COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO

Provincia di Vicenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9 DEL 01.02.2005

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ESERCIZIO 2005 –

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

OMISSIS..

LA GIUNTA COMUNALE

OMISSIS..

DELIBERA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. di stabilire le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, per l’anno 2005, nel modo

seguente:

a. abitazione principale e pertinenze dell’abitazione principale, ancorché iscritte distintamente

in catasto (trattasi di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C2 - C6 – C7):

5‰ (cinque per mille);

b. altri fabbricati: 6,5‰ (seivirgolacinque per mille);

c. terreni agricoli: 5‰ (cinque per mille);

d. aree edificabili: 7‰ (sette per mille);

e. immobili non locati per i quali non risulta essere stato registrato contratto di locazione da

almeno due anni: 7‰ (sette per mille);

f. l’abitazione concessa in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato

secondo la legge 431/1998: 5‰ (cinque per mille);

3. di determinare come segue la misura della detrazione per l’abitazione principale:

a. generalità dei casi: € 135,00= (centotrentacinque/00);

b. in relazione alle seguenti particolari situazioni di disagio economico o sociale, €. 258,23=

(duecentocinquantotto/23):

I. abitazioni occupate da nuclei familiari che sono assistiti in via continuativa dal

Comune;

II. abitazioni occupate da nuclei familiari con persone a carico, aventi un unico

reddito da lavoro dipendente, quando il titolare di tale reddito sia stato licenziato

(per motivi allo stesso non ascrivibili) o collocato in cassa integrazione, oppure in

mobilità;

III. abitazioni occupate da nuclei familiari, con persone a carico, aventi reddito

complessivo costituito esclusivamente da pensione non superiore a € 6.972,17

annue, erogata a lavoratori dipendenti;

IV. abitazioni occupate da vedova, vedovo, o da sola madre con figli a carico, che

percepisca esclusivamente pensione di reversibilità non superiore a € 6.972,17

annue;

V. abitazioni occupate da nuclei familiari con disabili, anziani non autosufficienti o

ricoverati di lunga degenza, con reddito complessivo costituito esclusivamente da

pensione non superiore a € 6.972,17 annue;

VI. abitazioni occupate da nucleo familiare, avente un unico reddito da lavoro o da

pensione comunque inferiore al minimo vitale come calcolato ai sensi dell’art. 4

del vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici

economici ad enti pubblici e soggetti privati, e che risulta composto da almeno sei

persone;

Le condizioni debbono sussistere alla data del 1° gennaio 2005.

Per abitazione principale, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a

titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Inoltre, previa presentazione al comune di copia della scrittura privata autenticata o

apposita autocertificazione, sono equiparate all’abitazione principale, con diritto pertanto

all’aliquota del 5 per mille ed alla detrazione di € 135,00:

§ l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo e secondo grado; a

prescindere dal grado di parentela, ed in linea collaterale entro il 3° grado;

§ l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile,

ivi dimorante prima di aver acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Valgono i principi stabiliti dal D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni,

relativamente alle modalità di applicazione della detrazione per l’abitazione principale e sue

pertinenze.

Coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione di cui sopra, dovranno

presentare autocertificazione entro la data di presentazione della dichiarazione ICI,

attestante la posizione del soggetto passivo del tributo e del suo nucleo familiare, sia per

quanto riguarda i diritti su immobili, sia per quanto riguarda l’esistenza di una delle

condizioni di cui sopra, da indicarsi analiticamente.

L’Ufficio Tributi, in sede di controllo, potrà accedere ad idonea documentazione

comprovante l’esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione della

detrazione per l’abitazione principale come qui stabilito.