IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/92 n. 504, attuativo della delega contenuta nella legge 23/12/92 n. 421, per l’istituzione e la disciplina dell’ I.C.I.;

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l’art. 42 comma 2 lettera f), secondo il quale costituisce competenza del Consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, mentre rientra nella competenza della Giunta comunale la determinazione delle stesse in quanto “atti non riservati dalla legge al consiglio”;

 

VISTO l’art. 1. comma 156 della L.296/06 (Finanziaria 2007) il quale ha previsto, con modifica espressa all’art. 6 comma 1 del D.Lgs 504/92, che la competenza ha determinare l’aliquota I.C.I  sia del Consiglio Comunale;

 

RICHIAMATO l’art. 6 di detto decreto, come sostituito dall’art. 53 della legge 23/12/96 n.662, il quale dispone che l’aliquota dell’imposta deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille con effetto per l’anno successivo e che, in mancanza di deliberazione entro detto termine, si applica l’aliquota del 4 per mille;

 

VISTO l’art. 172 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il quale stabilisce al comma 1, lettera e) che al bilancio di previsione sono allegati le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

 

RICHIAMATO art. 1, del D. L 93  del 27/05/2008  convertito dalla legge 24/07/2008 n. 126 esenzione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;

 

VISTO l’art. 1 comma 7 del D. L 93  del 27/05/2008  convertito dalla legge 24/07/2008 n. 126 “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato”

 

VISTO il D.M.  17/12/2009 che proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 degli Enti locali;

 

RITENUTA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. f) e 48, comma 2 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. LGS. n. 267/2000 nonché dell’art. 29, comma primo, lett. c) dello statuto comunale;

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’ art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

 

 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge:

Presenti        n. ////

Favorevoli     n. ////

Astenuti        n. ////

 

DELIBERA

 

 

1.      di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

 

2.      di deliberare  le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, per l’anno 2010, nel modo seguente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5‰

cinque per mille

unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze di categoria catastali C2-C6-C7 che risultano:

§          abitazione principale di soggetti passivi residenti nel comune;

§          abitazione in proprietà od usufrutto di anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purchè la stessa non sia locata;

§          abitazione del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale e non possieda altra abitazione principale nel comune.

§          l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta a prescindere dal grado di parentela, ed in linea collaterale entro il 3° grado;

 

6,5‰

seivirgolacinque per mille

Altri fabbricati

5‰

cinque per mille

Terreni agricoli

7‰

cinque per mille

Aree edificabili

 

3.       di determinare come segue la misura della detrazione per l’abitazione principale (categorie catastali A1-A8-A9)

 

 

€ 135,00

centotrentacinque/00

 

 

 

 

 

generalità dei casi

 

 

 

 

 

 

€ 258,23

 

in relazione alle seguenti particolari situazioni di disagio economico o sociale

abitazioni occupate da nuclei familiari che sono assistiti in via continuativa dal Comune;

 

 

abitazioni occupate da nuclei familiari con persone a carico, aventi un unico reddito da lavoro dipendente, quando il titolare di tale reddito sia stato licenziato (per motivi allo stesso non ascrivibili) o collocato in cassa integrazione, oppure in mobilità;

 

abitazioni occupate da nuclei familiari, con persone a carico, aventi reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione non superiore a € 6.972,17 annue, erogata a lavoratori dipendenti;

 

abitazioni occupate da vedova, vedovo, o da sola madre con figli a carico, che percepisca esclusivamente pensione di reversibilità non superiore a € 6.972,17 annue;

 

abitazioni occupate da nuclei familiari con disabili, anziani non autosufficienti o ricoverati di lunga degenza, con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione non superiore a €  6.972,17 annue;

abitazioni occupate da nucleo familiare, avente un unico reddito da lavoro o da pensione comunque inferiore al minimo vitale come calcolato ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, e che risulta composto da almeno sei persone;

 

 

 

Le condizioni debbono sussistere alla data del 1° gennaio 2010.

 

Coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione di cui sopra,  dovranno presentare autocertificazione entro la data di presentazione della dichiarazione ICI, attestante la posizione del soggetto passivo del tributo e del suo nucleo familiare, sia per quanto riguarda i diritti su immobili, sia per quanto riguarda l’esistenza di una delle condizioni di cui sopra, da indicarsi analiticamente.

 

L’Ufficio Tributi, in sede di controllo, potrà accedere ad idonea documentazione comprovante l’esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione detrazione per l’abitazione principale come qui stabilito.

 

 

Con l’art. 1, del D.L. 27 maggio 20008, n. 93 convertito dalla legge  24/07/2008 n. 126 è stata disposta “l’esenzione ici prima casa”, una norma di esenzione a favore dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

L’esenzione deve essere riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione di quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali:

A/1 abitazione di tipo signorile;

A/8 ville;

A/9 castelli e palazzi eminenti.

Per il riconoscimento dell’esenzione è necessario, quindi, che ricorrono  in linea generale le seguenti condizioni:

La sussistenza della soggettività passiva in capo ad una persona fisica che possiede un immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale;

L’iscrizione dell’immobile in una categoria catastale diversa da A/1, A/8 ed A/9;

la concreta destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale da parte dello stesso soggetto.

 

Per abitazione principale, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica (modifiche apportate dall’art. 1, comma 173, lettera b) della legge 27/12/2006 n. 296.

 

L’esenzione va, inoltre riconosciuta, come si legge nel comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 93 del 2008, a tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data in vigore del decreto, o per legge  ha assimilato alle abitazioni principali  e precisamente:

§          alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

§          agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari per le case popolari IACP;

§          al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile, destinato a su abitazione principale, situato nello stesso comune in cui è ubicata l’ex casa coniugale;

§          l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta a prescindere dal grado di parentela, ed in linea collaterale entro il 3° grado;

§          l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, ivi dimorante prima di aver acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

4.       di Pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale la presente deliberazione per estratto, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 446/97 e successive modifiche e integrazioni;

 

5.       di riservarsi ogni ulteriore provvedimento in relazione alle eventuali modifiche che verranno introdotte dalla Finanziaria 2010;

 

6.       di dichiarare, con la seguente votazione effettuata in forma palese, ai sensi di legge

 

              PRESENTI     N.    ///////

           FAVOREVOLI N.    //////

           ASTENUTI     N.    //////

 

la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, di cui al D.lgs. 267/2000.