DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 08/02/2007

Oggetto:     Imposta comunale sugli immobili. Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2007.

Presenti 18 Consiglieri e 2 Assessori esterni

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 nr. 504 che ha riordinato la finanza degli Enti Territoriali, istituendo tra l'altro l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

VISTO l’art. 3, comma 53, della Legge 23.12.1996, n. 662 che ha sostituito l'art. 6 del sopracitato Decreto Legislativo stabilendo che il comune determina l’aliquota dell’imposta nella misura compresa fra il 4 ed il 7 per mille;

 

VISTO l’art. 1, comma 156, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) che modifica il comma 1, art. 6 del D.Lgs. 504/92 attribuendo al Consiglio comunale la competenza a deliberare aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili;

 

VISTO che l’art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27 comma 8 della Legge 448/2001, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

PRESO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 30.11.2006, art. 1, è stato differito al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

 

VISTI i dati relativi al gettito ICI per l’anno 2006;

 

TENUTO conto che con la Legge 23.12.1996, n. 662 le rendite catastali urbane sono state rivalutate del 5 per cento a partire dal 1997 e che la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è sempre stata applicata in questo comune nella misura di € 103,29.=;

 

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 41 del 22 febbraio 2006 con cui si determina anche per l’anno 2006 l’aliquota ICI nella misura unica del 5 per mille, con applicazione della detrazione per l’abitazione principale, come fissata dalla legge, in € 103,29 annui, elevata ad € 258,23 annui nel caso in cui il contribuente che la utilizzi, versi in particolare condizione di disagio economico;

 

RITENUTO di poter mantenere invariata anche per l’anno 2007 l’aliquota ICI nella misura del 5 per mille, come per gli esercizi finanziari dal 1996 ad oggi, senza applicare diversificazioni di aliquota e ciò in considerazione del fatto che il Comune, pur in presenza di maggiori spese correnti, dovute all’aumento generale dei prezzi e del costo delle opere, non intende incrementare le entrate modificando l’aliquota ICI bensì proseguendo con l’attività di controllo ed accertamento dell’Ufficio Tributi per garantire ai cittadini una sempre maggiore equità fiscale. A ciò va aggiunto che l’approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale consentirà di acquisire un maggiore gettito dalle nuove aree edificabili resesi disponibili;

 

RITENUTO inoltre, di dover confermare la detrazione sull'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, così come previsto dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92 nella misura di € 103,29 e di concedere, come previsto dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/92, una detrazione di € 258,23= sull'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, relativamente all’anno d’imposta 2007, ai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:

-              reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al tetto del “minimo vitale” così come fissato dall’apposito regolamento comunale vigente nel Comune di Cornedo Vicentino per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi e sovvenzioni;

-              che i componenti del nucleo familiare risultino titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione esclusivamente su alloggi adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze e che non risultino nel contempo titolari dei suddetti diritti su altri immobili, sia terreni che fabbricati, anche in quota parte;

 

VISTO il regolamento I.C.I. approvato con delibera di Consiglio comunale n. 80 del 30.11.1998 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 8 che da definizione di abitazione principale, considerando tali anche gli alloggi posseduti da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’abitazione non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi;

 

RITENUTO di confermare l’orientamento già espresso lo scorso anno dall’Amministrazione comunale, di mantenere invariata l’aliquota dell’ICI senza introdurre differenziazioni tariffarie;

 

INOLTRE, visto l’art. 11 del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili che dispone che i versamenti possano essere effettuati oltre che tramite il Concessionario del servizio di riscossione tributi, anche alla Tesoreria comunale, tramite il sistema bancario o a mezzo versamento in conto corrente postale intestato al Comune;

 

VISTO l’art. 1, comma 175, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) che abroga le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell’art. 59 del D.Lgs. 446/97;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico-tributario e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

 

VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

 

VISTO l’esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

votanti                        n. 18

favorevoli                        n. 13

contrari                        n. 5 (Xotta, Zarantonello Romeo, Bertocchi, Pretto Camillo, Pretto Giuseppe)

astenuti                        n. /

 

D E L I B E R A

 

1)   Di stabilire che per l'anno 2007 l'aliquota ordinaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 5 per mille (cinquepermille);

2)   La detrazione sull'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, così come previsto dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92 è fissata nella misura di € 103,29;

3)   Di concedere, come consentito dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/92, una detrazione di € 258,23= sull'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, relativamente all’anno d’imposta 2007, ai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:

-              reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al tetto del “minimo vitale” così come fissato dall’apposito regolamento comunale vigente nel Comune di Cornedo Vicentino per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi e sovvenzioni;

-              che i componenti del nucleo familiare risultino titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione esclusivamente su alloggi adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze e che non risultino nel contempo titolari dei suddetti diritti su altri immobili, sia terreni che fabbricati, anche in quota parte;

 

4)   Di stabilire che i requisiti di cui al punto 3) dovranno essere provati con apposita documentazione e su presentazione di specifica domanda dei soggetti interessati, all'ufficio tributi comunale, entro il 16 giugno 2007.

5)   Di confermare quanto stabilito con l’art. 11 del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili ovvero che che i versamenti possano essere effettuati oltre che tramite il Concessionario del servizio di riscossione tributi, anche alla Tesoreria comunale, tramite il sistema bancario o a mezzo versamento in conto corrente postale intestato al Comune;

6)   Di demandare alla Giunta comunale il compito di individuare eventuali altri istituti di credito attraverso i quali incassare l’imposta comunale sugli immobili in aggiunta agli attuali istituti di credito ed all’incasso tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale;

7)   Di dare pubblicità della presente deliberazione mediante pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale;

SVOLGIMENTO DEI LAVORI E DISCUSSIONE

Omissis