Relaziona il Vice Sindaco Caterino Savino:

 

L’art. 1 comma 156 della  Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) prevede che, a partire dal 2007, le aliquote ICI devono essere deliberate non più dalla Giunta Comunale ma dal Consiglio Comunale.

Inoltre la legge finanziaria 2007 al comma 169 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per l’approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

La data fissata per l’approvazione del bilancio di previsione è stata differita al 30 aprile 2007 con il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 marzo 2007.

Per l’anno 2007 il Comune di Quinto Vicentino conferma le aliquote I.C.I. e non applica l’addizionale comunale IRPEF.

Viene confermata la maggiore detrazione di €. 154,94/206,58 per le persone e le famiglie che si trovano in particolari condizioni socio-economiche.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Vice-Sindaco Caterino;

UDITI gli interventi effettuati dai Consiglieri Comunali (allegato a);

RICHIAMATO il Regolamento sull’imposta comunale sugli immobili;

VISTO il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

 

PRESO ATTO che il Segretario Comunale ha attestato la conformità del presente provvedimento alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti;

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE RESA PER ALZATA di mano:

Presenti n. 13 ; Votanti n. 13; Favorevoli n. 10; Contrari n. 3 (Rossi, Cabrelle, Mantiero Daniele);   Astenuti /

 

D E L I B E R A

 

1.      DI DETERMINARE le aliquote ICI per l’anno 2007 nelle misure di seguito riportate:

 

a)       Immobili destinati ad abitazione principale

e loro pertinenze in uso alla stessa abitazione                  aliquota 5 per mille

 

b)        Altri fabbricati e terreni agricoli                          aliquota 7 per mille

 

c)       - Aree fabbricabili (*);

 

- Alloggi non locati per un periodo superiore

        a sei mesi nell’arco dell’anno e relativa pertinenza

        in uso alla stessa abitazione;

 

 - Fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto

        non utilizzati non costituenti abitazione principale;            aliquota  7 per mille

 

(*) I valori saranno adeguati alle variazioni ISTAT mediante atto della  Giunta Comunale

 

2.      DI FISSARE le seguenti detrazioni per l’abitazione principale:

 

a)     Ordinaria                                      €. 103,29 

 

                                               

b)  - Per nuclei  familiari con reddito  complessivo lordo inferiore  a €. 25.822,85  se  da lavoro  dipendente  e  €. 15.493,71 se  da lavoro autonomo,  con   presenza  nel nucleo familiare di appartenenza di un disabile  con invalidità superiore al 50%;

 

- per nuclei familiari con un reddito complessivo lordo inferiore a  €. 25.822,85  se  da lavoro  dipendente  e  €. 15.493,71  se  da    lavoro autonomo,  con presenza  nel nucleo  familiare di  appartenenza  di n. 3 figli a carico e per unità immobiliari iscritte alle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;

 

-  per nuclei familiari di almeno due persone con reddito complessivo lordo da pensione inferiore a €. 15.493,71;

                              . 154,94

c)   - nucleo familiare titolare di reddito esclusivo da pensione pari o inferiore al doppio del    minimo   INPS  oltre  a quello   relativo  all’unità   immobiliare   adibita  ad  abitazione   principale;           

 

-       per i nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore o pari a €. 12.911,43 da lavoro dipendente, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di una persona iscritta alle liste di collocamento in mobilità lunga;

 

                         . 206,58 

3.      DI DISPORRE la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D.Lgs. 446/97.