PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Estratto della deliberazione di C.C. n. 12 del 25/03/2009 avente a oggetto: “IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2009.”

 

“Omissis”

DELIBERA

 

1)      di approvare per l’anno 2009 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), senza variazioni rispetto all’anno 2008:

 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

ALIQUOTE

DETRAZIONI

ABITAZIONI PRINCIPALI A1, A8 e A9

4,5 ‰

€ 130,00

ALTRI FABBRICATI

6,3 ‰

 

AREE FABBRICABILI

6,3 ‰

 

ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE E/O EVENTUALI ALTRE DETRAZIONI EX LEGE

 

2)      di considerare abitazione principale per espressa previsione regolamentare (art. 4 del vigente Regolamento Comunale per la gestione dell’I.C.I.) agli effetti delle agevolazioni previste per le stesse, i seguenti immobili:

a)      l’abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha stabilito la propria residenza anagrafica;

b)      le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli), che abbiano nelle stesse stabilito la propria residenza. Le agevolazioni sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale permane la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale e previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta dal richiedente a norma dell’art. 4, comma 2 del regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;

c)      gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione all’assegnatario con patto di futura vendita e riscatto, occupate ad uso abitazione dall’assegnatario e dai suoi familiari, fin dal momento della concessione in locazione;

d)      l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, previa autocertificazione;

e)      due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione;

f)       l’abitazione posseduta da cittadino italiano residente all’estero (iscritto all’AIRE), a condizione che non risulti locata; se il contribuente possiede più abitazioni nel comune di Montorso Vicentino, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi comuni, si considera come tale una sola di queste, indicata dal contribuente e dallo stesso tenuta a disposizione;

 

3)      di considerare parte integrante dell’abitazione principale per espressa previsione regolamentare (art. 5 del vigente Regolamento Comunale per la gestione dell’I.C.I.) agli effetti delle agevolazioni previste per le stesse, le relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto, classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (box o posti auto), C/7 (tettoie chiuse o aperte), destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, purché ubicate ad una distanza non superiore a 50 metri dall’abitazione principale;

 

4)      di prendere atto  di quanto disposto dall’art. 1 del D.L. 27-05-2008 n. 93 che stabilisce l’esenzione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

 

5)      di ricordare  che ai sensi dell’art.1 comma 4 del D.L. 27-05-2008 n. 93 la minore imposta che deriva dall’applicazione dell’esenzione sugli immobili adibiti ad abitazione principale, è rimborsata con oneri a carico del bilancio dello Stato ai singoli Comuni previa apposita certificazione.

 

 

“Omissis”