COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO

Provincia di Vicenza

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 21/12/2006

                                  

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ESERCIZIO 2007 – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

 

 

 

OMISSIS..

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

OMISSIS…

 

 

 

DELIBERA

 

 

1.      di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

 

2.      di confermare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, per l’anno 2007, nel modo seguente:

 

a.      abitazione principale e pertinenze dell’abitazione principale, ancorché iscritte distintamente in catasto (trattasi di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C2 - C6 – C7): 5‰ (cinque per mille);

 

b.      altri fabbricati: 6,5‰ (seivirgolacinque per mille);

 

c.      terreni agricoli: 5‰ (cinque per mille);

 

d.      aree edificabili: 7‰ (sette per mille);

 

e.      immobili non locati per i quali non risulta essere stato registrato contratto di locazione da almeno due anni: 7‰ (sette per mille);

 

f.        l’abitazione concessa in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato secondo la legge 431/1998: 5‰ (cinque per mille);

 

3. di determinare come segue la misura della detrazione per l’abitazione principale:

a.      generalità dei casi: € 135,00= (centotrentacinque/00);

b.      in relazione alle seguenti particolari situazioni di disagio economico o sociale, €. 258,23= (duecentocinquantotto/23):

 

                                      I.              abitazioni occupate da nuclei familiari che sono assistiti in via continuativa dal Comune;

 

                                     II.              abitazioni occupate da nuclei familiari con persone a carico, aventi un unico reddito da lavoro dipendente, quando il titolare di tale reddito sia stato licenziato (per motivi allo stesso non ascrivibili) o collocato in cassa integrazione, oppure in mobilità;

 

                                   III.              abitazioni occupate da nuclei familiari, con persone a carico, aventi reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione non superiore a € 6.972,17 annue, erogata a lavoratori dipendenti;

 

                                 IV.              abitazioni occupate da vedova, vedovo, o da sola madre con figli a carico, che percepisca esclusivamente pensione di reversibilità non superiore a € 6.972,17 annue;

 

                                  V.              abitazioni occupate da nuclei familiari con disabili, anziani non autosufficienti o ricoverati di lunga degenza, con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione non superiore a €  6.972,17 annue;

 

                                 VI.              abitazioni occupate da nucleo familiare, avente un unico reddito da lavoro o da pensione comunque inferiore al minimo vitale come calcolato ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, e che risulta composto da almeno sei persone;

 

Le condizioni debbono sussistere alla data del 1° gennaio 2007.

 

Per abitazione principale, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

 

Inoltre, previa presentazione al comune di copia della scrittura privata autenticata o apposita autocertificazione, sono equiparate all’abitazione principale, con diritto pertanto all’aliquota del 5 per mille ed alla detrazione di € 135,00:

 

§         l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta a prescindere dal grado di parentela, ed in linea collaterale entro il 3° grado;

§         l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, ivi dimorante prima di aver acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

Valgono i principi stabiliti dal D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle modalità di applicazione della detrazione per l’abitazione principale e sue pertinenze.

 

Coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione di cui sopra,  dovranno presentare autocertificazione entro la data di presentazione della dichiarazione ICI, attestante la posizione del soggetto passivo del tributo e del suo nucleo familiare, sia per quanto riguarda i diritti su immobili, sia per quanto riguarda l’esistenza di una delle condizioni di cui sopra, da indicarsi analiticamente.

 

L’Ufficio Tributi, in sede di controllo, potrà accedere ad idonea documentazione comprovante l’esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione della detrazione per l’abitazione principale come qui stabilito.