IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992 con il quale a decorrere dall’anno 1993 è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili, e successive modificazioni di cui al D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, con delibera consigliare n. 68 del 30/11/1998, come modificato con Delibera di Consiglio n. 30 del 14/06/1999 e successivamente con Delibera di Consiglio n. 5 del 29/02/2000;

 

VISTA la legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006 ed in particolare il comma 156 dell’art. 1 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote I.C.I.;

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 25/01/2007 con cui sono state approvate le aliquote ICI per l’anno 2007;

 

VISTA la legge finanziaria n. 244 del 24/12/2007;

 

CONSIDERATO che secondo valutazioni effettuate in sede di formazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2008, non è necessario modificare le aliquote attuali;

 

UDITO l’intervento del Capogruppo Cracco: “precedentemente avevamo chiesto di rivedere le fasce sociali anche a seguito della Finanziaria 2008: siamo favorevoli alla proposta di delibera viste le detrazioni concesse”.

 

VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D.LGS. N. 267/2000 nonché il parere del Segretario Comunale sulla legittimità;

 

CON VOTI  unanimi favorevoli, legalmente resi dai 15 presenti e votanti

 

DELIBERA

 

1.  DI CONFERMARE per l’anno 2008 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) applicata nell’anno 2007 e precisamente:

 

-        aliquota del 7 per mille aliquota generale;

-        aliquota del 5 per mille per l’abitazione principale;

-        aliquota del 6 per mille per terreni agricoli.

 

2.  DI DARE ATTO pertanto che le aliquote e le detrazioni per l’anno 2008 sono le seguenti:

 

Per l’anno 2008 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili è applicata nella seguente misura:

 

-        aliquota generale: Sette per mille;

-        aliquota terreni agricoli: Sei per mille;

-        aliquota abitazione principale: Cinque per mille;

-        aliquota per immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il 1° grado (come individuato nel Regolamento I.C.I.): Cinque per mille;

-        aliquota per immobili locati con contratto registrato ai sensi dell’art. 4 della legge 431 del 9.12.1998 (come individuato nel Regolamento I.C.I.): Cinque per mille;

-        aliquota per immobili di proprietà dell’ATER (come individuato nel Regolamento I.C.I.): Cinque per mille.

 

-        detrazione di euro 104,00 nella misura unica per l’abitazione principale, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

-        detrazione di euro 104,00 nella misura unica per gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER;

 

-        detrazione di euro 258,00 alle abitazioni principali dei nuclei familiari ricadenti nelle seguenti fattispecie:

Ø      abitazione occupata da nucleo familiare con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensioni non superiori alla pensione minima INPS erogata a lavoratori dipendenti;

Ø      abitazione occupata da vedova o vedovo, con figli a carico, che percepisca esclusivamente pensione di reversibilità;

Ø      abitazione occupata da nucleo familiare convivente con persona disabile (ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104), con invalidi al cento per cento, con anziani non autosufficienti, la cui condizione sia certificata da parte degli Organi competenti;

Ø      abitazione occupata da nucleo familiare nel quale vi siano almeno quattro figli conviventi avente un reddito complessivo massimo annuale non superiore a 50.000,00 euro;

Ø      abitazione occupata da nucleo familiare con reddito complessivo I.S.E.E. dei componenti il nucleo inferiore a euro 7.500,00;

Ø      abitazione occupata da nucleo familiare i cui componenti abbiano tutti età superiore a sessantacinque anni, il cui reddito pro capite derivi esclusivamente da pensione e non sia superiore all’importo annuo della pensione minima INPS.

 

4.  DI PUBBLICARE in Gazzetta Ufficiale per estratto la presente deliberazione ai sensi del comma II, dell’art. 52 del D.lgs n.446/97, come modificato dal D.Lgs. 506/99;

 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Ministero delle Finanze – Direzione Generale Finanza Locale – Div- 7° - ROMA EUR