Relaziona l’Assessore Caterino Savino:

L’art. 6 comma 1 del D.Lgs 504/92, così come modificato dall’art. 3, comma 53, della Legge 662/96, stabilisce che il Comune adotta entro il 31.10 di ogni anno le aliquote I.C.I. valide per l’anno successivo.

L’art. 53 della legge 388/2000, nel testo sostituito dall’art. 27 della legge 488/2001, afferma che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe di tributi locali è stabilita entro i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione e con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio.

Per l’anno 2006 il Comune di Quinto Vicentino conferma le aliquote I.C.I. e non applica l’addizionale comunale IRPEF cosa che avrebbe potuto effettuare ai sensi dell’art.1 comma 51 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311– Finanziaria nonostante le continue riduzioni dei trasferimenti ai Comuni da parte dello Stato.

Viene confermata la maggiore detrazione di €. 154,94/206,58 (L. 300.000/400.000) per le persone e le famiglie che si trovano in particolari condizioni socio-economiche.

 

LA GIUNTA COMUNALE

SENTITA la Relazione dell’Assessore Caterino;

RICHIAMATO il Regolamento sull’imposta comunale sugli immobili;

VISTO il d.lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 54 del d.lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA  la Legge n. 311 del 30.12.2004;

VISTO l’art. 42 del d.lgs. n. 267/00;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00;

PRESO ATTO che il Segretario Comunale ha attestato la conformità del presente provvedimento alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti;

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge;

 

D E L I B E R A

1.      DI DETERMINARE le aliquote ICI per l’anno 2006 nelle misure di seguito riportate:

 

a)       Immobili destinati ad abitazione principale

e loro pertinenze in uso alla stessa abitazione                  aliquota 5,0 per mille

 

b)        Altri fabbricati e terreni agricoli                          aliquota 7 per mille

 

c)       - Aree fabbricabili 

 

- Alloggi non locati per un periodo superiore

        a sei mesi nell’arco dell’anno e relativa pertinenza

        in uso alla stessa abitazione;

 

 - Fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto

        non utilizzati non costituenti abitazione principale;            aliquota  7 per mille

 

 

2.      DI FISSARE le seguenti detrazioni per l’abitazione principale:

 

a)     Ordinaria                                      €. 103,29  (L. 200.000)

 

                                               

b)  - Per nuclei  familiari con reddito  complessivo lordo inferiore  a €. 25.822,85          (lire 50.000.000) se  da lavoro  dipendente  e  €. 15.493,71 (lire 30.000.000) se  da lavoro autonomo,  con   presenza  nel nucleo familiare di appartenenza di un disabile  con invalidità superiore al 50%;

 

- per nuclei familiari con un reddito complessivo lordo inferiore a  €. 25.822,85 (lire

   50.000.000)  se  da lavoro  dipendente  e  €. 15.493,71 (lire  30.000.000)  se  da    lavoro autonomo,  con presenza  nel nucleo  familiare di  appartenenza  di n. 3 figli a carico e per unità immobiliari iscritte alle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;

 

-  per nuclei familiari di almeno due persone con reddito complessivo lordo da pensione inferiore a €. 15.493,71 (lire 30.000.000);

                              . 154,94  (L. 300.000)

c)   - nucleo familiare titolare di reddito esclusivo da pensione pari o inferiore al doppio del    minimo   INPS  oltre  a quello   relativo  all’unità   immobiliare   adibita  ad  abitazione   principale;           

 

-       per i nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore o pari a €. 12.911,43 (lire 25.000.000) da lavoro dipendente, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di una persona iscritta alle liste di collocamento in mobilità lunga;

 

                         . 206,58  (L. 400.000)

3.      DI DISPORRE la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art.58, comma 4, del D.Lgs. 446/97.