Relaziona il l’Assessore alle Finanze dott. Cabrelle Luigi Bruno:

 

In materia di imposta comunale sugli immobili, alla data odierna non sono pervenute comunicazioni diverse da quanto previsto dal decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge n. 126 del 24 luglio 2008 che ha previsto l’esenzione dell’imposta comunale sugli immobili sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, comma 2 e 3 del d.lgs. n. 504/1992.

Per l’anno 2011 si confermano le aliquote applicate nel 2010: aliquota del 5,0 per mille per l’abitazione principale e sue pertinenze, aliquota 7,0 per mille gli altri fabbricati, le aree edificabili e i terreni agricoli e aliquota 3,9 per mille immobili sui quali sono installati impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico.

Si ritiene inoltre di confermare le agevolazioni applicate nel 2010 anche per le abitazioni date in uso gratuito ai parenti entro il 1° grado non considerando per questa agevolazione la detrazione di €. 103,29 in ottemperanza a quanto ci viene consentito dalla legge.

L’approvazione dell’aliquota agevolata per l’abitazione principale e della relativa detrazione si rendono neccessarie per il Comune in quanto serviranno a certificare il minor gettito ICI ed a determinare l’imposta applicabile a qualunque immobile, a prescindere dalla categoria catastale, che nel corso dell’anno, verrà trasformato da abitazione secondaria ad abitazione principale o che verrà ultimato nel corso dell’anno d’imposta e destinato a uso abitativo.

La legge di stabilità per il 2011 (art. 1 comma 123) ha confermato fino all’attuazione del federalismo fiscale la sospensione del potere dei Comuni di deliberare aumenti tributari, fatta eccezione per la tassa rifiuti solidi urbani, reiterando quindi il blocco delle entrate tributarie iniziato di fatto nell’anno 2009. Successivamente il decreto sul federalismo municipale (d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011) ha previsto la graduale cessazione della sospensione del potere dei Comuni di istituire l’addizionale comunale all’irpef oppure di aumentarla nel caso sia già stata istituita. Il testo di legge demanda le modalità attuative ad un successivo decreto, autorizzando fin d’ora i Comuni che non l’abbiano ancora istituita, o che abbiano approvato un’aliquota inferiore allo 0,4% ad applicare un aumento non superiore allo 0,2% annuo.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la Relazione dell’Assessore Cabrelle;

RICHIAMATO il Regolamento sull’imposta comunale sugli immobili;

VISTO il d.lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 54 del d.lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008);

VISTA la legge n. 203 del 22.12.2008 (finanziaria 2009);

VISTA la legge n. 191 del 23.12.2009 (finanziaria 2010);

VISTA la legge n. 220 del 13.12.2010 (legge di stabilità 2011);

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2010, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 è stato differito al 31 marzo 2011;

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2011, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 è stato differito al 30 giugno 2011;

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00;

PRESO ATTO che il Segretario Comunale ha attestato la conformità del presente provvedimento alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti;

 

CON la seguente votazione resa per alzata di mano:

 

Presenti n. 13; Votanti n. 13; Favorevoli n. 13; Contrari /   ; Astenuti  / ;

 

 

D E L I B E R A

 

1.      DI DETERMINARE le aliquote ICI per l’anno 2011 nelle misure di seguito riportate:

 

a)       - Immobili destinati ad abitazione principale

  e loro pertinenze in uso alla stessa abitazione                  aliquota 5 per mille

 

b)        - Altri fabbricati e terreni agricoli                                     aliquota 7 per mille

 

c)       - Aree fabbricabili                                                                 aliquota 7 per mille

 

d)       - Fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto

        non utilizzati non costituenti abitazione principale              aliquota  7 per mille

 

e)       - immobili sui quali sono installati impianti a fonte           

         rinnovabile per la produzione di energia elettrica

         o termica per uso domestico;                                              aliquota 3,9 per mille

 

2.      DI FISSARE le seguenti detrazioni per l’abitazione principale:

 

a)     Ordinaria                                                                                 €. 103,29 

                                              

3.      DI DISPORRE la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D.Lgs. 446/97;

 

4.      DI DICHIARARE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs n. 267/2000, con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile:

 

            Presenti n. 13; Votanti n. 13 ; Favorevoli n.13 ; Contrari/  ; Astenuti /;