DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 59 DEL 30.11.2004
 
 
LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
            Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 in data 27.11.2003 che determinava, per l’anno 2004, le seguenti aliquote per l’Imposta comunale sugli immobili:
 
 
ALIQUOTA
DETRAZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE
5        per mille (ridotta)
 
€ 104,00=
 
SECONDE CASE CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO
5        per mille (ridotta)
 
€ 104,00=
 
 
AREE EDIFICABILI
6,50   per mille
 
 
ALTRI FABBRICATI
6        per mille (ordinaria)
 
 
SECONDE CASE NON LOCATE
7        per mille (maggiorata)
 
 
            Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 del 20/12/2001, a margine della quale è stato deliberato che l’importo della detrazione per l’abitazione principale ai fini I.C.I. spettante a coloro che hanno un grado di invalidità del cento per cento, ovvero coloro che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con tale grado di invalidità, viene fissata in Euro 207,00
           
            Visto l’art. 6, comma 1°, del D.L.vo 504/92 istitutivo dell’I.C.I., per il quale “l’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non viene adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille…”;
 
            Visto l’art. 53, comma 16, della Legge Finanziaria per l’anno 2001, a mente del quale “il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali … è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione”;
 
            Considerato quindi che è necessario provvedere in merito alle aliquote I.C.I. prima dell’approvazione del Bilancio di previsione 2005;
 
            Ricordato che il recente Testo Unico degli Enti Locali, mediante il combinato disposto degli artt. 42 “il Consiglio ha competenza limitatamente alla istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote” e 48 “la giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio”, ha attribuito all’organo esecutivo la competenza per la modifica o conferma delle aliquote tariffarie dell’I.C.I.;
 
            Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L.;
 
            Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi,
 
 
 
 
 
 
D E L I B E R A
 
 
1.      di confermare, per l’anno 2005, le aliquote tariffarie e le agevolazioni già in vigore per l’anno d’imposta 2004, come indicato nel prospetto riepilogativo sottoriportato:
 

     Anno 2005

 
 
ALIQUOTA
DETRAZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE
5        per mille (ridotta)
 
€ 104,00=
 
 
SECONDE CASE CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO
5        per mille (ridotta)
€ 104,00=
 
 
AREE EDIFICABILI
6,50   per mille
 
 
ALTRI FABBRICATI
6        per mille (ordinaria)
 
 
SECONDE CASE NON LOCATE
7        per mille (maggiorata)
 
 
2.      di confermare altresì che l’importo della detrazione per l’abitazione principale ai fini I.C.I. spettante a coloro che hanno un grado di invalidità del cento per cento, ovvero coloro che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con tale grado di invalidità, viene fissata in Euro 207,00 – come previsto a margine della deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 20.12.2001;
3.      di dare atto che la presente determinazione di aliquote e di detrazioni viene adottata nel rispetto degli equilibri di bilancio.
4.      di comunicare al concessionario della riscossione di cui all’art. 10 – comma 3 – D.Lgs. n. 504/92 la misura delle aliquote I.C.I. testé determinata per l’anno 2005 e quant’altro disposto in merito;
5.      di comunicare, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
 
Con separata unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a' sensi del 4^comma dell'art. 134 del  Decreto Legislativo n. 267/2000.-