LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO l'art. 172, comma 1°, lettera e) del D. Lgs. 267/2000 che prevede tra gli allegati obbligatori al bilancio di previsione, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione degli stessi;

 

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2°, lettera f) del D. Lgs. 267/2000, in forza del quale il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

 

DATO ATTO che con l'art. 27, comma 8°, della L. 448 del 28.12.2001 (legge finanziaria 2002) è stato precisato che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

CONSIDERATO che l'art. 151 comma 1° del D. Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre di ciascun anno il bilancio di previsione per l'anno successivo e che tale termine possa essere differito con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città  ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

 

      VISTO il D. L. n. 314 del 30/12/2004, con il quale è stato differito al 28/02/2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli Enti Locali;

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

-          di C. C. n. 13 del 04/03/2004 e n. 39 del 28/09/2004, esecutive, con le quali è stato modificato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;

-          di G. C. n. 14 del  16/02/2004, con la quale  sono state determinate per l’anno 2004 le aliquote I.C.I. e la detrazione per l’abitazione principale nel modo che segue:

-          aliquota ordinaria    6‰;

-          aliquota ridotta        4‰   per le unità immobiliari adibite ad abitazione principali;

-          aliquota ridotta       4‰ limitatamente alle  abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o  disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, così come previsto all’art. 8, comma 2, lettera a) del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

-          aliquota ridotta    4limitatamente alle abitazioni possedute da cittadini italiani residenti   all’estero, a condizione che non risultino locate, così come previsto all’art. 8, comma 2, lettera b) del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

-    aliquota ridotta   4,5‰ limitatamente alle  abitazioni locate a persone extracomunitarie in seguito alla stipula di un “Accordo fra istituzioni in merito al problema alloggiativo” (rif. Circolare n. 122 del 10.12.1997 – Prefettura di Vicenza) così come previsto all’art. 8, comma 2, lettera c) del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

-          detrazione per l’abitazione principale  € 103,30  da applicare  nei seguenti casi:

a)        abitazione di proprietà del soggetto passivo

b)        abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c)        alloggio regolarmente assegnato dall’A.T.E.R.

 

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, con il quale è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

ATTESO che l’art. 6 della legge n. 504/92 – comma 1° - prevede, che in mancanza della delibera di determinazione dell’aliquota I.C.I. da parte dell’Organo competente, la stessa si applica nella misura del 4 per mille;

 

ACCERTATA la propria competenza in materia;

 

RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2005 le aliquote previste con il precedente provvedimento di G. C. n. 14 del 16/02/2004, eliminando la fattispecie di aliquota ridotta applicata alle abitazioni locate a persone extracomunitarie in seguito alla stipula di un accordo fra istituzioni e prevedendo una nuova ipotesi di aliquota ridotta nella misura del 4per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado;

 

DATO ATTO che l’eliminazione e l’introduzione delle fattispecie di aliquote ridotte suddette dovranno essere previste nel Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili con una modifica del Regolamento stesso da parte del Consiglio Comunale entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;   

 

    VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

 

    ACQUISITI i preventivi pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

 

    AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

 

D E L I B E R A

 

1)       di determinare per l’anno 2005 le aliquote I.C.I. e la detrazione per l’abitazione principale nel modo che segue:

-          aliquota ordinaria    6‰;

-          aliquota ridotta       4‰   per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per quelle ad esse equiparate;

 Sono equiparate all’abitazione principale e soggette alla medesima aliquota e detrazione:

a)       abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

b)       alloggi regolarmente assegnato dall’A.T.E.R;

c)       abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o  disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

d)       abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che non risultino locate;

 

          Sono equiparate all’abitazione principale ai soli fini dell’aliquota ridotta:

a)abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta di 1° grado a condizione che questi la utilizzino come abitazione principale e vi abbiano trasferito la propria residenza;

 

-          detrazione          103,30   per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per quelle ad esse equiparate.

 

2)       di allegare il presente atto al Bilancio di Previsione 2005 ai sensi dell’art. 172, 1° comma, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000;

 

3)       di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

 

4)       di comunicare la presente deliberazione ai Sigg. Capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’albo pretorio , ai sensi dell’art. 125, del D. Lgs. 267/2000.-