Visto l’art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il quale recita: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità";
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, come sostituito dal comma 8 dell’art. 27 della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale recita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all’IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
Visto il decreto legge 30 dicembre 2004, con il quale il Consiglio dei Ministri ha differito al 28 febbraio 2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali;
Ritenuto di provvedere per il 2005 alla determinazione dell’aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili;
Visti il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
Richiamato in particolare l’art. 6 del citato decreto legislativo, che al comma 2 prevede che: "L’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati…";
Visto l’art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili avente ad oggetto "Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta";
Considerato che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 24.02.2004, furono fissate per l’anno 2004 le seguenti aliquote e agevolazioni:
aliquota ordinaria: 5,5 per mille
aliquota abitazione principale: 5,5 per mille
detrazione abitazione principale: 103,29.
Ritenuto di determinare anche per l’anno 2005 le seguenti aliquote e detrazioni:
aliquota ordinaria: 5,5 per mille
aliquota abitazione principale: 5,5 per mille
detrazione abitazione principale: Euro 103,29.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Acquisiti in allegato alla presente i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.00 n. 267;
Vista la propria competenza a deliberare, in base al combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18.08.200 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
- di determinare per l’anno 2005 le seguenti aliquote e detrazioni relativamente all’imposta comunale sugli immobili:
- aliquota ordinaria: 5,5 per mille
- aliquota abitazione principale: 5,5 per mille
- detrazione abitazione principale: Euro 103,29.
- di incaricare il Responsabile del servizio finanziario di provvedere alle pubblicazioni previste dagli articoli 52 e 58 del D.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
Con separata e successiva votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di determinare le aliquote ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione per il 2005.
PARERI DI CUI ALL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
Lì, 02.02.2005
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°
Rag. Virgilio Cosaro