Relaziona l’Assessore Caterino:
L’ art. 6 comma 1 del D.Lgs 504/92, così come modificato dall’art. 3, comma 53, della Legge 662/96, stabilisce che il Comune adotta entro il 31.10 di ogni anno le aliquote I.C.I. valide per l’anno successivo.
L’art. 53 della legge 388/2000, nel testo sostituito dall’art. 27 della legge 488/2001, afferma che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe di tributi locali è stabilita entro i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione e con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio.
Per l’anno 2005 il Comune di Quinto Vicentino conferma le aliquote I.C.I. e non applica l’addizionale comunale IRPEF cosa che avrebbe potuto effettuare ai sensi dell’art.1 comma 51 della Legge 30 dicembre 2004 n.311– Finanziaria nonostante le continue riduzioni dei trasferimenti ai Comuni da parte dello Stato.
Viene confermata la maggiore detrazione di €. 154,94/206,58 (L. 300.000/400.000) per le persone e le famiglie che si trovano in particolari condizioni socio-economiche.
In particolare rimane invariata l’agevolazione ai nuclei familiari con reddito da pensione fino a €. 15.493,71 (lire 30.000.000) ed ai nuclei familiari con presenza di un disabile con invalidità al 50%. Con questa operazione, viene sensibilizzata ancora di più l’agevolazione per quella fascia di persone che si trovano in tali condizioni.
SENTITA la Relazione dell’Assessore Caterino;
RICHIAMATO il Regolamento sull’imposta comunale sugli immobili;
VISTO il d.lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 54 del d.lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge n. 311 del 30.12.2004;
VISTO l’art. 42 del d.lgs. n. 267/00;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00;
PRESO ATTO che il Segretario Comunale ha attestato la conformità del presente provvedimento alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti;
e loro pertinenze in uso alla stessa abitazione aliquota 5,0 per mille
- Alloggi non locati per un periodo superiore
a sei mesi nell’arco dell’anno e relativa pertinenza
in uso alla stessa abitazione;
non utilizzati non costituenti abitazione principale; aliquota 7 per mille
(*) I valori saranno adeguati alle variazioni ISTAT mediante atto della Giunta Comunale
2. DI FISSARE le seguenti detrazioni per l’abitazione principale:
b) - Per nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore a €. 25.822,85 (lire 50.000.000) se da lavoro dipendente e €. 15.493,71 (lire 30.000.000) se da lavoro autonomo, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di un disabile con invalidità superiore al 50%;
- per nuclei familiari con un reddito complessivo lordo inferiore a €. 25.822,85 (lire
50.000.000) se da lavoro dipendente e €. 15.493,71 (lire 30.000.000) se da lavoro
autonomo, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di n. 3 figli a carico e per unità immobiliari iscritte alle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;
- per nuclei familiari di almeno due persone con reddito complessivo lordo da pensione inferiore a €. 15.493,71 (lire 30.000.000).
€. 154,94 (L. 300.000)
c) - nucleo familiare titolare di reddito esclusivo da pensione pari o inferiore al doppio del minimo INPS oltre a quello relativo all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- per i nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore o pari a €. 12.911,43 (lire 25.000.000) da lavoro dipendente, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di una persona iscritta alle liste di collocamento in mobilità lunga;
€. 206,58 (L. 400.000)
3. DI DISPORRE la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art.58, comma 4, del D.Lgs. 446/97.