Il Consiglio Comunale

 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni, con il quale è stata istituita e disciplinata l’imposta comunale sugli immobili;

 

Visto L’art. 1 comma 156 della legge Finanziaria 2007 modificante l’articolo 6 comma 1 del D.Lgs 504/1992 che individua nel Consiglio Comunale l’organo competente a deliberare le aliquote ICI.

 

VISTO il combinato disposto degli artt. 6 e 8 del D. Lgs. n. 504/92, come modificati dall’art. 3, comma 53 della legge n. 662/96;

 

VISTO il D. L. n. 50 del 11.03.1997, convertito in legge n. 122 del 09.05.1997;

 

VISTO il D. Lgs. n. 446/97 e le successive modificazioni;

 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’ I.C.I.;

 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio  Comunale n. 17 del 22.03.2007, esecutiva nei termini di legge, che prevedeva, per l’anno 2007, le seguenti aliquote:

 

 

RITENUTA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. f) e 48, comma 2 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. LGS. n. 267/2000 nonché dell’art. 29, comma primo, lett. c) dello statuto comunale;

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’ art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

 

Presenti        n. 10

Votanti          n. 10

Astenuti        n.  10

Con voti favorevoli e unanimi  resi nelle forme di legge;

 

 

 

 

DELIBERA

 

 

1.      di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

 

2.      di confermare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, per l’anno 2008, nel modo seguente:

 

a.      abitazione principale e pertinenze dell’abitazione principale, ancorché iscritte distintamente in catasto (trattasi di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C2 - C6 – C7): 5‰ (cinque per mille);

 

b.      altri fabbricati: 6,5‰ (seivirgolacinque per mille);

 

c.      terreni agricoli: 5‰ (cinque per mille);

 

d.      aree edificabili: 7‰ (sette per mille);

 

e.      immobili non locati per i quali non risulta essere stato registrato contratto di locazione da almeno due anni: 7‰ (sette per mille);

 

f.        l’abitazione concessa in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato secondo la legge 431/1998: 5‰ (cinque per mille);

 

3. di determinare come segue la misura della detrazione per l’abitazione principale:

a.      generalità dei casi: € 135,00= (centotrentacinque/00);

 

b.      in relazione alle seguenti particolari situazioni di disagio economico o sociale, €. 258,23= (duecentocinquantotto/23):

 

                                      I.              abitazioni occupate da nuclei familiari che sono assistiti in via continuativa dal Comune;

 

                                     II.              abitazioni occupate da nuclei familiari con persone a carico, aventi un unico reddito da lavoro dipendente, quando il titolare di tale reddito sia stato licenziato (per motivi allo stesso non ascrivibili) o collocato in cassa integrazione, oppure in mobilità;

 

                                   III.              abitazioni occupate da nuclei familiari, con persone a carico, aventi reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione non superiore a € 6.972,17 annue, erogata a lavoratori dipendenti;

 

                                 IV.              abitazioni occupate da vedova, vedovo, o da sola madre con figli a carico, che percepisca esclusivamente pensione di reversibilità non superiore a € 6.972,17 annue;

 

                                  V.              abitazioni occupate da nuclei familiari con disabili, anziani non autosufficienti o ricoverati di lunga degenza, con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione non superiore a €  6.972,17 annue;

 

                                 VI.              abitazioni occupate da nucleo familiare, avente un unico reddito da lavoro o da pensione comunque inferiore al minimo vitale come calcolato ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, e che risulta composto da almeno sei persone;

 

Le condizioni debbono sussistere alla data del 1° gennaio 2008.

 

Per abitazione principale, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

 

Inoltre, previa presentazione al comune di copia della scrittura privata autenticata o apposita autocertificazione, sono equiparate all’abitazione principale, con diritto pertanto all’aliquota del 5 per mille ed alla detrazione di € 135,00:

§         l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta a prescindere dal grado di parentela, ed in linea collaterale entro il 3° grado;

§         l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, ivi dimorante prima di aver acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Valgono i principi stabiliti dal D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle modalità di applicazione della detrazione per l’abitazione principale e sue pertinenze.

 

Coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione di cui sopra,  dovranno presentare autocertificazione entro la data di presentazione della dichiarazione ICI, attestante la posizione del soggetto passivo del tributo e del suo nucleo familiare, sia per quanto riguarda i diritti su immobili, sia per quanto riguarda l’esistenza di una delle condizioni di cui sopra, da indicarsi analiticamente.

 

L’Ufficio Tributi, in sede di controllo, potrà accedere ad idonea documentazione comprovante l’esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione della detrazione per l’abitazione principale come qui stabilito.

 

4.      di stimare un gettito I.C.I. 2008  pari a €  1.110.918,50= ;

 

5.      di Pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale la presente deliberazione per estratto, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 446/97 e successive modifiche e integrazioni;

 

6.      di riservarsi ogni ulteriore provvedimento in relazione alle eventuali modifiche che verranno introdotte dalla Finanziaria 2008;

 

7.      di dichiarare la presente deliberazione – con voti favorevoli n. 10,  a seguito di apposita  votazione resa per alzata di mano nel rispetto dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18.08.2000, nr. 267 – immediatamente eseguibile.