) per le aree edificabili;

5)   Di stabilire per l’anno 2005 l’aliquota I.C.I. del 4 per mille (quattropermille) a favore dei proprietari che mettano a disposizione immobili con locazione concordata con il comune in favore di soggetti seguiti dai servizi sociali e in possesso di un reddito netto mensile non superiore al minimo vitale calcolato ai sensi dell’art. 12 bis del vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati;

6)   La detrazione sull'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, così come previsto dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92 è fissata nella misura di € 103,29;

7)   Di concedere, come previsto dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/92, una detrazione di € 258,23= sull'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, relativamente all’anno d’imposta 2005, ai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti situazioni:

-           possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e:

q       godimento del solo assegno sociale, oltre al reddito della sola prima casa; nel caso di più componenti il nucleo familiare, ovviamente, gli assegni sociali sono cumulabili;

q       in alternativa al punto precedente: godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta, adeguatamente documentato dai modelli fiscali rilasciati dal soggetto erogatore delle somme, entro il tetto del "minimo vitale" come fissato dal Comune di S.Vito di Leg. all'art. 12 bis del vigente regolamento comunale per la determinazione dei criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri benefici a persone ed Enti pubblici e privati;

8)   Di concedere una detrazione di € 258,23= sull'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, relativamente all’anno d’imposta 2005, ai soggetti passivi che hanno nel proprio nucleo familiare persona con handicap grave così come definito dalla Legge 104/92 o con invalidità del 100% certificata dall’apposita commissione di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo, presso l’Ulss (modello A/SAN);

9)   Di stabilire che i requisiti di cui ai punti 7) e 8) dovranno essere provati con apposita documentazione e su presentazione di specifica domanda dei soggetti interessati, all'ufficio tributi comunale, entro il 30 giugno 2005.

10)  Di trasmettere copia del presente provvedimento al concessionario del servizio riscossione tributi della Provincia di Vicenza – Uniriscossioni S.p.A.

11)  Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nella “Gazzetta Ufficiale”;