Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 27.02.2006

LA GIUNTA COMUNALE

 

                RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 24.01.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva determinata, per l’anno 2005, l’aliquota dell’imposta Comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille e un’aliquota ridotta dell’I.C.I nella misura del 4,5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fissando la detrazione di cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs n° 504/92 nella misura di euro 104,00;

 

                VISTO l’art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992, n°504 e successive modifiche;

 

                VISTO l’art. 4, comma 1, del D.L. n°437/96, convertito con modificazioni dalla Legge 24.10.1996, n° 556;

 

                VISTI  gli art. 54 e 58 del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446 e successive modifiche;

 

                VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n°267/2000;

 

VISTO l’art. 4 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con Deliberazione Consiliare n° 65 del 28.12.98 e successive modifiche;

 

ATTESO che, in considerazione delle già pesanti e numerose imposizioni fiscali che gravano sulle famiglie ed in particolare sulle abitazioni, l’aliquota I.C.I. può venire confermata, anche per l’anno 2006, nella misura del 6,5 per mille, con un’aliquota ridotta del 4,5 per mille per  l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, senza compromettere l’equilibrio della gestione corrente del Bilancio;

 

VISTO il comma 155 dell’art. 1 della Legge n. 266/2005, con il quale è stato differito al 31.03.2006, il termine per l’approvazione del B.P. 2006;

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge n° 388/2000;

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli del Responsabile del Servizio e del Ragioniere;

 

ALL’UNANIMITÀ dei voti legalmente espressi;

 

D E L I B E R A

 

1.        Per l’anno 2006 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I) viene stabilita nella misura del 6,5 per mille;

 

2.        Per l’anno 2006 viene stabilita un’aliquota ridotta dell’I.C.I. nella misura del 4,5 per mille, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai sensi dell’art. 6 del regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 28.12.98 e successive modifiche;

 

3.        Per l’anno 2006 la detrazione dell’imposta di cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30.12.92, n. 504 e successive modifiche viene stabilita in € 104,00.

Per i cittadini che si trovano in situazioni di particolare disagio economico e sociale la detrazione per l’abitazione principale viene fissata in euro 180,00;

      Si considerano cittadini in condizioni di particolare disagio economico e sociale i nuclei familiari con almeno un
      soggetto che risulti in una delle seguenti condizioni:

·         Portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della L.104/92);

·         Invalido civile con grado di invalidità al 100 per cento;

·         Cieco (L. 382/70);

·         Mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1^ alla 5^ (DPR 915/78, L. 474/58).

Ai fini dell’ammissione al beneficio, per omogeneità con la normativa regionale sulle provvidenze economiche a favore di persone non autosufficienti, il nucleo familiare, in cui vive la persona assistita, non deve nel 2005 superare i limiti di condizioni economiche che vengono determinati secondo i parametri ISEE, stabiliti dal D.Lgs. 109/1998 e successive integrazioni e modificazioni.

Pertanto i limiti ISEE per l’anno 2005 vengono così determinati:

 

Limiti ISEE su redditi 2005

(limiti 2004+1,9%)

€ 13994,09

Nella tabella i valori ISEE riferiti ai redditi 2005 sono calcolati incrementando il corrispettivo valore riferito al reddito 2004 (€ 13733,16) dell’1,9% pari all’indice ISTAT della variazione del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati intervenuta dal dicembre 2005 al dicembre 2004.

 

 

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