ESTRATTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 23.2.2006

 

1)      di stabilire, per l’anno 2006, le seguenti aliquote ICI:

Ø      aliquota ordinaria 5,5 per mille;

Ø      aliquota ridotta del 4,2 per mille per :

-         abitazione principale del contribuente e relativa prima pertinenza

-         abitazione principale delle  persone e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, aventi residenza anagrafica in questo Comune, limitatamente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica, e relativa prima pertinenza;

-         unità immobiliare concessa in uso gratuito a parente entro il 1° grado in linea retta (genitori-figli) a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica e relativa prima pertinenza;

-         unità tenuta a disposizione da contribuenti residenti all’estero, a condizione che non sia locata e relativa prima pertinenza;

-         unità posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e relativa prima pertinenza;

-         unità posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza presso l’abitazione di un congiunto, a condizione che la stessa non risulti locata e relativa prima pertinenza;

Ø        aliquota diversificata del 6,5 per mille per le aree fabbricabili

 

2) di riconfermare, per l’anno 2006, in € 129,11 la detrazione di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/92 sostituito con Legge 23.12.1996, n. 662, art. 3 c. 55, relativa all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da applicarsi con le modalità del Regolamento di cui al punto precedente;