N. 109 del Reg.
in data 21.12.2004
N. .......................... di Prot. |
COMUNE DI MUSSOLENTE
PROVINCIA DI VICENZA
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Determinazione aliquota ICI ed entità della detrazione per abitazione principale. Anno 2005 |
Questo giorno ventuno del mese di dicembre 2004 alle ore 20.30 nella solita sala delle sedute, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Municipale nelle persone dei signori :
N. |
COGNOME E NOME |
Presenti |
Assenti |
1 |
ZANCHETTA Mario Sindaco |
X |
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2 |
BERTAPELLE Angelo Assessore-V.Sindaco |
X |
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3 |
ALBERTON Paolo Assessore |
X |
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4 |
CECCATO Francesca Assessore |
X |
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5 |
FAVERO Bernardo Assessore |
X |
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6 |
FERRARO Franco Assessore |
X |
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7 |
CAMPAGNOLO Mirko Assessore |
X |
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Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Angelo Firrarello......................................
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto
suindicato.
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Tributi, Demanio e Patrimonio sottopone alla approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.
L A G I U N T A C O M U N A L E
Visto l’art. 4 della Legge 23.10.1992, n. 421, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti Territoriali;
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, emanato per l’attuazione della delega predetta;
Visto il Capo I° del decreto che istituisce, dall’anno 1993, l’imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;
Vista la deliberazione di G.C. n. 88 del 3.12.2003 con la quale era stata riconfermata, per l’anno 2004, l’aliquota I.C.I. nella misura unica del 4,5 per mille ed era stata determinata in € 129,11 la detrazione di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/92 relativa all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
Visti gli artt. 151 e 172 del T.U.E.L. n. 267/2000 che dettano principi in materia di contabilità, fissando al 31 dicembre l’approvazione da parte dei Comuni del Bilancio di Previsione nonché per la determinazione di tariffe, aliquote di imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali per l’anno successivo;
Visti i commi 10 e 11 del citato art. 30 L. 488/99 che dettano nuove disposizioni concernenti la gestione dell’Imposta nelle sue fasi di liquidazione ed accertamento;
Dato atto che il c. 12 art. 30 stabilisce che l’aliquota ICI ridotta per abitazione principale, di cui all’art. 4 c. 1 D.L. 437/96, convertito in L. 556/96, fino all’anno di imposta 1999 si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze;
Rilevato che il successivo c. 13 stabilisce che la disposizione di cui al comma precedente non ha effetto nei riguardi dei comuni che, nel periodo richiamato, abbiano già applicato l’aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze;
Precisato che questa Amministrazione, dall’introduzione dell’I.C.I. ha sempre adottato aliquota unica per tutte le tipologie di immobili;
Richiamato inoltre il comma 1 art. 2 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con delibera di C.C. 8/99 ed integrato con atti 25/99 e 72/99, che stabilisce: “si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze anche se iscritte distintamente in catasto purché siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione” per cui si ritiene di non dover intervenire a livello locale con ulteriori norme regolamentari;
Ritenuto, al fine di consentire l’equilibrio della gestione d’esercizio, per la predisposizione del Bilancio di Previsione, che l’aliquota dell’I.C.I. sugli immobili debba essere riconfermata nella misura unica del 4,5 per mille per l’anno 2005;
Ritenuto di confermare in € 129,11 l’entità della detrazione di cui all’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 504/92 relativa all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da applicarsi con le modalità approvate in sede regolamentare;
Visti gli allegati pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 della Legge 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi,
D E L I B E R A
1. di riconfermare, per l’anno 2005, l’aliquota dell’I.C.I. che sarà applicata nel Comune di Mussolente, nella misura unica del 4,5 per mille, secondo le modalità del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili previsto ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97 approvato con delibere di C.C. nn. 8/99, 25/99, 72/99 e 5/2001;
2. di riconfermare, per l’anno 2005, in € 129,11 la detrazione di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/92 sostituito con Legge 23.12.1996, n. 662, art. 3 c. 55, relativa all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da applicarsi con le modalità del Regolamento di cui al punto precedente;
3. di disporre la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazioni ai sensi del comma 4 art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e circolare del Ministero dell’Interno n. FL 8/98 del 26.02.1998;
4. di trasmettere a mezzo posta elettronica, ai sensi della circolare 16.4.2003, n. 3/DPF, al Dipartimento delle Politiche Fiscali, la richiesta di pubblicazione dalla presente deliberazione;
5. di incaricare il responsabile del servizio di far pervenire comunicazione dell’aliquota stabilita per il 2005, con allegata copia del presente atto, al Concessionario della riscossione, in conformità al 2° comma dell’art. 18 del D.Lgs. richiamato in premesse;
6. di disporre che la presente deliberazione venga a far parte della documentazione allegata al bilancio di previsione come disposto dall’art. 172 c.1 lett. e) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000;
7. di comunicare l’oggetto della presente delibera ai Sigg.ri Capo Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con. D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
8. di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.